Scarica Sentenza Tribunale di Firenze 2024

La consulenza tecnica che si svolge in mediazione è utilizzabile nel giudizio se in questa sede viene riprodotta tutta la documentazione su cui è fondata

Consulenza tecnica in mediazione anche in giudizio

In sede giurisdizionale è possibile utilizzare la consulenza tecnica svolta durante la procedura di mediazione purché gli esiti della perizia siano verificabili, occorre quindi che in giudizio venga prodotta la documentazione sulla quale si è basato l’accertamento tecnico. Lo ha precisato la Corte d’Appello di Firenze, Sezione II civile, nella sentenza n. 133 del 22 gennaio 2024.

Consulenza in mediazione in assenza di documenti

Davanti al Tribunale di Firenze viene incardinata una causa in materia bancaria, che viene istruita con una c.t.u. tecnico contabile. Il giudice nella sentenza esclude la rilevanza dell’elaborato peritale predisposto in sede di mediazione perché in giudizio non sono stati riprodotti tutti i documenti e in particolare gli estratti conto analitici su cui si è basata la perizia, carenza che impedisce la verifica dei risultati a cui è pervenuto il perito. La causa si chiude con una pronuncia di soccombenza reciproca.

Perizia mediazione utilizzabile in giudizio con corredo documentale

La società appellata dalla banca in sede di appello contesta il mancato riconoscimento della rilevanza della c.t.u. svolta nel procedimento di mediazione. La stessa si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e la banca non ha mai contestato questa circostanza. La stessa inoltre si è svolta su documentazione completa, per cui anche l’indagine peritale deve ritenersi esaustiva.

La Corte d’appello però è di parere contrario Il Tribunale ha già chiarito che non vi sono impedimenti all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in mediazione nel successivo procedimento giurisdizionale purché gli esiti della perizia siano verificabili, il che richiede la produzione in giudizio della documentazione su cui l’accertamento tecnico si è fondato. In questo caso però questo presupposto non è stato integrato. I risultati della perizia si sono svolti sulla serie integrale degli estratti conto, che non sono stati riprodotti in sede di giudizio.

Occorre inoltre tenere presente che in sede di mediazione vale il criterio della riservatezza delle informazioni acquisite, le quali sono utilizzabili solo con il consenso della parte che le ha prodotte, come previsto dagli articoli 9 e10 del decreto legislativo n. 28/2010, il tutto per favorire la conciliazione.

Il correntista avrebbe dovuto disporre di tutta documentazione contabile necessaria a istruire la pratica perché la banca ha l’obbligo di trasmettere al correntista gli estratti conto periodici. Corretta quindi la decisione del Tribunale di respingere l’istanza di esibizione articolo 210 c.p.c. avanzata dal correntista con cui ha chiesto di ottenere dalla banca i documenti mancanti.

In conclusione la c.t.u. espletata durante la procedura di mediazione non può assumere rilevanza in questo giudizio, perché non si dispone di tutto il corredo documentale necessario per confermarne l’attendibilità. L’unica perizia utilizzabile è quindi quella svolta nel primo grado di giudizio.

Leggi anche: “La consulenza tecnica in mediazione

Scarica Sentenza Tribunale di Firenze 2024

Edoardo Enrico Alessandro Monti

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

CTU in mediazione utilizzabile in giudizio

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 133/2024, ha stabilito che la consulenza tecnica svolta in mediazione è utilizzabile in giudizio solo se ne sono verificabili gli esiti. Ciò richiede la riproduzione integrale della documentazione su cui si è basato l'accertamento. Nel caso specifico, la perizia è stata esclusa poiché mancavano gli estratti conto analitici. È stata inoltre confermata l'irrilevanza di tali atti in assenza del corredo documentale necessario a confermarne l'attendibilità.

Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Edoardo Enrico Alessandro Monti +2

Leggi il commento

CTU in mediazione utilizzabile in giudizio

La Corte d’Appello di Firenze (sent. n. 133/2024) ha stabilito che la consulenza tecnica svolta in sede di mediazione è utilizzabile nel giudizio solo se gli esiti sono verificabili. Ciò richiede la riproduzione in giudizio di tutta la documentazione su cui si è basata la perizia. Nel caso specifico, l'elaborato è stato escluso per la mancanza degli estratti conto analitici, rendendo impossibile l'accertamento dell'attendibilità e confermando l'irrilevanza di tale consulenza rispetto a quella giudiziale.

Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Edoardo Enrico Alessandro Monti +2

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento