Sentenza Tribunale di Trapani N.665-2024

L’istanza di mediazione presentata a un organismo di mediazione territorialmente incompetente causa l’improcedibilità della domanda giudiziale

Organismo di mediazione incompetente: domanda improcedibile
La domanda di mediazione obbligatoria che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo di mediazione incompetente per territorio, non produce alcun effetto, la domanda giudiziale pertanto è improcedibile. Lo ha ribadito il Tribunale di Trapani nella sentenza n. 665 del 4 ottobre 2024.

Opposizione a decreto ingiuntivo
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che trova la sua origine in un contratto di finanziamento la parte opponente chiede che la dichiarazione di nullità dell’accordo e la conseguente revoca del decreto. La società opposta contesta in fatto e in diritto quanto asserito dalla controparte e chiede il rigetto delle richieste avanzate.

Causa improcedibile se l’organismo di mediazione è incompetente
La causa giunge in decisione e il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto e rileva la fondatezza dell’eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla improcedibilità dell’azione. Il Tribunale ricorda che nelle controversie sottoposte alla mediazione obbligatoria, come previsto dal comma1bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, nelle cause introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, l’opposta è onerata a promuovere la procedura di mediazione. Nel caso in cui la stessa non si attivi il giudizio sarà dichiarato improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Rappresenta principio consolidato quello per il quale l’esperimento del tentativo di mediazione debba essere effettivo, non meramente formale. Le parti quindi devono essere presenti personalmente all’incontro e adoperarsi affinché il tentativo di mediazione sia effettivo.

Nel caso di specie la parte opposta non ha dimostrato l’esperimento di un tentativo di mediazione con le caratteristiche suddette. Il Tribunale, dopo essersi pronunciato sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione, fissando l’udienza successiva dopo la scadenza del termine di durata della mediazione di cui all’art. 6 del dlgs n. 28/2010.

I due verbali depositati dall’opposta non soddisfano la condizione di procedibilità per due ragioni. Prima di tutto parte opposta non ha provato la rituale convocazione della controparte, in secondo luogo il tentativo di mediazione risulta essere stato esperito presso un organismo territorialmente incompetente. Lo stesso infatti aveva una sede diversa rispetto a quella del giudice individuato come competente per territorio. Il comma 1dell’art. 4 del dlgs n. 28/2010 è vincolante nella parte in cui prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata depositando l’istanza presso un organismo di mediazione del luogo corrispondente a quello del giudice competente territorialmente per la controversia.

Competenza per territorio: derogabile su accordo delle parti
Per cui la domanda di mediazione presentata unilateralmente davanti a un organismo incompetente per territorio è priva di effetto. La competenza per territorio infatti è derogabile solo su accordo delle parti formalizzato con domanda congiunta all’organismo di mediazione.Nel caso di specie, in assenza di un accordo espresso, il soggetto onerato avrebbe dovuto presentare la domanda di mediazione a un organismo di Trapani, luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Questo però non si è verificato. Il giudizio pertanto deve essere dichiarato improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato.

Leggi anche: Mediazione presso organismo in luogo diverso senza effetti

Sentenza Tribunale di Trapani N.665-2024

Federica Emanuela Lipari

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Organismo di mediazione incompetente? Domanda improcedibile

La sentenza n. 665/2024 del Tribunale di Trapani stabilisce che l'istanza di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente presso un organismo territorialmente incompetente è priva di effetto. Poiché tale competenza è derogabile solo tramite accordo espresso tra le parti, l'esperimento di un tentativo meramente formale o in un luogo non pertinente non soddisfa la condizione di procedibilità. Di conseguenza, l'azione giudiziale risulta improcedibile, comportando la revoca del decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 11/10/2024
Curia: Tribunale di Trapani
Giudice: Federica Emanuela Lipari
Materia/e: Incompetenza territoriale

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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