Scarica Sentenza Tribunale di Milano N.2317-2025
La clausola che non prevede una sanzione di improcedibilità per la mancata conciliazione non ostacola la domanda giudiziale
Domanda procedibile: anche se la clausola non sanziona la mancata conciliazione
La clausola contrattuale che prevede l’impegno delle parti “ad esperire previamente il tentativo di conciliazione”, ma che non contempli una sanzione di improcedibilità se la clausola viene violata, non rende improcedibile la domanda giudiziale. Lo ha sancito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2317/2025.
Contratto d’appalto e decreto ingiuntivo
Un’impresa esegue dei lavori in un cantiere in virtù di un contratto d’appalto stipulato con la controparte. L’impresa, non ricevendo il pagamento per le proprie prestazioni, avvia una procedura monitoria che gli fa ottenere un decreto ingiuntivo a cui il cliente si oppone.
Tentativo di conciliazione omesso: clausola violata
L’opponente in giudizio chiede la revoca del decreto ingiuntivo e in via preliminare eccepisce l’improcedibilità della domanda, facendo presente che la controparte, nonostante la previsione contenuta nell’articolo 16 del contratto d’appalto, non ha avviato il previsto tentativo di conciliazione. Sull’eccezione preliminare sollevata dall’opponente il Tribunale rileva che le parti hanno firmato il contratto che è stato prodotto e che scrittura all’articolo 16 prevede in effetti che: “Per qualunque controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione avente sede nel circondario del Tribunale di Milano”.
Omessa previsione di una sanzione: domanda procedibile
Il Tribunale sulla questione della clausola che prevede l’impegno a conciliare rileva, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8983/1987 che “la clausola, con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione, per le eventuali controversie che insorgano sull’interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale (in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti), con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell’azione giudiziaria.” Il Tribunale ricorda a questo proposito che la salvaguardia del diritto costituzionale di agire in giudizio, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, è un principio cardine del nostro ordinamento. Pertanto, qualsiasi limitazione a tale diritto è soggetta a un’interpretazione estremamente restrittiva, escludendo categoricamente sia l’applicazione analogica che l’interpretazione estensiva, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16092 del 21/09/2012. Nel caso specifico, la clausola contrattuale numero 16, che prevede l’impegno delle parti a tentare una conciliazione preliminare, non contempla esplicitamente la sanzione di improcedibilità in caso di mancato adempimento. Di conseguenza, non può essere interpretata come un ostacolo alla procedibilità della domanda giudiziale proposta dalla convenuta. L’eccezione preliminare sollevata dalla parte attrice è quindi priva di fondamento tanto che il Tribunale la respinge.
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