La partecipazione in mediazione è assolta anche dal rappresentante a cui è stata conferita procura speciale per l’esercizio dei diritti sostanziali
Per farsi sostituire in mediazione serve la procura speciale sostanziale
La partecipazione in sede di mediazione e lo svolgimento dell’attività richiesta è un’attività delegabile.
La delega però deve avvenire con procura speciale, che deve avere ad oggetto il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Lo ha chiarito la Corte di Appello di Salerno nella sentenza n. 343/2023 (sotto allegata).
Errore diagnostico e causa risarcitoria per malpractice medica
Con atto di citazione viene avviato un giudizio nei confronti di un’Azienda Sanitaria Locale e di una dottoressa per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della morte di una donna.
In base al racconto degli attori l’estinta, a fine dicembre 2002, si era recata presso il Pronto Soccorso di un ospedale, accusando un dolore persistente al torace e un formicolio al braccio.
Veniva quindi visitata da una dottoressa che, dopo due elettrocardiogramma, di cui uno non eseguito correttamente a causa del distacco di un elettrodo, le prescriveva un antidolorifico e la dimetteva. Dopo due ore dalle dimissioni però la donna si sentiva nuovamente male e, dopo essere giunta in ospedale, decedeva.
Avviata la causa risarcitoria, l’A.S.L. chiamava in manleva la propria compagnia assicurativa.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la condanna al risarcimento in favore degli eredi.
Procura speciale e procedimento mediazione
La decisione viene impugnata in Appello e al giudizio ne viene riunito un altro con cui si contesta al Tribunale di aver pronunziato una sentenza di condanna anche nei confronti di soggetti che non hanno preso parte alla mediazione personalmente.
Non è idoneo infatti il conferimento del potere di rappresentanza con procura a margine dell’atto di citazione. In ogni caso, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il conferimento di una procura speciale non può sopperire alla mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento di mediazione.
La Corte d’Appello di Salerno è stata quindi chiamata a decidere sulla questione di improcedibilità della domanda, per due ragioni:
- per mancata attivazione della mediazione da parte dell’attore originario della causa;
- per la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione di una delle parti, visto che si è limitata a conferire la procura speciale al proprio difensore.
La Corte, prima di decidere, ricorda che l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 che disciplina la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda, richiede la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
Regola che si considera comunque rispettata in due casi:
- se la parte, per farsi sostituire in sede di mediazione, conferisce apposita procura per la rappresentanza sostanziale;
- se una o entrambe le parti, al termine del primo incontro, dichiarano la loro volontà di non proseguire oltre nella mediazione.
Per quanto riguarda poi il caso di specie la Corte rileva che il procedimento di mediazione è stato avviato validamente, conferendo procura speciale con sottoscrizione autenticata al difensore per attivarlo.
Vero però che a un certo punto uno degli attori muore, per cui le parti restanti avrebbero dovuto richiedere la mediazione anche nella qualità di eredi del padre. Formalità che non è stata adempiuta.
Fatta questa precisazione, l’art. 8 del dlgs. n. 28/2010 impone che al primo incontro di mediazione debbano essere presenti sia le parti che i loro difensori.
Questo però non significa che la comparizione personale alla mediazione sia un’attività non delegabile. Manca una previsione espressa di disvalore legata alla mancata partecipazione personale alla mediazione.
In assenza quindi si può concludere che la partecipazione al procedimento è un’attività delegabile al difensore, a condizione che la delega al terzo di compiere le attività richieste in sede di mediazione, avvenga per mezzo di una procura che deve avere come oggetto specifico la partecipazione alla mediazione e “il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.