Scarica Sentenza Tribunale di Parma N.826-2024
l tribunale di Parma sottolinea che la clausola di mediazione prevista nel contratto impone alle parti di agire in giudizio solo dopo l’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità
Clausola mediazione nel contratto
La specifica clausola di mediazione inserita in un contratto impone alle parti di esercitare il diritto di agire in giudizio solo dopo l’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione. Per cui, il mancato esperimento dello stesso determina l’improcedibilità del giudizio. Lo ha sottolineato il tribunale di Parma, nella sentenza n. 826/2024.
La vicenda ha ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto ad una società di pagare oltre 200mila euro per fatture non saldate. L’opponente eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda per violazione della clausola pattizia di mediazione, operando richiamo al vigente art. 5 sexies D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, che rimanda alla disciplina della mediazione obbligatoria nei casi previsti per legge, con correlata operatività degli artt. 5 e 5 bis stesso decreto, da cui la possibilità per il giudice, nel caso di specie, di pronunciarsi sugli effetti del decreto ingiuntivo e differire l’udienza di trattazione per consentire l’esperimento del tentativo di mediazione avanti al Camera arbitrale di Milano, come da contratto.
L’ingiungente, dal canto suo, costituendosi, insisteva nell’accoglimento della propria domanda di pagamento.
Eccezione di improcedibilità
Il giudice ha ritenuto di non assegnare i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., assumendo che la questione preliminare di rito sollevata dall’opponente sia idonea a definire la lite.
L’eccezione di improcedibilità, infatti, osserva il tribunale, “è fondata alla luce dello specifico contenuto della clausola convenzionale di mediazione di cui all’art. 18.2 del contratto concluso tra le parti, la cui validità ed efficacia non sono oggetto di contestazione alcuna: la vincolatività delle clausole in esso presenti, per opponente e opposta, è perciò del tutto pacifica”.
Nello specifico, la pattuizione al punto 18 denominata “Legge applicabile e foro competente”, in cui è compresa la previsione negoziale rilevante nel caso in esame, prevedeva che le parti dovevano sottoporre “tutte le controversie derivanti dal contratto o collegate ad esso” al tentativo di mediazione “presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano e, secondo le disposizioni del suo regolamento, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente”. Per cui, le parti si impegnavano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale e solo nel caso in cui non dovessero addivenire ad una soluzione bonaria, dichiaravano la competenza del foro di Parma.
La clausola di mediazione
Per il tribunale, “il chiaro tenore letterale della clausola evidenzia la comune volontà dei contraenti di sottoporre obbligatoriamente all’organo di mediazione individuato ogni eventuale controversia derivante dal contratto prima di adire, in qualunque forma, l’Autorità giudiziaria”. Per cui, “la violazione della volontà comune, come trasfusa nel citato art. 18.2, è macroscopica” per avere la controparte adito in via monitoria li Tribunale di Parma onde ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Tale situazione, peraltro osserva il giudicante, “non è pienamente sussumibile nella previsione dell’art. 5 sexies D.Lgs. n. 28/2010 introdotto dal D.lgs. n. 149/2023, norma che non permette affatto di superare la cristallina previsione negoziale di anteporre la mediazione avanti la Camera Arbitrale di Milano a qualsiasi iniziativa giudiziale, e dunque anche a quella speciale sommaria intrapresa dal creditore”.
Va altresì notato che “l’art. 5 sexies, in tema di mediazione statutaria/contrattuale non richiama la specifica norma di cui all’art. 5 bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma unicamente i commi 2, 5, e 6 dell’art. 5 del D.Lgs n. 28/2010; di conseguenza – per il tribunale – non vi è quella possibilità, invocata dalla società opposta, di pronunciare sull’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto attraverso la violazione contrattuale e di posticipare l’esame del merito al previo esperimento del tentativo di
mediazione, poiché tale soluzione è inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 cod. civ., attraverso cui le parti si sono imposte di esercitare li loro diritto di agire in giudizio – anche in via monitoria – solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione”.
In sostanza, la portata della clausola “non può essere interamente assorbita nella nuova previsione normativa dell’art. 5 sexies citato, poiché operare in tal senso significherebbe di fatto privarla di ogni effetto utile, rappresentato in modo inequivoco dal testo della pattuizione”.
Pertanto l’azione introdotta dalla società senza prima avere ottemperato all’obbligo negoziale stabilito nella clausola 18.2 delle condizioni di contratto, non è procedibile. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
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