Scarica Sentenza Tribunale di Firenze 2024
La consulenza tecnica che si svolge in mediazione è utilizzabile nel giudizio se in questa sede viene riprodotta tutta la documentazione su cui è fondata
Consulenza tecnica in mediazione anche in giudizio
In sede giurisdizionale è possibile utilizzare la consulenza tecnica svolta durante la procedura di mediazione purché gli esiti della perizia siano verificabili, occorre quindi che in giudizio venga prodotta la documentazione sulla quale si è basato l’accertamento tecnico. Lo ha precisato la Corte d’Appello di Firenze, Sezione II civile, nella sentenza n. 133 del 22 gennaio 2024.
Consulenza in mediazione in assenza di documenti
Davanti al Tribunale di Firenze viene incardinata una causa in materia bancaria, che viene istruita con una c.t.u. tecnico contabile. Il giudice nella sentenza esclude la rilevanza dell’elaborato peritale predisposto in sede di mediazione perché in giudizio non sono stati riprodotti tutti i documenti e in particolare gli estratti conto analitici su cui si è basata la perizia, carenza che impedisce la verifica dei risultati a cui è pervenuto il perito. La causa si chiude con una pronuncia di soccombenza reciproca.
Perizia mediazione utilizzabile in giudizio con corredo documentale
La società appellata dalla banca in sede di appello contesta il mancato riconoscimento della rilevanza della c.t.u. svolta nel procedimento di mediazione. La stessa si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e la banca non ha mai contestato questa circostanza. La stessa inoltre si è svolta su documentazione completa, per cui anche l’indagine peritale deve ritenersi esaustiva.
La Corte d’appello però è di parere contrario Il Tribunale ha già chiarito che non vi sono impedimenti all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in mediazione nel successivo procedimento giurisdizionale purché gli esiti della perizia siano verificabili, il che richiede la produzione in giudizio della documentazione su cui l’accertamento tecnico si è fondato. In questo caso però questo presupposto non è stato integrato. I risultati della perizia si sono svolti sulla serie integrale degli estratti conto, che non sono stati riprodotti in sede di giudizio.
Occorre inoltre tenere presente che in sede di mediazione vale il criterio della riservatezza delle informazioni acquisite, le quali sono utilizzabili solo con il consenso della parte che le ha prodotte, come previsto dagli articoli 9 e10 del decreto legislativo n. 28/2010, il tutto per favorire la conciliazione.
Il correntista avrebbe dovuto disporre di tutta documentazione contabile necessaria a istruire la pratica perché la banca ha l’obbligo di trasmettere al correntista gli estratti conto periodici. Corretta quindi la decisione del Tribunale di respingere l’istanza di esibizione articolo 210 c.p.c. avanzata dal correntista con cui ha chiesto di ottenere dalla banca i documenti mancanti.
In conclusione la c.t.u. espletata durante la procedura di mediazione non può assumere rilevanza in questo giudizio, perché non si dispone di tutto il corredo documentale necessario per confermarne l’attendibilità. L’unica perizia utilizzabile è quindi quella svolta nel primo grado di giudizio.
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