Sentenza Tribunale di Trapani N.665-2024
L’istanza di mediazione presentata a un organismo di mediazione territorialmente incompetente causa l’improcedibilità della domanda giudiziale
Organismo di mediazione incompetente: domanda improcedibile
La domanda di mediazione obbligatoria che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo di mediazione incompetente per territorio, non produce alcun effetto, la domanda giudiziale pertanto è improcedibile. Lo ha ribadito il Tribunale di Trapani nella sentenza n. 665 del 4 ottobre 2024.
Opposizione a decreto ingiuntivo
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che trova la sua origine in un contratto di finanziamento la parte opponente chiede che la dichiarazione di nullità dell’accordo e la conseguente revoca del decreto. La società opposta contesta in fatto e in diritto quanto asserito dalla controparte e chiede il rigetto delle richieste avanzate.
Causa improcedibile se l’organismo di mediazione è incompetente
La causa giunge in decisione e il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto e rileva la fondatezza dell’eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla improcedibilità dell’azione. Il Tribunale ricorda che nelle controversie sottoposte alla mediazione obbligatoria, come previsto dal comma1bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, nelle cause introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, l’opposta è onerata a promuovere la procedura di mediazione. Nel caso in cui la stessa non si attivi il giudizio sarà dichiarato improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Rappresenta principio consolidato quello per il quale l’esperimento del tentativo di mediazione debba essere effettivo, non meramente formale. Le parti quindi devono essere presenti personalmente all’incontro e adoperarsi affinché il tentativo di mediazione sia effettivo.
Nel caso di specie la parte opposta non ha dimostrato l’esperimento di un tentativo di mediazione con le caratteristiche suddette. Il Tribunale, dopo essersi pronunciato sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione, fissando l’udienza successiva dopo la scadenza del termine di durata della mediazione di cui all’art. 6 del dlgs n. 28/2010.
I due verbali depositati dall’opposta non soddisfano la condizione di procedibilità per due ragioni. Prima di tutto parte opposta non ha provato la rituale convocazione della controparte, in secondo luogo il tentativo di mediazione risulta essere stato esperito presso un organismo territorialmente incompetente. Lo stesso infatti aveva una sede diversa rispetto a quella del giudice individuato come competente per territorio. Il comma 1dell’art. 4 del dlgs n. 28/2010 è vincolante nella parte in cui prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata depositando l’istanza presso un organismo di mediazione del luogo corrispondente a quello del giudice competente territorialmente per la controversia.
Competenza per territorio: derogabile su accordo delle parti
Per cui la domanda di mediazione presentata unilateralmente davanti a un organismo incompetente per territorio è priva di effetto. La competenza per territorio infatti è derogabile solo su accordo delle parti formalizzato con domanda congiunta all’organismo di mediazione.Nel caso di specie, in assenza di un accordo espresso, il soggetto onerato avrebbe dovuto presentare la domanda di mediazione a un organismo di Trapani, luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Questo però non si è verificato. Il giudizio pertanto deve essere dichiarato improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato.
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