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Per il tribunale di Napoli, nel procedimento per convalida di sfratto tutte le domande sono soggette alla mediazione

Convalida di sfratto e mediazione

Tutte le domande proposte nel procedimento per convalida di sfratto sono soggette alla mediazione. Così il tribunale di Napoli, nella sentenza n. 9120/2023, decidendo una vertenza avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni. 

Nella vicenda, la proprietaria di un appartamento trascinava in giudizio, con procedimento sommario di intimazione di sfratto per morosità, parte conduttrice sostenendo che la stessa non aveva ottemperato al pagamento dell’aumento del canone mensile concordato post-pandemia (periodo in cui le parti avevano concordato una congrua riduzione del canone). 

Da qui l’intimazione di sfratto con richiesta di convalida e di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della somma maturata a quella data, comprensiva di canoni ed oneri condominiali. 

La conduttrice si costituiva nel procedimento eccependo di aver pagato integralmente le mensilità e proponeva domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità dell’art. 2 del contratto di locazione nella parte in cui il canone era stato determinato in misura differenziata e crescente con una maggiorazione in corrispondenza della prima scadenza quadriennale. 

Il G.U., alla luce della opposizione dell’intimata, non convalidava lo sfratto ma emetteva ordinanza di rilascio immediato ex art. 665 c.p.c., mutando il rito ex artt. 426 e 667 c.p.c., fissando udienza di comparizione e discussione di fronte a sé per il giudizio a cognizione piena nelle forme del rito locatizio ed assegnando un termine perentorio all’attrice ed alla convenuta per l’integrazione dei rispettivi atti introduttivi ed un distinto termine di quindici giorni per l’esperimento del tentativo di mediazione, che aveva luogo, ma senza esito, a causa della mancata presenza della resistente all’incontro. 

Domanda di risoluzione contratto

Entrando nel merito, il tribunale ritiene che la domanda di risoluzione di parte attrice sia fondata. Sul punto, afferma infatti il giudicante, “va considerato l’insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), secondo cui nell’ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l’adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l’esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l’avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore”. 

Nella specie, ritiene il tribunale, “parte attrice ha pienamente assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante alla luce della non contestazione, da parte convenuta, della esistenza del rapporto di locazione, mentre lo stesso non può dirsi per l’intimata, la quale, pur costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il pagamento dei canoni”. 

Da qui l’accoglimento della domanda costitutiva attorea di risoluzione del contratto per inadempimento all’obbligo di pagamento dei canoni formulata nella intimazione di sfratto originaria e integrata successivamente al mutamento del rito. 

Domanda principale e riconvenzionale soggette a mediazione

Pronunciandosi quindi sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, il giudice la ritiene invece già inammissibile in punto di rito, per non avere la stessa instaurato il sub procedimento di mediazione di cui era stata espressamente onerata con l’ordinanza ex art. 665 c.p.c. 

“Invero – ricorda il tribunale – una volta disposto il mutamento del rito, le parti devono esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità delle rispettive domande, posto che le controversie in materia di locazione rientrano tra quelle per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione”. 

In virtù della previsione di cui al comma 1 bis dell’art. 5 D.lgs. n. 28/2010, rammenta ancora il tribunale, era stato concesso termine, “all’intimante, in relazione alla sua domanda principale nonché all’intimata in relazione alla domanda riconvenzionale da lei proposta, nel momento in cui tale onere sussiste nei confronti di tutti i soggetti che propongono una autonoma domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 13766/1991)”. 

Per cui, conclude il giudicante, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19056/2003), “in definitiva, nel caso di contestuale proposizione di più domande, la sussistenza della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione va accertata in relazione a ciascuna di esse”. 

Ne consegue l’accoglimento della domanda attorea e la condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, delle spese di causa, nonché di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in virtù dell’ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.

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Felice Angelo Pizzi

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Convalida di sfratto: tutte le domande sono soggette a mediazione

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9120/2023, ha stabilito che nel procedimento per convalida di sfratto tutte le domande, incluse quelle riconvenzionali, siano soggette all'obbligo di mediazione. Nel caso specifico, il giudice ha accolto la richiesta di risoluzione del contratto per morosità, poiché l'attrice ha provato il rapporto locatizio e la conduttrice non ha dimostrato l'avvenuto pagamento. Al contrario, la domanda riconvenzionale è stata dichiarata inammissibile per mancato tentativo di mediazione.

Data sentenza: 09/10/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Felice Angelo Pizzi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
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Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
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Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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