Scarica sentenza Corte d’Appello di Milano 2024
Compensazione spese legittima se c’è un contrasto giurisprudenziale sull’ambito di applicazione della mediazione e della negoziazione assistita
Mediazione o negoziazione
Legittima la compensazione delle spese di un giudizio che viene dichiarato improcedibile a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita se la parte gravata ha esperito il procedimento di mediazione perché la controversia presenta in effetti i presupposti per promuovere l’una o l’altra procedura. Lo ha affermato la Corte di Appello di Milano, nella sentenza n. 660/2024.
Mancata negoziazione assistita
In una controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno a una unità immobiliare, derivante da infiltrazioni proveniente dal lastrico solare di un edificio condominiale, la parte convenuta eccepisce l’improcedibilità della domanda derivante dal mancato svolgimento della negoziazione assistita.
Il Tribunale competente accoglie l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta e dichiara improcedibile la domanda di parte attrice, compensando le spese di lite tra le parti. La parte soccombente appella la decisione, lamentando la decisione del Tribunale sull’improcedibilità della domanda in relazione alla compensazione delle spese di lite.
Controparte si costituisce in grado di appello, chiede che l’appello venga dichiarato inammissibile e che la sentenza di primo grado venga confermata.
Mediazione in luogo della negoziazione e compensazione spese
La Corte d’Appello è quindi chiamata a pronunciarsi sulla compensazione delle spese legali contestata dalla parte convenuta, la quale afferma di non comprende le ragioni per le quali il Tribunale, dopo avere dichiarato improcedibile il ricorso cautelare, abbia deciso tuttavia di compensare le spese dell’intero giudizio. Per l’appellante l’esistenza di precedenti conformi sulla vittoria delle spese in presenza di una dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità della domanda deve far concludere che non si tratta di una questione nuova.
Per la Corte però il giudice di prime cure ha ben motivato la decisione sulle spese, perché l’ha fondata sul dibattito ancora accesso sulla questione delle ragioni in grado di giustificare la compensazione.
La Cassazione ha infatti affermato il principio per il quale: “in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., quando la decisione sia stata assunta in base ad argomentazioni esposte solo in sede contenziosa, a fronte della novità o della oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dall‘assenza di un orientamento univoco o consolidato.”
E’ quindi necessario valutare se in questo caso sussista o meno il presupposto dell’”assenza di un orientamento univoco o consolidato”, precisando che in materia non vi sono pronunce della Cassazione, ma solo dei giudici di merito, visto che tali questioni si pongono soprattutto davanti ai giudizi di primo grado.
Analizzando il caso di specie il giudice ha applicato il principio che prevede l’applicazione della negoziazione assistita nei casi in cui la mediazione non è obbligatoria in quella materia.
Il giudicante però ha applicato anche un altro orientamento che si occupa del rapporto tra mediazione e negoziazione. Per questa teoria la mediazione prevale sulla negoziazione assistita in presenza del cumulo potenziale delle procedure quando la controversia rientra sia in quelle soggette alla negoziazione che in quelle sottoposte alla mediazione, mentre “con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione il legislatore del DL n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all’una o all’altra, stabilendo che esse convivano.”
Questo è il contrasto alla base della decisione del tribunale sulla compensazione delle spese.
Fatta questa premessa la Corte osserva che la controversia in oggetto rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria perché relativa a una controversia condominiale. Le attrici hanno infatti promosso la mediazione su invito del giudice, anche se per l’Organismo la materia rientra tra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria per legge.
In questo caso specifico coesistevano quindi i presupposti necessari per avviare sia la mediazione che la negoziazione assistita, la parte tuttavia è rimasta inerte all’invito del giudice.
Parte appellata tuttavia non ha proposto appello incidentale sulla correttezza o meno della decisione del Tribunale fondata sul contrasto giurisprudenziale, per cui la Corte non trova ostacoli nel ritenere esistente il contrasto giurisprudenziale illustrato e giustificare quindi la compensazione sulle spese applicata dal giudice di primo grado.
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