Scarica sentenza Corte d’Appello di Napoli 11 04 2024
Mediazione demandata in appello: il giudice la dispone dopo avere valutato la condotta delle parti, lo stato dell’istruttoria e ogni altra circostanza
Mediazione demandata: articolo 5 quater decreto legislativo n. 28/2010
La Corte d’Appello di Napoli in data 11 aprile 2024 ha emanato un’ordinanza “modello” con cui ha disposto la mediazione demandata.
Ai sensi dell’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 il giudice ha infatti il potere di disporre la mediazione anche in sede di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni. L’autorità giudiziaria però, prima di prendere questa decisione, deve valutare i presupposti indicati dalla norma, ossia “la natura della causa, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.” Il comportamento delle parti, tra i presupposti richiesti, assume un’importanza particolare, tanto che l’assenza ingiustificata alla mediazione è sanzionata con l’applicazione di una pena pecuniaria.
Occorre ricordare che la mediazione demandata, come quella obbligatoria per legge nelle materie indicate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui, se all’udienza fissata per appurare l’esito della procedura il giudice dovesse rilevare il mancato esperimento della stessa, lo stesso dichiarerà la domanda giudiziale improcedibile.
Mediazione demandata: presupposti
L’ordinanza in questione viene emanata nell’ambito di una controversia insorta per accertare la comproprietà di alcuni beni immobili. La causa giunge in appello e la Corte di Napoli emette un’ordinanza con cui dispone la procedura di mediazione.
La Corte ritiene che la controversia in oggetto si presti a una soluzione conciliativa per la presenza di precisi presupposti:
- lo stato della fase istruttoria;
- la condotta delle parti, dalla quale si desume la disponibilità alla definizione stragiudiziale della lite;
- il fatto che la controversia abbia come oggetto i diritti disponibili delle parti e che le questioni sottese risultino idonee a essere definite in via bonaria;
- l’incertezza dell’esito della lite giudiziale destinata a riflettersi sulle parti nel prossimo futuro, contrariamente a quanto accadrebbe con un accordo conciliativo, che per natura è raggiungibile in tempi ben più rapidi;
- i necessari esborsi che le parti dovrebbero sostenere per istruire giudizialmente la controversia e che gli stessi possono scongiurare attivando la procedura di mediazione;
- i tempi ben più rapidi della mediazione grazie alla quale le parti potranno trovare una soluzione, senza compromettere in ogni caso l’eventuale soluzione giudiziale della lite;
- i vantaggi economici e fiscali derivati dal ricorso alla procedura di mediazione;
- l’utilizzo in giudizio dell’eventuale risultato della consulenza tecnica che le parti potrebbero richiedere in sede di mediazione.
Condotta delle parti e limiti alla procura
Ciò che rileva però più di ogni altro aspetto e profilo finora analizzato è ciò che l’ordinanza prevede in ordine alla condotta delle parti e alla procura sostanziale in caso di delega.
Nello specifico, la Corte chiarisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rappresentata dal corretto espletamento della procedura di mediazione, è soddisfatta se la stessa si svolge tra tutte le parti del processo, assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5 decreto legislativo n. 28/2010).
Le parti, qualora siano persone fisiche, sono tenute a partecipare alla procedura personalmente e solo in presenza di gravi motivi possono delegare un rappresentante, a condizione che lo stesso sia a conoscenza dei fatti di causa e sia munito di specifica procura per la composizione sostanziale della controversia (art. 8, comma 4 decreto legislativo n. 28/2010).
Sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione
Tanto è vero che la Corte ribadisce:“la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre a incidere sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa (art. 116, comma 2, c.p.c.) e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio oltre che, eventualmente, con una diversa e ulteriore sanzione pecuniaria nei confronti delle altre parti (art. 12-bis, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 28/2010).”
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