In un giudizio avente ad oggetto la presunta invalidità di conti correnti, il Tribunale di Torino (Giudice: Dott.ssa Cecilia Marino), con sentenza del 30 marzo 2016, ha accolto l’eccezione della Banca, volta a far dichiarare l’improcedibilità delle domande avversarie, in quanto l’obbligatorio preventivo procedimento di mediazione era stato esperito in assenza di un avvocato.

In proposito – recita l’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010 – chiunque intenda esercitare un’azione relativa ad una controversia, come nella specie, in materia di contratti bancari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione, assistito da un avvocato.

Pertanto, conclude il Tribunale, la mediazione cui ha partecipato la sola parte, non può dirsi validamente esperita (e dunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale); essendo viceversa necessaria, per la suindicata previsione di legge, l’assistenza di un avvocato che sancisca la validità del procedimento stesso.

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, all’esito della discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, pronuncia e dà lettura della seguente

Sentenza

L’attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente, eccependo l’addebito di interessi ultralegali, l’illegittima variazione del tasso di interesse debitore, l’illegittima capitalizzazione di interessi e l’addebito di spese non concordate, chiedendo la condanna della Banca alla restituzione della somma di €.556.957,09.

La Banca ha eccepito l’infondatezza di tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto del tutto sfornite di prova.

All’udienza del 9.12.2015 il Giudice ha rilevato non essere stato esperito l’obbligatorio tentativo di mediazione, rinviando per la produzione, di parte attrice, della predetta documentazione.

Parte attrice ha depositato il verbale di conclusione del procedimento di mediazione del 27.05.2015 promosso da omissis senza l’assistenza di un avvocato, ma solo del consulente omissis s.r.l. .

La Banca ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande avversarie in quanto nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Ritiene il giudicante che l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità di parte convenuta è da accogliere in quanto l’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 recita che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti (…) bancari (…) è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”: di conseguenza il procedimento di mediazione esperito da parte attrice non può considerarsi validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l’assistenza di un avvocato per la validità del procedimento stesso.

Non vi sono le condizioni per la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c .

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara improcedibili le domande di parte attrice;

dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in €.16.739,02.

Torino, 30.03.2016.

Il Giudice

dott.ssa Cecilia Marino

Cecilia Marino

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Mediazione obbligatoria senza avvocato. Non validamente esperita

Il Tribunale di Torino ha dichiarato improcedibili le domande di un'attrice che richiedeva l'invalidità di conti correnti e la restituzione di oltre 550.000 euro. La decisione deriva dal mancato rispetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, poiché il tentativo di mediazione obbligatoria era stato esperito senza l'assistenza di un avvocato. Tale omissione ha reso nullo il procedimento, portando al rigetto delle istanze e alla condanna alle spese.

Data sentenza: 30/03/2016
Curia: Tribunale di Torino
Giudice: Cecilia Marino
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +1
Materia/e: Contratto bancario

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Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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