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Il tribunale di Napoli Nord ribadisce che ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda la mediazione va esperita entro l’udienza di rinvio

Mediazione delegata e procedibilità della domanda

Ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, nella mediazione delegata, quel che rileva è l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice e non l’avvio della stessa nel termine di 15 giorni assegnato dal giudice. Lo ha ribadito il tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4633/2023, esprimendosi su una vicenda riguardante un’occupazione sine titulo. 

L’usufruttuario dell’immobile trascinava in giudizio una donna sostenendo che in mancanza di qualsiasi titolo legittimante la stessa, unitamente alla famiglia, occupava un appartamento con annesso lastrico solare e locale deposito, e ne chiedeva l’immediata liberazione oltre alla condanna al pagamento dei canoni di locazione non versati. 

La convenuta si costituiva contestando quanto dedotto ed esponendo di essere ospitata insieme al nucleo familiare nell’immobile di proprietà dei genitori, essendo l’immobile per cui era causa non abitabile e inagibile e quindi non occupato né da lei né da alcun familiare.

Nella causa spiegava intervento volontario anche la nuda proprietaria dell’immobile aderendo alle conclusioni della convenuta. 

Il giudice, preliminarmente rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda e rinviava la causa ad udienza successiva. Alla stessa, la causa veniva riservata in decisione. 

Il tribunale, dando atto del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata, dichiarava quindi la domanda improcedibile ai sensi e per l’effetto dell’art. 5, comma 2, Dlgs 28/2010. 

Mancata mediazione e improcedibilità della domanda

Com’è noto, illustra infatti il giudicante, “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010) che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita assegna contestualmente alte parti il termine di quindici giorni per la presentazione delta domanda di mediazione”. 

Invece, “l’art. 5 comma 2 prevede la mediazione c.d. delegata, cioè la mediazione disposta dal giudice, il quale, anche in grado di appello e dopo aver compiuto una valutazione discrezionale che tenga conto della natura della causa, dell’istruttoria svolta e del comportamento delle parti, può decidere di ordinare alle parti di introdurre il procedimento di mediazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

Orbene, nella specie, le domande dell’attore, miranti a tutelare il suo diritto di proprietà, asseritamente leso dalle condotte della convenuta, rientrano nel vasto novero delle domande vertenti sui diritti reali, per le quali è previsto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento di mediazione. Tuttavia, osserva il tribunale, “dagli atti processuali emerge che nessuna delle parti (in particolar modo l’attore, stante il suo interesse all’accoglimento delle proprie domande) abbia attivato il procedimento di mediazione, come disposto dal precedente giudicante (ossia ‘mediazione delegata’)”.

Termine di 15 giorni ordinatorio

Per cui, continua il giudice, riportandosi alla giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, Cass. n. 40035/2021; Trib. Roma n. 3360/2019), “pur non dovendosi qualificare tale termine come perentorio ma ordinatorio è innegabile che, nel caso in esame, la procedura di mediazione delegata non sia stata attivata né entro i quindici giorni fissati dal giudice, né successivamente”. 

In materia di mediazione delegata, la giurisprudenza “ha precisato che la mediazione tardivamente attivata ma conclusa prima della celebrazione dell’udienza fissata dal giudice va ritenuta perfettamente valida e inidonea a giustificare una pronuncia di improcedibilità per ritardato esperimento della stessa atteso che dal dato normativo di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 si ricava che la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale non consegue alla mancata proposizione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni, bensì all’omesso esperimento del procedimento entro il termine di celebrazione dell’udienza di rinvio del processo”. 

Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, per cui, “in definitiva, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali – conclude il giudicante – va dichiarata l’improcedibilità delle domande attoree per la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata”. 

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Francesca Sequino

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione delegata: procedibile se esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4633/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda riguardante i diritti reali per mancato esperimento della mediazione delegata. Il giudice ha chiarito che il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione è ordinatorio e non perentorio. Pertanto, la condizione di procedibilità è soddisfatta se la procedura viene utilmente esperita entro l'udienza di rinvio, a prescindere dall'avvio tardivo della stessa rispetto al termine iniziale.

Data sentenza: 17/11/2023
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Francesca Sequino
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Mediazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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