Il Tribunale di Napoli Nord ha confermato l’orientamento secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,  è necessaria la partecipazione personale delle parti al procedimento. Secondo il Tribunale  non partecipare al primo incontro equivale a non avere attivato la mediazione.

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

VERBALE D’UDIENZA

 

Il giorno 28/06/2018 all’udienza tenuta dal giudice dott. Giovanni Di Giorgio, viene chiamata la causa civile iscritta al n. …../2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente

TRA

il quale chiede concedersi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.

E’ presente per e per delega dell’avv.     quale da atto che controparte ha provveduto all’attivazione della procedura di mediazione presso l’ODM 1a regolarmente aderito al procedimento. Evidenzia. però, che il procedimento si è concluso con verbale negativo in quanto i Sig.ri non hanno partecipato all’incontro di mediazione fissato dall’ODM e non hanno neppure giustificato la propria assenza All’incontro erano, invece, presenti, sia una delegata dell legale della Banca. In ragione di quanto sopra, chiede la dichiarazione di improcedibilità dei giudizio di opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di non dover dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione de qua, chiede che se ne tenga comunque conto ai fini della liquidazione delle spese. , III particolare, l’ichszuna le seguenti pronunce:

  1. i) I Ingiustificata mancata partecipazione è sufficiente a rilevace l’improcedibilità dell’opposizione ex adverso spiegata” (cfr. Trib. Firenze, sentenza del 17-2-2017 in iusletter.com, cass., sent. 24629/2015);

“l’ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione demandata disposta dal giudice è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 1 16

C.P.C. in relazione all’art. 8 d.lgs. 28/2010; il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5, comtna 2, d.lgs. 28/2010 integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 C.P.C.” (cfr. Trib. Roma, 29-5-2017, n. 1 1023 in Redazione Giuffrè 2017). ln via subordinata, chiede la concessione dei termini ex art. 183, 6 e cotnma c.p.c.

Il Giudice

Alla luce dei rilievi formulati da parte oppostat ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a formulare le rispettive conclusioni.

L’ avv. conclude come da atto di citazione per l’accoglimento delle proprie istanze e per il rigetto delle istanze avverse.

L’avv.  conclude prelilninartnente per l’itnprocedibilità dell’opposizione e in subordine come da cotnparsa di costituzione.

Il Giudice considerato che la causa è tnatura per la decisione e che le parti hanno rassegnato le proprie rispettive conclusioni;

dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c..

A questo punto i procuratori delle parti procedono alla discussione, svolgendo oralmente le loro osservazioni difensive, all’esito della quale si allontanano dall’aula di udienza.

All’esito 4ella camera di consiglio il giudice, udita la discussione orate dei difensori, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto c di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE Dl NAPOLI NORD

III sezione civile in persona dei Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.R.G. …../2017 , vertente

TRA

  • OPPONENTE

nata a  rappresentata e

  • OPPONENTE –

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

-OPPOSTO

OGGETTO: contratto di finanziamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale sopra allegato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9.3.2017 hanno convenuto in giudizio per vedersi revocare il decreto ingiuntivo opposto 1 1 12/2017 emesso il 20.2.2017 dal Tribunale di Napoli Nord, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di € 7.722,72 oltre interessi e spese, per l’inadempimento di un contratto di finanziamento intercorso tra la banca e ili era resa coobbligata.                                                                                                                                                                                                                       z

Si è costituita parte opposta contestando in fatto ed in diritto la opposizione proposta, chiedendone pertanto il rigetto, previa declaratoria della provvisoria esecu7ione del decreto ingiuntivo, con la conferlua del provvedilncnto monitorio irnpugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con ordinanza resa in data 9.1 1.2017 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al dccreto ingiuntivo opposto e contestualmente ha assegnato il termine per instaurare il procedimento di mediazione al sensi dell’art. 5 del d.igs. n. 28/20 il quale però non veniva instaurato.

All’udienza del 28.6.2018 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e questo giudice ha ordinato la discussione orale ai sensi dell’art. 28 i sexies C.P.C. con pronuncia della sentenza al termine della discussione,

Orbene, l’opposizione è improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell’attore in opposizione. La disposizione di cui all’art. 5, comma I bis, del d.lgs. n. 28/2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziaci (oltre alle altre ivi indicate) è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione il quale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita assegna contestualmente alte parti il termine di quindici giorni per la presentazione delta domanda di mediazione. Ai sensi del comma 4 lettera a) della citata disposizione, tale procedimento non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione. fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. La Cassazione di recente ha chiarito che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio c, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che Iopponente ha interesse ad introdurre ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015). Ha chiarito la suddetta pronuncia che, nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

E, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti dei decreto ingiuntivo ex 653 c.p.c.. Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno te normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziate, opposto – attore sostanziale. Ma nella precedente sai a Il solo opponente. quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile.

Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 10. 1 1.2017 (entro il termine di giorni 15); orbene parte opponente, onerata ex lege, pur attivando delta procedura, non ha partecipato alla mediazione, non comparendo.

Sul punto va precisato che l’onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento. E’ stato infatti affermato che “in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha I onere di esperire il procedimento mediatorio non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all ‘art. 8 d.lgs. 28 2010. Si renderebbe cioè possibile alla parte onerala di assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente attivando il procedimento e non mediante l’esperimento dello stesso ” (Tribunale Reggio Emilia 12. I .2017).

Conseguentetnente avendo parte opponente omesso di partecipare alla niediazione da lei stessa attivata, deve dichiararsi l’improcedibilità della presente opposizionc confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spesc c non essendo stata svolta istruttoria, secondo i criteri di cui al

D.M. 10.03.2014 n.55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell’inlportanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento.

Il Tribunale di Napoli Nord, Ill sezione civile, definitivamente nella causa fra Ic parti in epigrafe„ogni altra domanda o eccezione respinta, cosi provvede:

  • dichiara l’opposizione improcedibile e per l’effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1 1 1 2/2017 etne.s.so dal Tribunale di Napoli Nord in data 20.2.2017;

condanna n solido fra loro al pagamento in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in cotnplessivi € 1 .61 5,00, oltre spese

generali. I \ A c C PA conie pel legge.                                                                                                                                                 z

Aversa, 28/06/2018                                                                                                                                                                                                     o

il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio

Giovanni Di Giorgio

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

La mancata partecipazione personale alla mediazione rende la domanda giudiziale improcedibile

Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'improcedibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sebbene l'opponente avesse attivato la procedura, la sua ingiustificata assenza all'incontro ha reso inefficace il tentativo. Il giudice ha infatti stabilito che l'onere di attivare la mediazione includa necessariamente l'obbligo di partecipazione personale, poiché la sola attivazione formale non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda.

Data sentenza: 28/06/2018
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Giovanni Di Giorgio
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +2
Materia/e: Contratto bancario +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

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Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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