Scarica Sentenza Giudice di Pace di Como N. 183-2025
Il condomino decade dal termine per l’impugnazione della delibera assembleare se non comunica di aver avviato attivamente la mediazione
Mancata comunicazione della mediazione: decadenza dai termini
La sentenza n. 183/2025 del Giudice di Pace di Como sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei termini per l’impugnazione delle delibere condominiali, specialmente quando la materia è soggetta a mediazione obbligatoria. Il Giudice infatti ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui un condomino ha impugnato una delibera assembleare in quanto non ha provveduto a comunicare l’avvio della mediazione, adempimento che avrebbe impedito la decadenza dal termine dell’impugnazione.
Impugnazione delibera condominiale
Un condomino impugna una delibera condominiale assunta in data 31 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento. Il punto contestato riguarda la decisione, relativa alla voce “varie ed eventuali” (punto 4), con cui è stato deliberato di spostare, ridurre o eliminare un’azalea posizionata nel giardino condominiale, all’ingresso del garage del ricorrente.
Impugnazione inammissibile perché tardiva
Il condomino contesta l’autorità dell’organo deliberante, sostenendo che la decisione non sia stata presa dall’assemblea condominiale nella sua interezza, ma solo da due condomini. In secondo luogo, eccepisce che il punto “varie ed eventuali” di un’assemblea non possa essere utilizzato per affrontare questioni di tale rilevanza. Infine, critica la genericità della delibera, che non specifica in modo chiaro l’attività da compiere sull’azalea. Il Condominio, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso sollevando un’eccezione preliminare di fondamentale importanza: l’inammissibilità dell’impugnazione perché presentata oltre i termini stabiliti dalla legge.
Decadenza dal termine per l’impugnazione della delibera
Il Giudice di Pace dichiara il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nell’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente, ovvero la tardività dell’impugnazione. Il giudice, nell’analizzare attentamente gli atti e i documenti allegati al ricorso, accerta alcuni fatti cruciali.
- L’assemblea del 31 ottobre 2023 si è svolta regolarmente in seconda convocazione, con la presenza di tutti e tre i condomini (pari a 1000/1000 millesimi). Questo è un elemento importante perché attesta la piena partecipazione e conoscenza della delibera da parte di tutti.
- La delibera contestata è stata assunta con il voto favorevole di due proprietà, rappresentanti 713,56 millesimi.
- Il ricorrente ha partecipato attivamente alla discussione e ha espresso il suo voto contrario alla delibera. Questo aspetto è fondamentale per la determinazione del termine di impugnazione.
Per il condomino che ha partecipato all’assemblea e ha espresso il proprio dissenso, il termine perentorio di 30 giorni per l’impugnazione della delibera, come previsto dall’articolo 1137 c.c., scadeva il 30 novembre 2023. Tuttavia, la domanda di mediazione, passaggio obbligatorio prima di adire l’autorità giudiziaria in materia condominiale, è stata comunicata al condominio solo il 20 dicembre 2023.
Mediazione obbligatoria e decadenza
Il Giudice di Pace ricorda che l’art. 1137 c.c. stabilisce che: “Le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.” Poiché la materia del condominio è soggetta a mediazione obbligatoria, come previsto dall’articolo 5 comma 6 del D. Lgs. 28/10, la decadenza è impedita dalla comunicazione alla controparte della domanda di mediazione depositata. È importante sottolineare, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, che l’onere di comunicare la presentazione della domanda di mediazione ricade sulla parte che l’ha presentata, e non sull’organismo di mediazione. Nel caso specifico, pur essendo la delibera annullabile e soggetta al termine perentorio dell’articolo 1137 c.c., è mancata la tempestiva comunicazione del deposito della domanda davanti all’organismo di mediazione entro i 30 giorni previsti. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto la parte ricorrente decaduta dal diritto di impugnare la delibera, rendendo il ricorso inammissibile.
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