Scarica Sentenza Tribunale di Palermo N.3628-2025
Nelle controversie che riguardano le forniture di luce e gas spetta al cliente intraprendere il tentativo obbligatorio di conciliazione
Controversie luce e gas: spetta al cliente avviare la conciliazione obbligatoria
Nelle dispute legali relative alle forniture di energia, la legge prevede che sia il cliente finale a dover promuovere il tentativo di conciliazione obbligatorio (TICO), quale condizione essenziale di procedibilità per l’azione giudiziaria. Lo ha ribadito il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 3628/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Un cliente presenta un’opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società fornitrice di energia per una fattura di oltre € 37.000,00 relativa a consumi ricostruiti retroattivamente, presumibilmente per prelievi abusivi di energia. Il cliente nell’opporsi contesta sia l’ammontare della somma che la legittimità della ricostruzione dei consumi.
Luce e gas: obbligo di conciliazione a carico dell’utente finale
Il Giudice però esamina in via prioritaria la questione della procedibilità dell’opposizione, considerandola assorbente rispetto a qualsiasi valutazione di merito. Nella motivazione il giudice spiega quindi che nelle controversie relative alla fornitura di energia elettrica e gas, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione (regolato dalla delibera ARERA 209/16, nota come TICO) prima di adire le vie legali. L’obbligo di attivare questo tentativo però grava sul cliente/utente finale, il quale, in sede di opposizione, ricopre il ruolo di attore processuale, ossia, il soggetto interessato a contestare l’efficacia del decreto ingiuntivo e quindi a far procedere l’opposizione.
Tentativo di conciliazione non avviato dal cliente: domanda improcedibile
Nel caso di specie l’autorità rileva che le parti avevano intrapreso inizialmente delle trattative conciliative su invito del Giudice, ma queste erano fallite. A seguito del fallimento, pertanto, la parte attrice è stata formalmente invitata ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, come emerge dal verbale di udienza del 22.02.2024. Dagli atti del Tribunale tuttavia è emerso che non è stata fornita alcuna prova del procedimento obbligatorio intrapreso dell’opponente. La mancata attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del soggetto su cui grava l’onere, ossia il cliente opponente, ha portato il Giudice a dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione, dichiarazione che gli preclude l’esame del merito della contestazione e di qualsiasi altra eccezione sollevata dalle parti. Il Tribunale si è quindi arrestato alla verifica di una condizione processuale non soddisfatta, senza pronunciarsi sulla fondatezza o meno del credito per i consumi ricostruiti. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato confermato.
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