Scarica Sentenza Tribunale di Torino 2024
La Cassazione ribadisce che per la conciliazione in giudizio o la transazione della controversia all’avvocato spetta un compenso aumentato per la fase decisionale del 25%
Conciliazione giudiziale e compenso avvocato
L’avvocato che raggiunge la conciliazione giudiziale o la transazione di una controversia ha diritto ad un compenso aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale. È quanto ha ribadito la seconda sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 8576/2024, pronunciandosi sul ricorso proposto da un avvocato contro ex clienti, per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in favore dei medesimi in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti.
Il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda e liquidato il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione, che riconobbe nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ex art. 4 co. 6 dm 55/2014.
L’avvocato adiva, dunque, il Palazzaccio dolendosi del fatto che il Tribunale aveva determinato l’importo del compenso professionale per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, anziché in quella del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale. A suo dire, infatti, la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all’avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso.
Lite conciliata compenso più alto del 25%
Per la Cassazione, il motivo è fondato. La costante giurisprudenza, ribadiscono infatti i giudici della S.C., afferma che “le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto” (cfr. Cass. n. 24462/2023).
In particolare, in tema di onorari professionali, aggiungono, “l’art. 4 del d.m. n. 55/2014, laddove prevede di regola, in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del ‘favor’ normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all’avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto ‘secco’, dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 147/2022, che ha modificato il d.m. n. 55/2014)” (cfr. Cass. n. 17325/2023; n. 18047/2022).
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha errato nel liquidare la fase conciliativa nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale, anziché aumentare l’importo previsto per tale fase nella misura del 25%. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza cassata con rinvio.