TRIBUNALE DI MODICA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letta l’istanza depositata il30.11.2011 con cui ….. ……. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv…………………… con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n.5/2011 proposto nei confronti di ……… …….. e …. ….. innanzi all’ organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;

ritenuto che la ricorrente ha allegato all’ istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo;

ritenuto che l’art.12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che “il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”;

ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per 1’attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ ordine pubblico e delle norme imperative;

ritenuto che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 4) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 5) l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ ambito della mediazione ex art.2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale;

ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. …………… ha omesso la certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art.11, comma 3, del D.Lgs. n.28/201 0;

ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelli ere del Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alia mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che 1 ‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari (in quest’ultimo caso il notaio o “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacita di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa· ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di

normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc … “;

ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;

ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale;

ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o contro l’ordine pubblico;

P.Q.M.

Rigetta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ………………. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’ art.12 D.Lgs. n.28/20 10 del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11.

Manda al cancelliere di comunicare il presente provvedimento alle parti, all’Organismo di  Mediazione Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica ed al responsabile dell’Organismo medesimo.

Modica 9 dicembre 2011

 

II Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Tamburini

Giuseppe Tamburini

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il Tribunale di Modica rigetta l’istanza di omologa di un verbale di conciliazione per l’assenza degli estremi dell’iscrizione dell’organismo, della qualifica del mediatore e dell’autenticazione della sottoscrizione delle parti

Il Presidente del Tribunale di Modica ha esaminato l'istanza di omologazione di un verbale di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Sebbene l'omissione della certificazione delle firme fosse sanata dall'intervento del cancelliere, sono emerse gravi irregolarità formali. Nello specifico, il mediatore non ha indicato il proprio status professionale né gli estremi di iscrizione dell'organismo al registro ministeriale. Tali mancanze hanno portato al rigetto dell'istanza senza ulteriori indagini nel merito.

Data sentenza: 09/12/2011
Curia: Tribunale di Modica
Giudice: Giuseppe Tamburini

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Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

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Curia: Tribunale di Foggia
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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

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Data sentenza: 13/01/2026
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

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Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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