Scarica Sentenza Tribunale di Ragusa N. 300-2026
Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria in materia bancaria
Il giudizio prende avvio dall’opposizione proposta da un debitore avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa per il pagamento di circa 212.000 euro, derivanti da tre distinti contratti di finanziamento bancario. Tra le eccezioni sollevate in via pregiudiziale, l’opponente contestava l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Il giudice, alla prima udienza, aveva già riscontrato l’assenza della condizione di procedibilità e aveva disposto l’avvio della mediazione, rinviando la causa. Le parti esperivano quindi la procedura conciliativa in data 18 febbraio 2025, svoltasi mediante collegamento multimediale, con esito negativo. Dopo la chiusura della mediazione, l’opponente sollevava nuove eccezioni: la nullità della procedura per assenza di procura sostanziale e per mancata firma del verbale da parte del chiamato, nonché la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria del credito.
La firma digitale sul verbale: un requisito non essenziale per la validità della mediazione
La questione di maggior interesse per la prassi riguarda la firma del verbale di mediazione. L’opponente sosteneva che la mancata sottoscrizione digitale del verbale da parte della società chiamata inficiasse la validità dell’intera procedura, rendendo il giudizio improcedibile.
Il Tribunale di Ragusa respinge l’eccezione, aderendo all’orientamento espresso dal Tribunale di Modena con sentenza n. 87/2025: il verbale di mediazione è un atto proprio del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma. La partecipazione della parte chiamata all’incontro (nel caso di specie avvenuta da remoto, tramite il procuratore legale) era documentata nel verbale stesso, così come la regolare notifica della domanda di mediazione. Dagli atti risultava inoltre che il mediatore aveva sollecitato a mezzo pec la parte chiamata alla sottoscrizione digitale del verbale in tre occasioni successive (il 20 febbraio, il 3 marzo e il 7 marzo 2025), senza ottenere riscontro. Il verbale precisava espressamente che si sarebbe considerato perfezionato anche in assenza della firma di uno dei partecipanti.
Il giudice chiarisce altresì che il verbale di mediazione “fa piena prova dello svolgimento della mediazione fino a querela di falso”, documentando in modo incontrovertibile la provenienza del documento dal mediatore, le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti avvenuti in sua presenza.
La procura ai difensori: deve includere espressamente il potere di mediare
Strettamente connessa alla prima, l’eccezione sulla presunta assenza di procura sostanziale. L’opponente sosteneva che la società cessionaria non avesse conferito ai propri difensori un valido mandato per partecipare alla mediazione, con la conseguente nullità della procedura.
Il Tribunale rigetta anche questa eccezione, esaminando il testo della procura generale alle liti conferita per atto notarile. La procura riportava un passaggio inequivoco: ai procuratori erano conferiti i poteri per “assistere e rappresentare la Società nei procedimenti di mediazione in forza del D.Lgs. 28/2010”, inclusi il potere di presentare domanda di mediazione, aderire alla procedura, conciliare e transigere, anche al di fuori delle procedure di mediazione.
La pronuncia ribadisce un principio operativo importante: perché la partecipazione alla mediazione sia valida, la procura conferita al difensore deve contenere un’espressa attribuzione di poteri relativi alla procedura conciliativa, con facoltà di conciliare. Una procura generica alle liti, priva di tale indicazione specifica, non è di per sé sufficiente.
La legittimazione della cessionaria e la prova della cessione del credito
La causa aveva anche visto il subentro in giudizio di una società cessionaria del credito, in virtù di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. L’opponente contestava la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, deducendo che non fosse provata l’inclusione del suo specifico credito nel perimetro della cessione.
Il giudice respinge l’eccezione richiamando l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. n. 17944/2023, n. 9412/2023, n. 24798/2020): la prova della cessione del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario. Nel caso concreto, la cessionaria aveva prodotto l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con l’indicazione del contratto di cessione e il link all’elenco dei crediti ceduti, nell’ambito del quale compariva espressamente la posizione debitoria dell’opponente. A ciò si aggiungeva il fatto che la cedente, dopo il subentro, aveva smesso di partecipare al giudizio, elemento valutato dal giudice come ulteriore indice della validità della cessione.
Le implicazioni pratiche per avvocati e mediatori
La sentenza del Tribunale di Ragusa affronta tre questioni ricorrenti nella prassi della mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria, offrendo indicazioni operative precise.
Sul tema della firma del verbale, la pronuncia conferma che la mancata sottoscrizione digitale da parte di uno dei partecipanti non determina la nullità della procedura, a condizione che il mediatore abbia sottoscritto il verbale attestando la partecipazione delle parti. L’invio di solleciti documentati e la previsione nel verbale del perfezionamento anche in assenza di firma risultano elementi decisivi. Per i professionisti che operano come mediatori, questa prassi è utile da adottare sistematicamente.
Sul tema della procura, la sentenza ricorda che è necessario verificare, prima di partecipare a una mediazione in rappresentanza di un ente o di una società, che la procura contenga espressamente i poteri conciliativi. L’omissione di tale clausola espone la parte al rischio di eccezioni di nullità della procedura nella fase successiva.
Sul tema della cessione del credito, la pronuncia conferma che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, con l’indicazione analitica del credito ceduto, costituisce prova adeguata della legittimazione del cessionario, anche nelle cessioni in blocco.