Forniture di energia: la conciliazione obbligatoria vale solo per i clienti. I gestori sono esentati se agiscono contro gli utenti per recupero crediti
Scarica Sentenza Tribunale di Napoli N. 1031-2026
Tentativo obbligatorio a carico dell’utente finale
Nelle controversie che riguardano la fornitura di luce e gas, il tentativo obbligatorio di conciliazione segue una logica di asimmetria procedurale. L’obbligo di esperire il tentativo stragiudiziale come condizione di procedibilità si applica esclusivamente alle azioni promosse dai clienti finali o utenti contro gli operatori. Al contrario, la normativa esenta i gestori da tale onere quando agiscono contro gli utenti per il recupero crediti, ad esempio. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1031/2026.
Opposizione al decreto ingiuntivo e mancato tentativo di conciliazione
Una società fornitrice di energia elettrica chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il recupero di crediti derivanti da consumi fatturati e non saldati. L’utente si oppone al provvedimento, contestando la carenza probatoria relativa agli addebiti.
Nell’ambito della controversia la parte opposta contesta il merito, chiede la provvisoria esecutività del decreto e solleva un’eccezione di improcedibilità. L’opposta contesta, nello specifico, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo Integrato Conciliazione, Delibera ARERA 209/2016/E/COM), normativa che disciplina la risoluzione delle liti tra utenti finali e operatori nei settori energetico e idrico.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., il Tribunale concede la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo in favore del creditore opposto, rigetta l’istanza dell’opponente volta a citare il Distributore, perchè ritenuta tardiva e inammissibile. All’udienza del 22 settembre 2025 il Giudice respinge le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione. Il procedimento viene rinviato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c al 22 gennaio 2026, data in cui la causa viene decisa mediante deposito di note scritte.
Tentativo di conciliazione obbligatorio per gli utenti
Il Tribunale dichiara la domanda procedibile, risolvendo il nodo interpretativo sull’applicabilità del TICO. L’eccezione sollevata dall’opposta viene quindi rigettata sulla base di una lettura letterale e sistematica del Testo Integrato, il quale stabilisce che l’attivazione della procedura speciale di conciliazione è facoltà e onere esclusiva dei clienti finali o utenti nei confronti degli operatori, e non viceversa.
Il fondamento normativo di queste conclusioni è rappresentato dall’art. 6 del TICO, che subordina l’accesso alla procedura al previo invio di un reclamo da parte dell’utente all’operatore e dall’art. 8.4 TICO, che impone agli operatori l’obbligo di partecipare ai procedimenti attivati dai clienti, confermando la natura “unidirezionale” della tutela stragiudiziale prevista. Queste le ragioni del rigetto dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opposta.
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