Scarica sentenza Corte d’Appello di Napoli 11 04 2024

Mediazione demandata in appello: il giudice la dispone dopo avere valutato la condotta delle parti, lo stato dell’istruttoria e ogni altra circostanza 

Mediazione demandata: articolo 5 quater decreto legislativo n. 28/2010

La Corte d’Appello di Napoli in data 11 aprile 2024 ha emanato un’ordinanza “modello” con cui ha disposto la mediazione demandata.

Ai sensi dell’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 il giudice ha infatti il potere di disporre la mediazione anche in sede di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni. L’autorità giudiziaria però, prima di prendere questa decisione, deve valutare i presupposti indicati dalla norma, ossia “la natura della causa, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.” Il comportamento delle parti, tra i presupposti richiesti, assume un’importanza particolare, tanto che l’assenza ingiustificata alla mediazione è sanzionata con l’applicazione di una pena pecuniaria.

Occorre ricordare che la mediazione demandata, come quella obbligatoria per legge nelle materie indicate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui, se all’udienza fissata per appurare l’esito della procedura il giudice dovesse rilevare il mancato esperimento della stessa, lo stesso dichiarerà la domanda giudiziale improcedibile. 

Mediazione demandata: presupposti 

L’ordinanza in questione viene emanata nell’ambito di una controversia insorta per accertare la comproprietà di alcuni beni immobili. La causa giunge in appello e la Corte di Napoli emette un’ordinanza con cui dispone la procedura di mediazione. 

La Corte ritiene che la controversia in oggetto si presti a una soluzione conciliativa per la presenza di precisi presupposti:  

  • lo stato della fase istruttoria;
  • la condotta delle parti, dalla quale si desume la disponibilità alla definizione stragiudiziale della lite;
  • il fatto che la controversia abbia come oggetto i diritti disponibili delle parti e che le questioni sottese risultino idonee a essere definite in via bonaria;
  • l’incertezza dell’esito della lite giudiziale destinata a riflettersi sulle parti nel prossimo futuro, contrariamente a quanto accadrebbe con un accordo conciliativo, che per natura è raggiungibile in tempi ben più rapidi;
  • i necessari esborsi che le parti dovrebbero sostenere per istruire giudizialmente la controversia e che gli stessi possono scongiurare attivando la procedura di mediazione;
  • i tempi ben più rapidi della mediazione grazie alla quale le parti potranno trovare una soluzione, senza compromettere in ogni caso l’eventuale soluzione giudiziale della lite;
  • vantaggi economici e fiscali derivati dal ricorso alla procedura di mediazione;
  • l’utilizzo in giudizio dell’eventuale risultato della consulenza tecnica che le parti potrebbero richiedere in sede di mediazione.

Condotta delle parti e limiti alla procura

Ciò che rileva però più di ogni altro aspetto e profilo finora analizzato è ciò che l’ordinanza prevede in ordine alla condotta delle parti e alla procura sostanziale in caso di delega. 

Nello specifico, la Corte chiarisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rappresentata dal corretto espletamento della procedura di mediazione, è soddisfatta se la stessa si svolge tra tutte le parti del processo, assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5 decreto legislativo n. 28/2010). 

Le parti, qualora siano persone fisiche, sono tenute a partecipare alla procedura personalmente e solo in presenza di gravi motivi possono delegare un rappresentante, a condizione che lo stesso sia a conoscenza dei fatti di causa e sia munito di specifica procura per la composizione sostanziale della controversia (art. 8, comma 4 decreto legislativo n. 28/2010). 

Sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione

Tanto è vero che la Corte ribadisce:la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre a incidere sulla procedibilità della domanda proposta con latto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa (art. 116, comma 2, c.p.c.) e sanzionabile con la condanna al versamento allentrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio oltre che, eventualmente, con una diversa e ulteriore sanzione pecuniaria nei confronti delle altre parti (art. 12-bis, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 28/2010).”

Vuoi approfondire? Leggi anche l’articolo: “Mediazione delegata”.

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Giorgio Sensale

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Mediazione demandata: un’ordinanza modello

La Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza dell'11 aprile 2024, ha disposto la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 quater del D.Lgs. 28/2010. Il giudice ha valutato la natura della causa, lo stato dell'istruttoria e la condotta delle parti, ravvisando vantaggi economici e tempi rapidi per una soluzione bonaria. La partecipazione personale è obbligatoria, salvo delega con procura specifica. L'assenza ingiustificata comporta l'improcedibilità della domanda e sanzioni pecuniarie, oltre a incidere sul merito della causa.

Data sentenza: 11/04/2024
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Assunta d’Amore +2
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: mediazione demandata

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Curia: Tribunale di Lecce
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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