Scarica Sentenza Tribunale di Vercelli n.1092-2025
Eccezione d’incompetenza mediazione: infondata se sollevata solo in giudizio, omettere di eccepirla in sede conciliativa viola il dovere di cooperazione
Organismo incompetente: domanda procedibile se l’eccezione è sollevata in giudizio
L‘eccezione d’improcedibilità della domanda, basata sull’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione, è infondata se sollevata solo in giudizio. Non partecipando alla mediazione, anche se esperita in modalità telematica, e omettendo di eccepire l’incompetenza in quella sede, la condotta risulta puramente dilatoria, in violazione del dovere di cooperazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Vercelli nella sentenza n. 1092/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo ed eccezione di improcedibilità
Il Tribunale di Vercelli emette un decreto ingiuntivo in favore di una banca, per ottenere il pagamento di un saldo debitore. La controparte si oppone al decreto ingiuntivo contestando i conteggi, la prova delle condizioni contrattuali e la mancata verifica del merito creditizio. La banca opposta si costituisce, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con la prima memoria integrativa l’opponente eccepisce l’improcedibilità della domanda. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, conferma la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissa l’udienza di discussione finale, al termine della quale la causa viene trattenuta in decisione.
Mediazione, cooperazione e improcedibilità
La questione centrale relativa alla procedibilità, riguarda l’eccezione sollevata dall’opponente e fondata sulla sostenuta incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito dalla banca, con sede a Velletri anziché a Vercelli, che è il foro competente. Il Tribunale però dichiara l’eccezione infondata, focalizzando l’attenzione sul dovere di cooperazione e sulla mala fede processuale dell’opponente. L’art. 8 sexies del D.Lgs. 28/2010, infatti, impone alle parti e ai loro avvocati di cooperare in buona fede al primo incontro di mediazione per realizzare un effettivo confronto. Questo dovere implica che le parti debbano sollevare in tale sede stragiudiziale le questioni che riguardano il procedimento stesso, come l’incompetenza territoriale dell’organismo. L’opponente inoltre non ha partecipato alla mediazione (fissata peraltro in via telematica, rendendo irrilevante la distanza fisica da Velletri). Solo successivamente, in sede processuale, con la prima memoria integrativa, ha sollevato l’eccezione. Secondo il Giudice, questa condotta è mossa solo da un fine dilatorio. Se l’opponente avesse voluto cooperare, avrebbe partecipato all’incontro telematico e sollevato immediatamente l’eccezione, consentendo il trasferimento del procedimento all’organismo territorialmente competente e la discussione nel merito. Rimanendo assente e sollevando l’eccezione nel processo, ha cercato solo di procurarsi una pronuncia di improcedibilità. Tra l’altro l’opponente non ha dimostrato la sussistenza di un giustificato motivo per la sua assenza in mediazione. Il Giudice respinge quindi l’eccezione e, in virtù della mancata partecipazione in mediazione senza giustificato motivo, applica l’art. 12 bis, comma 2 del D.Lgs. 28/2010, condannando l’opponente a versare una somma pari al doppio del contributo unificato.
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