Per rappresentare la parte in mediazione l’avvocato deve essere munito di una procura sostanziale diversa e ulteriore rispetto a quella per il giudizio

Rappresentanza in mediazione con procura specifica 

Il legale, per poter partecipare alla mediazione in sostituzione della parte assistita e divenire in questa sede suo rappresentante sostanziale deve essere munito di una procura speciale, diversa e ulteriore rispetto alla procura alle liti. 

Questa procura sostanziale però non può essere predisposta e autenticata dallo stesso legale, ma da un soggetto terzo che a questo sia stato autorizzato in modo espresso dall’ordinamento. 

La Corte d’Appello di Salerno sancisce questo principio nella sentenza n. 127 del 6.02.2023 nel rispetto di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

 Onere di avviare la mediazione

In una controversia civile instaurata in materia condominiale sorge una questione legata alla procedura di mediazione. 

Nella motivazione della sentenza la Corte d’Appello ricorda prima di tutto che la materia condominiale rientra tra quelle per le quali la procedura di mediazione civile e commerciale regolata dal decreto legislativo n. 28/2010 è obbligatoria, vale a dire prevista come condizione di procedibilità della domanda.

La Corte fa inoltre presente, richiamando la Cassazione a Sezioni Unite, che quando il procedimento ordinario di cognizione ha inizio per volontà della parte che si oppone a un decreto ingiuntivo la parte che deve prendere l’iniziativa per avviare la procedura di mediazione è quella opposta. 

Qualora la parte opposta non si dovesse attivare il giudice non potrà fare altro che dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale e revocare il decreto ingiuntivo. 

Decisione quest’ultima che non è di ostacolo a un’ulteriore richiesta del creditore finalizzata a ottenere un nuovo decreto ingiuntivo con cui far valere il suo diritto.

Procura speciale con poteri sostanziali per l’avvocato delegato

Fatta questa importante premessa la Corte d’Appello sottolinea l’importanza della partecipazione al primo incontro di mediazione delle parti e dei loro avvocati, come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010. 

Questa norma, come evidenzia la Corte, non esime la parte dal presenziare personalmente alla procedura di mediazione affinché la condizione di procedibilità possa ritenersi realizzata. 

Vero però che la parte può anche decidere di delegare questa attività, visto che la legge non pone divieti al riguardo. 

La delega però deve possedere certe caratteristiche. 

La presenza in sede di mediazione di un soggetto che sostituisce la parte richiede infatti il conferimento della rappresentanza sostanziale con apposita procura. 

Non rileva che il difensore della parte a cui viene chiesto di rappresentarla in sede di mediazione sia già stato investito della rappresentanza in giudizio. L’avvocato a cui la parte conferisce l’incarico di prendere parte al suo posto alla mediazione ha necessità di un’investitura specifica con apposita procura sostanziale. 

Nella procura deve essere indicato che la rappresentanza sostanziale è conferita per la mediazione e che il legale ha il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.  

Questo significa che la procura alle liti autenticata dal difensore stesso per l’assistenza e la rappresentanza in giudizio della parte non può essere spesa in sede di mediazione. 

Questa procedura richiede una procura specifica e ulteriore rispetto a quella autenticata dallo stesso avvocato per il giudizio, che solo un soggetto terzo autorizzato espressamente dall’ordinamento può predisporre. 

Nel caso di specie, quindi, la Corte conclude per l’invalidità della procura conferita al difensore dalla parte per la sua rappresentanza in giudizio, perché la procura è stata autenticata dall’avvocato stesso.  

Solo una procura sostanziale e speciale per la mediazione e autenticata validamente da un terzo consente all’avvocato di rappresentare la parte in sede di mediazione.  

Corretta quindi la decisione del Tribunale in sede di primo grado di dichiarare improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo. 

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Salerno 06 02 2023

Giulia Carleo

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Procura diversa e aggiuntiva del procuratore nella mediazione

Per rappresentare una parte in mediazione, l'avvocato necessita di una procura speciale e sostanziale, distinta da quella alle liti e autenticata esclusivamente da un terzo. Tale requisito è essenziale per l'effettiva partecipazione e la validità della condizione di procedibilità, specialmente in materia condominiale. In caso di opposizione a un decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta avviare la mediazione; in difetto, o in presenza di una procura invalida, il giudice ne dichiarerà l'improcedibilità.

Data sentenza: 06/02/2023
Curia: Corte d'Appello di Salerno
Giudice: Bruno de Filippis +2
Argomento/i: procura speciale sostanziale +1
Materia/e: procura speciale sostanziale +1

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Data sentenza: 20/01/2026
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

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Curia: Tribunale di Foggia
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Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

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Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

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Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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