Scarica Sentenza Tribunale di Napoli Nord 17 11 2023
Il tribunale di Napoli Nord ribadisce che ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda la mediazione va esperita entro l’udienza di rinvio
Mediazione delegata e procedibilità della domanda
Ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, nella mediazione delegata, quel che rileva è l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice e non l’avvio della stessa nel termine di 15 giorni assegnato dal giudice. Lo ha ribadito il tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4633/2023, esprimendosi su una vicenda riguardante un’occupazione sine titulo.
L’usufruttuario dell’immobile trascinava in giudizio una donna sostenendo che in mancanza di qualsiasi titolo legittimante la stessa, unitamente alla famiglia, occupava un appartamento con annesso lastrico solare e locale deposito, e ne chiedeva l’immediata liberazione oltre alla condanna al pagamento dei canoni di locazione non versati.
La convenuta si costituiva contestando quanto dedotto ed esponendo di essere ospitata insieme al nucleo familiare nell’immobile di proprietà dei genitori, essendo l’immobile per cui era causa non abitabile e inagibile e quindi non occupato né da lei né da alcun familiare.
Nella causa spiegava intervento volontario anche la nuda proprietaria dell’immobile aderendo alle conclusioni della convenuta.
Il giudice, preliminarmente rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda e rinviava la causa ad udienza successiva. Alla stessa, la causa veniva riservata in decisione.
Il tribunale, dando atto del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata, dichiarava quindi la domanda improcedibile ai sensi e per l’effetto dell’art. 5, comma 2, Dlgs 28/2010.
Mancata mediazione e improcedibilità della domanda
Com’è noto, illustra infatti il giudicante, “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010) che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita assegna contestualmente alte parti il termine di quindici giorni per la presentazione delta domanda di mediazione”.
Invece, “l’art. 5 comma 2 prevede la mediazione c.d. delegata, cioè la mediazione disposta dal giudice, il quale, anche in grado di appello e dopo aver compiuto una valutazione discrezionale che tenga conto della natura della causa, dell’istruttoria svolta e del comportamento delle parti, può decidere di ordinare alle parti di introdurre il procedimento di mediazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Orbene, nella specie, le domande dell’attore, miranti a tutelare il suo diritto di proprietà, asseritamente leso dalle condotte della convenuta, rientrano nel vasto novero delle domande vertenti sui diritti reali, per le quali è previsto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento di mediazione. Tuttavia, osserva il tribunale, “dagli atti processuali emerge che nessuna delle parti (in particolar modo l’attore, stante il suo interesse all’accoglimento delle proprie domande) abbia attivato il procedimento di mediazione, come disposto dal precedente giudicante (ossia ‘mediazione delegata’)”.
Termine di 15 giorni ordinatorio
Per cui, continua il giudice, riportandosi alla giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, Cass. n. 40035/2021; Trib. Roma n. 3360/2019), “pur non dovendosi qualificare tale termine come perentorio ma ordinatorio è innegabile che, nel caso in esame, la procedura di mediazione delegata non sia stata attivata né entro i quindici giorni fissati dal giudice, né successivamente”.
In materia di mediazione delegata, la giurisprudenza “ha precisato che la mediazione tardivamente attivata ma conclusa prima della celebrazione dell’udienza fissata dal giudice va ritenuta perfettamente valida e inidonea a giustificare una pronuncia di improcedibilità per ritardato esperimento della stessa atteso che dal dato normativo di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 si ricava che la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale non consegue alla mancata proposizione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni, bensì all’omesso esperimento del procedimento entro il termine di celebrazione dell’udienza di rinvio del processo”.
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, per cui, “in definitiva, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali – conclude il giudicante – va dichiarata l’improcedibilità delle domande attoree per la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata”.
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