TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione VI

Ordinanza 5 febbraio 2019

Procedimento n. ……/2017 RG 

tra CONDOMINIO OMISSIS – NAPOLI

contro S. E.;

Il giudice, dott. Francesco Cislaghi,

letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede,

ritenuto che, in relazione alle prove documentali fin qui raccolte ed ai provvedimenti finora emessi dal Tribunale, che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo;

ammesse le prove documentali e ipotizzata, in caso di mancato accordo, una rigorosa selezione delle ridondanti richieste di prova orali delle parti nonché di ctu in apparenza esplorativa;

ritenuto che l’accordo conciliativo vada valutato adeguatamente in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte (ed infatti oltre all’aspetto della durata della causa – beninteso, di questa come di ogni altra – che può penalizzare, sia pure in modo diverso, ciascuno dei contendenti, incombe sempre il rischio del risultato ultimo che non è solo la sentenza, ma gli eventuali successivi gradi di giudizio nonché, per chi spetti, in caso di non volontario adempimento, i tempi ed i costi dell’esecuzione coattiva);

ritenuta la reciproca alea processuale (in definitiva l’alternativa all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione);

rilevato che finora Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi (cfr. art.185 bis come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98);

tenuto conto della natura e del valore della controversia;

ritenuto opportuno dare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente;

vista la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà;

ritenuto possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato;

precisato che la proposta del Giudice non è disgiunta da una certa dose di equità che ben si attaglia a questa fase;

ritenuto che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo apportatore di utilità per ognuna di esse;

P.T.M.

AMMETTE le prove documentali delle parti, riservando al prosieguo ogni ulteriore provvedimento;

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo concedendo termine fino alla data del 30.4.2019, sulla base della seguente proposta ex art. 185 bis cpc: rinunzia al decreto ingiuntivo, pagamento in favore del S. di una somma pari al 70% della somma riconosciuta in fase monitoria oltre a spese di lite pari a recupero degli esborsi ed euro 1928,00 per compensi oltre accessori, con rateazione in 12 mensilità della sorta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del d.lgs. 28/2010; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc.

In ogni caso i difensori delle parti sono invitati ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010; INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa.

RINVIA all’udienza del 18.10.2019 h.11,00. Si comunichi

Napoli, 5.2.2019

il giudice

Francesco Cislaghi

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Mediazione strumento fondamentale per la ricerca di un accordo

Il Tribunale di Napoli, nell'ordinanza del 5 febbraio 2019, ammette le prove documentali e invita le parti a un accordo conciliativo per evitare l'alea processuale e i costi di un giudizio prolungato. Il giudice propone una transazione basata sulla rinuncia al decreto ingiuntivo e sul pagamento del 70% della somma riconosciuta, rateizzato in 12 mensilità. In caso di mancato accordo entro il 30 aprile, viene suggerito il ricorso alla mediazione professionale prima dell'udienza fissata per il 18 ottobre 2019.

Data sentenza: 05/02/2019
Curia: Tribunale di Napoli
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

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Curia: Tribunale di Foggia
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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

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Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

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Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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