Scarica sentenza tribunale di Trani 2024
Il tribunale di Trani, richiamando le sezioni unite della Cassazione, ribadisce che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo di conciliazione
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto l’onere di promuovere la procedura di mediazione, pena l’improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo. Così il tribunale di Trani, con la sentenza n. 24/2024, riportandosi al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Eccezione di improcedibilità
Nella vicenda, veniva proposta tempestiva opposizione ed eccepita l’inefficacia del decreto ingiuntivo di oltre 7mila euro per un rapporto contrattuale con cessione successiva del credito.
Alla prima udienza, all’esito dell’eccezione della parte opposta circa il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia, veniva assegnato il termine per la proposizione della stessa.
All’udienza successiva la difesa dell’opponente rilevava il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il tribunale rileva, quindi, che l’opposizione è divenuta improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato sul preliminare profilo della mancata proposizione del tentativo di mediazione obbligatoria per la materia bancaria e finanziaria. Difatti, sottolinea il giudicante, “nessuno ha allegato né documentato che sia stata assunta l’iniziativa per la proposizione della mediazione nel termine assegnato dal giudicante ed anzi è pacifico che tale tentativo non sia mai stato esperito pur vertendosi in materia per cui esso è obbligatorio”.
Onere mediazione a carico della parte opposta
Ciò posto, il giudice dichiara l’opposizione improcedibile.
Da ciò consegue, conclude infatti il tribunale, come chiarito da ultimo dalla Cassazione a Sezioni Unite, n. 19596/2020, che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, poiché “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, che è quella che propone la domanda; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Leggi anche la guida Opposizione a decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona