Scarica Sentenza della Corte di Appello di Napoli N.3527-2025
Domanda procedibile se l’azione si avvia dopo 90 giorni dalla fine dei sei mesi per la procedura conciliativa art. 696 bis c.p.c.
Azione dopo 90 giorni dalla scadenza del termine perentorio: domanda procedibile
Nelle cause di risarcimento per responsabilità sanitaria, la Legge Gelli-Bianco richiede un tentativo obbligatorio di conciliazione (ATP). Se l’azione legale viene introdotta oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi previsto per procedere alla consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative, la domanda non diventa improcedibile. L’unica conseguenza è la perdita della retroazione degli effetti della domanda: gli effetti giuridici, come l’interruzione della prescrizione, decorreranno infatti dalla data effettiva di inizio della causa di merito, anziché dal momento del deposito del ricorso 696 bis c.p.c. Lo ha chiarito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3527/2025.
Responsabilità medica e risarcimento del danno
Una paziente propone un ricorso contro una dottoressa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di mastopessi con mastoplastica additiva. Il Tribunale respinge l’eccezione di improcedibilità della domanda, ma accoglie la richiesta di risarcimento, condannando medico e struttura al pagamento di € 10.592,25.
Domanda improcedibile e consulenza inutilizzabile
Nell’appello, la dottoressa eccepisce l’improcedibilità della domanda e l’inutilizzabilità della Consulenza Tecnica Preventiva (CTP) per violazione dei termini. Il primo motivo dell’appello si concentra sull’errore del Tribunale nel non aver accolto l’eccezione di improcedibilità. Per l’appellante il ricorso di merito (ex art. 702 bis c.p.c.) è stato introdotto oltre i termini perentori previsti dall’art. 8, comma 3, della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco). Secondo la difesa, il giudizio di merito deve essere proposto entro 90 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., mentre il ricorso della paziente è stato depositato con notevole ritardo. Il secondo motivo di appello contesta l’utilizzabilità della CTP, lamentando il mancato rispetto del termine di sei mesi per il suo deposito e, soprattutto, l’irregolarità del procedimento per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione da parte dei consulenti nominati, con conseguente nullità della consulenza.
Ricorso dopo i 90 giorni dal termine di sei mesi: domanda procedibile
La Corte d’Appello ritiene la prima censura infondata. L’art. 8, comma 1, L. 24/2017, stabilisce che per le controversie di risarcimento da responsabilità sanitaria è necessario esperire preventivamente un ricorso 696 bis c.p.c a fini conciliativi o, in alternativa, il procedimento di mediazione. Il comma 3, primo periodo, dell’art. 8, è centrale: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 281-undecies del codice di procedura civile”. Nell’ordinanza n. 11804/2025 la Cassazione chiarisce come il giudizio regolato dall’art. 8 L. 24/2017 non abbia natura unitaria bifasica, ma preveda un collegamento funzionale tra i due procedimenti (ATP e giudizio di merito). Ciò significa che gli effetti della domanda giudiziale di merito (sia sostanziali, come l’interruzione della prescrizione, sia processuali, come la litispendenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., a condizione che il giudizio di merito venga introdotto tempestivamente.
La Corte sottolinea inoltre che l’art. 8 non prevede alcuna sanzione espressa di improcedibilità per il deposito del ricorso di merito oltre i 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza dei sei mesi dalla introduzione del ricorso. Un’interpretazione estensiva che porti all’improcedibilità contrasta con i principi di accelerazione ed economia processuale e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla mediazione.
Pertanto, la perentorietà del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. va interpretata nel senso che da quel momento la domanda diviene procedibile. L’unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della domanda di merito (oltre i 90 giorni) è la perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., se non già previsti dalla legge. In sintesi, la parte che opta per la consulenza 696 bis c.p.c può scegliere se attenderne la conclusione o introdurre la domanda di merito una volta trascorsi i sei mesi.
Mancato tentativo di conciliazione: l’accertamento non è nullo
La Corte rigetta anche il secondo motivo. Per quanto riguarda la presunta inutilizzabilità della consulenza per mancato rispetto del termine di sei mesi, si ribadisce che la perentorietà del termine è legata alla procedibilità dell’azione e che la norma non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto di tale termine. Invalidare l’attività istruttoria già svolta ante causam contrasta con i principi di economia processuale. Riguardo al mancato esperimento del tentativo di conciliazione da parte dei CTU, la Corte statuisce che ciò non è causa di nullità dell’esito tecnico dell’accertamento. Inoltre, nel caso specifico, il tentativo di conciliazione è stato comunque effettuato dal Tribunale, che con ordinanza del 10 febbraio 2022 ha formulato una proposta conciliativa. Questo aspetto è cruciale: la legge prevede che il tentativo di conciliazione avvenga in sede di ATP, ma la sua eventuale omissione da parte dei periti non invalida la relazione tecnica, soprattutto se il giudice poi tenta la conciliazione.
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