R.G. XXXX/2015

Il G.I. dott. Giorgio Marzocchi, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9.03.2017, visti gli atti e i documenti,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010

Valutati la natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti; Ritenuto opportuno nel presente giudizio disporre che sia svolta una procedura di mediazione con le modalità di cui infra e con onere dell’avvio in capo alla parte più diligente;

Considerato che le difese della Banca opponente, sulle quali è fondata l’impossibilità di consegnare al fideiussore convenuto opposto, la documentazione fideiussoria in possesso della Banca opponente, si richiamano – tra l’altro – alla mancanza di un esplicito assenso del terzo, debitore principale, alla consegna della documentazione chiesta dal fideiussore con l’ingiunzione, ex art. 633 cpc di consegna di documenti, oggetto di opposizione da parte della Banca;

Rilevato che il terzo, debitore principale, non è parte del presente giudizio, che pende invece solo tra la Banca opponente, creditrice sostanziale e il presunto fideiussore, convenuto opposto, che ha chiesto in via monitoria la documentazione fideiussoria oggetto di contestazione;

Considerato che la mediazione è una procedura informale che consente, con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario, rispetto al quale la definizione giudiziale della presente opposizione sarebbe l’antecedente logico;

Valutato preliminarmente che la parte onerata dell’avvio della procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente l’opponente e che il mancato avvio della mediazione determinerebbe la sanzione della conferma del decreto, ex art. 653, co. 1, cpc;

Ritenuto tuttavia che, da un lato, con ordinanza del 17.09.2015 non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto di consegna della documentazione fideiussoria, emesso in sede monitoria e, dall’altro, che residua al magistrato la discrezionalità, da applicare nel caso di specie, di ritenere più opportuno porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto opposto, dissentendo motivatamente da quanto stabilito dalla citata Cass. 24629/15, che non aveva mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati), come appunto verificatosi nella specie;

Ritenuto infine che per imprescindibili motivi di organizzazione del ruolo, l’udienza di precisazione conclusioni, già programmata per il 9.03.2017 deve necessariamente essere rinviata al 2018;

Ciò premesso, visto l’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010,

dispone

Che le parti partecipino a una procedura di mediazione, invitando la parte più diligente ad avviare la procedura ma ponendo l’onere formale dell’avvio in capo al convenuto opposto, avvisandolo che in difetto la sua domanda di merito sarà dichiarata improcedibile e il decreto sarà revocato;

Viste le particolarità del presente giudizio, si invita la parte che avvia la procedura di mediazione a convocare avanti al mediatore sia la controparte processuale che il terzo, debitore principale, dal quale dipende, secondo le prospettazioni della banca opponente, l’impossibilità giuridica di produrre la documentazione chiesta dall’opposto con l’ingiunzione di pagamento;

Ritenuto che il regolare ed effettivo svolgimento della mediazione sarà condizione di procedibilità del giudizio, si avvisa che non sarà considerata soddisfatta la condizione con un mero incontro preliminare tra i difensori delle parti e il mediatore, essendo all’uopo necessaria la personale presenza delle parti o di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere l’accordo;

Si invitano le parti, ove una di esse dichiarasse la propria impossibilità di partecipare o di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro, e ove in  tale eventualità non  fosse disposto un rinvio per consentirle di partecipare, a chiedere che il mediatore verbalizzi quali ostacoli oggettivi impediscono la partecipazione al primo incontro o si frappongono alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro. Tale verbalizzazione non sarà considerata in violazione della riservatezza, riportando elementi valutabili ai fini delle decisione, ex art. 116, co. 2, cpc.

Si rammenta che l’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, stabilisce che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, co. 2, cpc. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi dall’art. 5 non ha partecipato al procedimento  senza  giustificato  motivo  al  versamento  all’entrata  del  bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione telematica della presente ordinanza per l’avvio della mediazione avanti a un organismo regolarmente iscritto nel registro ministeriale e operante, salvo diverso accordo delle parti, nel circondario del Tribunale di Pavia.

Non autorizza la precisazione delle conclusioni già programmata per il 9.03.2017 e rinvia la causa per la verifica della procedibilità del giudizio e per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 4.04.2018, ore 9,30.

Si comunichi.

Pavia, 9.03.2017

Il GI, dott. Giorgio Marzocchi

Giorgio Marzocchi

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il giudice invita a convocare in mediazione il terzo

Il G.I. dott. Marzocchi dispone l'avvio di una procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio tra la Banca opponente e il convenuto opposto. L'onere dell'avvio è posto a carico del convenuto, con l'invito a coinvolgere anche il debitore principale per superare l'impossibilità di consegna dei documenti. Il termine per l'attivazione è di 15 giorni. L'udienza di precisazione delle conclusioni è rinviata al 04.04.2018, previa verifica dell'effettivo svolgimento del tentativo conciliativo.

