La Cassazione dichiara illegittima la fissazione di un termine per il deposito delle memorie difensive contemporaneamente a quello concesso per la mediazione obbligatoria

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Mediazione obbligatoria e attività processuale

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria il suo corretto svolgimento costituisce condizione di procedibilità dell’azione e finchè questa non è avverata è preclusa qualsiasi attività processuale, ad eccezione dei provvedimenti cautelari e urgenti. Questo quanto emerge dalla ordinanza della Cassazione n. 22038/2023. 

La vicenda

Nella vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte, riguardante una servitù, la conduttrice di un fondo rustico attraversato da un canale per lo scolo delle acque subiva danni a causa dell’omessa ripulitura dello stesso, per cui trascinava in giudizio i responsabili chiedendo i danni. 

Nel giudizio di merito, le sue ragioni venivano disconosciute e la donna impugnava la sentenza di prime cure lamentando il diniego della richiesta di rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., sostenendo che il termine era stato erroneamente concesso contestualmente a quello per il tentativo di mediazione obbligatoria, in pendenza del quale, invece, ogni attività processuale doveva essere sospesa. In appello, il giudice perseverava nell’errore respingendo il gravame della donna e la stessa adiva il Palazzaccio.

Mediazione obbligatoria e prosecuzione del giudizio

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. 

“Rientrando tra gli istituti deflattivi del contenzioso – ora potenziato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) – e introdotta con l’intento di promuovere il ricorso a procedure stragiudiziali per ridurre l’elevato livello delle pendenze del processo civile, la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.lgs. n. 69/2013, costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale” affermano preliminarmente da piazza Cavour. Condizione che, proseguono, “deve essere assolta prima dell’esercizio dell’azione giudiziale (cfr. art. 5 comma 1). Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in assenza del previo esperimento del procedimento di mediazione, il giudice deve rinviare l’udienza, assegnare alle parti un termine per consentire l’avvio del procedimento e fissare una nuova udienza per verificare l’avverarsi della condizione di procedibilità richiesta”. 

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha dato inizio al processo, assegnando in udienza contestualmente alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e il termine di 15 gg. per l’esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzando così il deposito delle memorie istruttorie prima del verificarsi della condizione di procedibilità accertata come omessa dallo stesso giudicante, su eccezione tempestivamente proposta della parte. 

La disciplina della condizione di procedibilità in esame, aggiungono quindi dalla S.C., “si intreccia con il processo civile sia in ordine al compimento o meno delle attività successive all’assegnazione del termine, sia in ordine alle attività che, dopo tale assegnazione, possono essere compiute in sede giudiziaria. Soccorre a quest’ultimo riguardo l’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, che specifica quali sono le uniche attività che il giudice può compiere nelle more dello svolgimento della mediazione, ossia la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (a ciò si aggiunge per la parte la possibilità di trascrivere comunque, nei giudizi che lo prevedano, la domanda giudiziale). Restano pertanto esclusi tutti i provvedimenti che sono privi di tale carattere e che, per loro natura, attengono alla prosecuzione del procedimento giudiziale”. 

La norma in questione, quindi, “non può che essere di stretta interpretazione, posto che essa introduce una parziale attenuazione del regime di improcedibilità, giustificata da esigenze di celerità processuale”. 

Il principio di diritto

Come affermato del resto in altre occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “il procedimento di mediazione obbligatoria si pone per dir così ‘a monte’ dell’inizio del processo, tanto che, ove la stessa non sia esperita nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, il processo neppure può avere inizio e la domanda giudiziale non è procedibile” (cfr. Cass. n. 34814/2022). 

La Corte d’Appello ha dunque errato nel caso in esame, poiché “era assolutamente preclusa al giudice la possibilità di concedere, contestualmente al termine per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria, anche i termini per il deposito delle memorie istruttorie e dunque di proseguire oltre nella trattazione della causa in assenza del previo accertamento della verifica della condizione di procedibilità dell’azione”. 

Né può parlarsi, concludono dalla Corte, “di rinuncia implicita ad una eccezione (quella del mancato espletamento della mediazione obbligatoria) che, una volta proposta e accolta dal giudice, vincola questi al rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs. n. 28/2010 ed appare quindi sottratta alla disponibilità sostanziale e processuale della parte”. 

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata con l’affermazione del seguente principio di diritto: “L’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l’espletamento della procedura di mediazione, fino all’udienza di verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità”. 

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Danilo Chieca

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Nel corso della mediazione obbligatoria, sospese le attività processuali

La Cassazione (ord. n. 22038/2023) ha stabilito che la mediazione obbligatoria costituisce una condizione di procedibilità che deve essere assolta prima di ogni attività processuale. È pertanto illegittimo fissare il termine per il deposito delle memorie difensive contemporaneamente a quello per il tentativo di conciliazione. Poiché l'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 ammette solo provvedimenti urgenti o cautelari, il giudice non può proseguire il giudizio senza l'avvenuta verifica della condizione di procedibilità.

Data sentenza: 24/07/2023
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Cesare Trapuzzano +4
Argomento/i: prosecuzione del giudizio
Materia/e: Mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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