La partecipazione in mediazione è assolta anche dal rappresentante a cui è stata conferita procura speciale per l’esercizio dei diritti sostanziali 

Per farsi sostituire in mediazione serve la procura speciale sostanziale 

La partecipazione in sede di mediazione e lo svolgimento dell’attività richiesta è un’attività delegabile. 

La delega però deve avvenire con procura speciale, che deve avere ad oggetto il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. 

Lo ha chiarito la Corte di Appello di Salerno nella sentenza n. 343/2023 (sotto allegata). 

Errore diagnostico e causa risarcitoria per malpractice medica 

Con atto di citazione viene avviato un giudizio nei confronti di un’Azienda Sanitaria Locale e di una dottoressa per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della morte di una donna.

In base al racconto degli attori l’estinta, a fine dicembre 2002, si era recata presso il Pronto Soccorso di un ospedale, accusando un dolore persistente al torace e un formicolio al braccio. 

Veniva quindi visitata da una dottoressa che, dopo due elettrocardiogramma, di cui uno non eseguito correttamente a causa del distacco di un elettrodo, le prescriveva un antidolorifico e la dimetteva. Dopo due ore dalle dimissioni però la donna si sentiva nuovamente male e, dopo essere giunta in ospedale, decedeva. 

Avviata la causa risarcitoria, l’A.S.L. chiamava in manleva la propria compagnia assicurativa.

Il giudizio di primo grado si concludeva con la condanna al risarcimento in favore degli eredi.

Procura speciale e procedimento mediazione 

La decisione viene impugnata in Appello e al giudizio ne viene riunito un altro con cui si contesta al Tribunale di aver pronunziato una sentenza di condanna anche nei confronti di soggetti che non hanno preso parte alla mediazione personalmente. 

Non è idoneo infatti il conferimento del potere di rappresentanza con procura a margine dell’atto di citazione. In ogni caso, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il conferimento di una procura speciale non può sopperire alla mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento di mediazione.  

La Corte d’Appello di Salerno è stata quindi chiamata a decidere sulla questione di improcedibilità della domanda, per due ragioni:

  • per mancata attivazione della mediazione da parte dell’attore originario della causa;
  • per la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione di una delle parti, visto che si è limitata a conferire la procura speciale al proprio difensore. 

La Corte, prima di decidere, ricorda che l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 che disciplina la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda, richiede la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore. 

Regola che si considera comunque rispettata in due casi:

  • se la parte, per farsi sostituire in sede di mediazione, conferisce apposita procura per la rappresentanza sostanziale;
  • se una o entrambe le parti, al termine del primo incontro, dichiarano la loro volontà di non proseguire oltre nella mediazione.

Per quanto riguarda poi il caso di specie la Corte rileva che il procedimento di mediazione è stato avviato validamente, conferendo procura speciale con sottoscrizione autenticata al difensore per attivarlo.  

Vero però che a un certo punto uno degli attori muore, per cui le parti restanti avrebbero dovuto richiedere la mediazione anche nella qualità di eredi del padre. Formalità che non è stata adempiuta. 

Fatta questa precisazione, l’art. 8 del dlgs. n. 28/2010 impone che al primo incontro di mediazione debbano essere presenti sia le parti che i loro difensori.

Questo però non significa che la comparizione personale alla mediazione sia un’attività non delegabile. Manca una previsione espressa di disvalore legata alla mancata partecipazione personale alla mediazione.  

In assenza quindi si può concludere che la partecipazione al procedimento è un’attività delegabile al difensore, a condizione che la delega al terzo di compiere le attività richieste in sede di mediazione, avvenga per mezzo di una procura che deve avere come oggetto specifico la partecipazione alla mediazione e “il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

Scarica sentenza Corte di Appello di Salerno 09 03 2023

Giuliana Giuliano

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Rappresentante in mediazione con poteri sui diritti sostanziali

La partecipazione alla mediazione obbligatoria, pur richiedendo in linea di principio la comparizione personale delle parti, è un'attività delegabile. Come stabilito dalla Corte d'Appello di Salerno (sent. 343/2023), tale delega è valida solo se conferita tramite procura speciale che attribuisca al rappresentante il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia. Non è invece sufficiente la procura a margine dell'atto di citazione per superare l'improcedibilità della domanda.

Data sentenza: 09/03/2023
Curia: Corte d'Appello di Salerno
Giudice: Francesco Bruno +2
Argomento/i: rappresentante in mediazione
Materia/e: rappresentante in mediazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
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Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
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Materia/e: Telecomunicazioni

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