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Il mancato avvio della mediazione nel termine di 15 giorni concesso dal giudice rende improcedibile la domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria
Responsabilità medica e mediazione
In una causa instaurata per chiedere il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, la domanda giudiziale è improcedibile se non viene avviato il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di quindici giorni che il giudice assegna alle parti, qualora la procedura non sia stata avviata ante causam. Lo ha deciso il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 124 del 6 febbraio 2024 dopo aver affermato la natura perentoria del termine di 15 giorni che il giudice assegna al soggetto onerato di avviare la mediazione, affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda.
Responsabilità sanitaria e mancato avvio mediazione obbligatoria
Nell’ambito di una causa civile in materia di responsabilità sanitaria, una delle controparti citate dalla paziente attrice eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel corso della prima udienza il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per procedere alla presentazione della domanda di avvio della mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010. All’udienza fissata per la verifica dell’esperimento della mediazione obbligatoria il giudice rileva però che la procedura stragiudiziale non è stata attivata. La causa, dopo i vari adempimenti di rito, giunge in decisione.
Termine avvio mediazione perentorio
Il Tribunale prima di tutto rileva il mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria previsto dall’articolo 8 della legge n. 24/2017 in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, richiamando anche il contenuto dell’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010.
Ricorda quindi che, quando la causa viene intrapresa per richiedere i danni causati da condotte rientranti nella responsabilità medica, prima di avviare la causa è necessario avviare la mediazione o il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., previsti dalla normativa come condizioni di procedibilità della domanda in giudizio. Sulla mediazione il tribunale precisa che “è quella obbligatoria ante causam, nel senso che il tentativo dev’essere esperito già prima del giudizio.” Tuttavia, qualora la mediazione non venga esperita prima del giudizio il giudice può concedere il termine di 15 giorni per avviarla.
La parte che ha l’onere di avviare la mediazione, se vi provvede nel termine assegnato, sana il vizio di improcedibilità, in caso contrario, ossia se non vi provvede, la domanda in giudizio è improcedibile. Per il Tribunale quindi il termine di 15 giorni che il giudice concede per avviare la mediazione ha natura perentoria, caratteristica che la Cassazione desume “tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato.”
Sarebbe del tutto illogico prevedere la sanzione della improcedibilità della domanda dovuta al mancato esperimento della procedura di mediazione, prevedendo la concessione del termine di 15 giorni per avviarla e poi negare qualsiasi conseguenza qualora detto termine non venga rispettato. La concessione di un termine ulteriore per avviare la mediazione o ritenere assolto l’obbligo anche in caso di tardivo rispetto del termine di 15 giorni si porrebbe in contrasto con la normativa che sanziona con l’improcedibilità il mancato rispetto del termine, prevedendo una sanatoria non contemplata dalla legge e in violazione con i principi di economia processuale e di iniziativa processuale, in base al quale è onere di chi ha interesse compiere i necessari atti di impulso processuale.
Affermata la natura perentoria del termine, desumibile dalla severità della sanzione, ovvero l’improcedibilità della domanda, la sentenza che chiude la causa è di puro rito. Nel caso di specie il procedimento viene quindi dichiarato improcedibile, mancando la prova del rispetto del termine assegnato per introdurre la mediazione.
Sulla natura del termine di 15 giorni concesso dal giudice leggi anche “Mediazione delegata”