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Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio causa l’improcedibilità della domanda, il giudice però deve concedere un termine per svolgerlo

Domanda improcedibile: mancato esperimento tentativo di conciliazione telecomunicazioni
In materia di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e utenti, il mancato e preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 1 della legge n. 249/1997 necessario all’introduzione di una controversia in materia di telecomunicazioni, causa l’improcedibilità della domanda, non la sua improponibilità. Se tale adempimento non viene soddisfatto il giudizio deve essere sospeso, il giudice deve concedere un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e la causa deve proseguire fino al suo esito, non potendosi definire con una pronuncia in rito come nel caso della improponibilità. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1269/2025.

Mancata attivazione servizi telefonici: tentativo di conciliazione obbligatorio
Un utente cita in giudizio un operatore di telecomunicazioni per la mancata attivazione di servizi telefonici. In primo grado, il Giudice di Pace dichiara improcedibili le domande dell’utente, condannandolo al pagamento delle spese legali. L’utente però impugna la sentenza, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per esperire il tentativo di conciliazione, anziché dichiarare l’improcedibilità delle domande.

Obbligatorietà del tentativo di conciliazione
Il Tribunale, nell’esaminare le richieste avanzate dall’appellante ricorda che la legge n. 249/1997 e la delibera AGCOM 203/18/CONS prevedono l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità per le controversie in materia di telecomunicazioni. In altre parole, prima di adire il giudice, l’utente deve obbligatoriamente tentare di risolvere la controversia in via conciliativa.

Improcedibilità e improponibilità: differenze
Detto questo il Tribunale chiarisce la differenza tra improcedibilità e improponibilità. L’improcedibilità si verifica quando manca una condizione per la prosecuzione del giudizio, come il tentativo di conciliazione. In questo caso, il giudice deve sospendere il giudizio e concedere un termine per sanare la mancanza. L’improponibilità, invece, riguarda l’assenza di una condizione per l’introduzione stessa del giudizio. In tale ipotesi, il giudice deve dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Mancato esperimento tentativo di conciliazione: concessione termini
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità delle domande senza concedere il termine per il tentativo di conciliazione. Sul punto la Corte di Cassazione n. 8241/2020 ha chiarito che, in caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice deve sospendere il giudizio e concedere un termine per l’esperimento. Nel corso del giudizio di appello, l’utente però ha esperito il tentativo di conciliazione. La condizione di procedibilità deve pertanto ritenersi avverata con conseguente riforma della sentenza del giudice di pace. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato le domande nel merito, ritenendole infondate per mancanza di prove sul danno subito.

Leggi anche: Telecomunicazioni: mancata conciliazione dà luogo a improcedibilità

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Francesca Avancini

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Telecomunicazioni: la mancata conciliazione genera improcedibilità

La sentenza n. 1269/2025 del Tribunale di Milano chiarisce che, nelle controversie sulle telecomunicazioni, il mancato tentativo di conciliazione obbligatorio comporta l'improcedibilità della domanda e non l'improponibilità. Pertanto, il giudice non può rigettare immediatamente l'istanza, ma deve sospendere il giudizio e concedere un termine per sanare l'omissione. Nel caso specifico, l'adempimento avvenuto in appello ha permesso di superare il vizio, sebbene le domande siano state poi rigettate nel merito.

Data sentenza: 13/02/2025
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Francesca Avancini
Argomento/i: Mancata conciliazione
Materia/e: Telecomunicazioni

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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