Scarica Sentenza Tribunale di Milano N.1269-2025
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio causa l’improcedibilità della domanda, il giudice però deve concedere un termine per svolgerlo
Domanda improcedibile: mancato esperimento tentativo di conciliazione telecomunicazioni
In materia di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e utenti, il mancato e preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 1 della legge n. 249/1997 necessario all’introduzione di una controversia in materia di telecomunicazioni, causa l’improcedibilità della domanda, non la sua improponibilità. Se tale adempimento non viene soddisfatto il giudizio deve essere sospeso, il giudice deve concedere un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e la causa deve proseguire fino al suo esito, non potendosi definire con una pronuncia in rito come nel caso della improponibilità. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1269/2025.
Mancata attivazione servizi telefonici: tentativo di conciliazione obbligatorio
Un utente cita in giudizio un operatore di telecomunicazioni per la mancata attivazione di servizi telefonici. In primo grado, il Giudice di Pace dichiara improcedibili le domande dell’utente, condannandolo al pagamento delle spese legali. L’utente però impugna la sentenza, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per esperire il tentativo di conciliazione, anziché dichiarare l’improcedibilità delle domande.
Obbligatorietà del tentativo di conciliazione
Il Tribunale, nell’esaminare le richieste avanzate dall’appellante ricorda che la legge n. 249/1997 e la delibera AGCOM 203/18/CONS prevedono l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità per le controversie in materia di telecomunicazioni. In altre parole, prima di adire il giudice, l’utente deve obbligatoriamente tentare di risolvere la controversia in via conciliativa.
Improcedibilità e improponibilità: differenze
Detto questo il Tribunale chiarisce la differenza tra improcedibilità e improponibilità. L’improcedibilità si verifica quando manca una condizione per la prosecuzione del giudizio, come il tentativo di conciliazione. In questo caso, il giudice deve sospendere il giudizio e concedere un termine per sanare la mancanza. L’improponibilità, invece, riguarda l’assenza di una condizione per l’introduzione stessa del giudizio. In tale ipotesi, il giudice deve dichiarare l’inammissibilità della domanda.
Mancato esperimento tentativo di conciliazione: concessione termini
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità delle domande senza concedere il termine per il tentativo di conciliazione. Sul punto la Corte di Cassazione n. 8241/2020 ha chiarito che, in caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice deve sospendere il giudizio e concedere un termine per l’esperimento. Nel corso del giudizio di appello, l’utente però ha esperito il tentativo di conciliazione. La condizione di procedibilità deve pertanto ritenersi avverata con conseguente riforma della sentenza del giudice di pace. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato le domande nel merito, ritenendole infondate per mancanza di prove sul danno subito.
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