Data sentenza: 09/03/2017
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Chiamata del terzo in mediazione +1
Materia/e: Contratto bancario

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Opponente assente alla mediazione. Opposizione improcedibile

Il Tribunale di Pavia ha dichiarato improcedibile l'opposizione a due decreti ingiuntivi poiché la parte opponente non ha assolto l'onere di partecipare attivamente alla mediazione demandata dal giudice. L'assenza dell'opponente al primo incontro, giustificata solo da una generica mancanza di liquidità, è stata ritenuta un'inattività qualificata e non un ostacolo oggettivo. Tale condotta ha determinato la conferma dei decreti ingiuntivi e il loro passaggio in giudicato, con compensazione delle spese.

Data sentenza: 20/01/2017
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Il Mediatore deve verbalizzare “quale mediazione” ha svolto nel primo incontro

Il Tribunale di Pavia ha disposto la mediazione in un'opposizione a decreto ingiuntivo, sottolineando che il tentativo non può essere una mera formalità: è richiesta la partecipazione personale delle parti, assistite dai legali, per rendere effettiva la procedura. Il giudice ha chiarito che la condizione di procedibilità è assolta solo se l'incontro non è meramente informativo, ma sostanziato da una reale trattativa. Infine, ha stabilito che il magistrato può decidere discrezionalmente quale parte debba avviare l'istanza.

Data sentenza: 26/09/2016
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Presenza al primo incontro dei soli avvocati muniti di procura speciale: la mediazione non è esperita

Il Tribunale di Pavia, nell'ambito di una lite per l'accertamento di un'obbligazione pecuniaria, propone alle parti una definizione amichevole tramite il pagamento di 3.000 euro da parte del convenuto. In caso di esito negativo entro il 29 febbraio 2016, il giudice invita le parti ad avviare una procedura di mediazione, precisando che la partecipazione personale delle parti è condizione essenziale di procedibilità, non essendo sufficiente il solo intervento dei legali. Il termine per l'avvio è fissato al 1 marzo 2016.

Data sentenza: 06/01/2016
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +2
Materia/e: Altre

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Opposizione a decreto ingiuntivo: la mancata attivazione della procedura di mediazione determina l’improcedibilità della domanda di opposizione con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Pavia ha dichiarato improcedibile l'opposizione a un decreto ingiuntivo a causa del mancato avvio della mediazione obbligatoria, nonostante l'invito del giudice. Poiché entrambe le parti sono rimaste inerti, il Tribunale ha applicato il principio per cui l'inattività dell'opponente comporta la conferma del decreto e il suo passaggio in giudicato, equiparando tale omissione a un'estinzione del processo. Le spese legali sono state integralmente compensate tra le parti.

Data sentenza: 12/10/2015
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +1
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Nelle mediazioni obbligatorie, l’avvocato ha una funzione di assistenza della parte e non di sua rappresentanza

Il Tribunale di Pavia ha stabilito che, nelle mediazioni obbligatorie (ex lege o iussu iudicis), è essenziale la partecipazione personale delle parti. Il ruolo dell'avvocato è infatti limitato all'assistenza e non alla rappresentanza, rendendo insufficiente la sola presenza del legale, anche se munito di procura. Tale partecipazione deve essere attestata dai verbali di tutti gli incontri; pertanto, il Giudice ha richiesto il deposito dell'intera procedura per valutare l'eventuale improcedibilità della domanda.

Data sentenza: 14/09/2015
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +2
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

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L’avvocato deve assistere, ma non può contemporaneamente rappresentare il suo cliente in mediazione

Il Tribunale di Pavia rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, ravvisando possibili vizi di nullità del contratto per l'applicazione di interessi anatocistici vietati e dubbi sulla capacità di intendere e volere della debitrice. Ammesse prove testimoniali e riservate le CTU, il giudice dispone l'obbligo di mediazione a carico della banca per favorire una conciliazione globale. Viene inoltre sottolineata la necessità della presenza delle parti, distinguendo tra assistenza e rappresentanza.

Data sentenza: 18/05/2015
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +3
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Pavia, il giudice propone una definizione amichevole della lite tramite un pagamento a saldo e stralcio di 5.500 euro. In caso di mancato accordo entro il 15 aprile 2015, viene ordinato l'esperimento della mediazione obbligatoria, con la partecipazione necessaria delle parti e non dei soli legali, come condizione di procedibilità. La causa è rinviata al 23 settembre 2015 per verificare l'esito della mediazione o valutare il ricorso all'arbitrato.

Data sentenza: 09/03/2015
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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