Scarica Sentenza Tribunale di Brindisi N .1127-2025
Domanda giudiziale improcedibile: la delega per la mediazione è sottoscritta con firma elettronica semplice
Procura speciale senza firma valida: mediazione irregolare
Una procura speciale priva di sottoscrizione valida non conferisce al delegato alcun potere di rappresentanza nel procedimento di mediazione obbligatoria; di conseguenza, il tentativo di mediazione si considera irregolarmente esperito. Lo ha sancito il Tribunale di Brindisi nella sentenza n. 1127/2025.
Controversia bancaria: mediazione obbligatoria
Con atto di citazione un creditore cita in giudizio un suo debitore, chiedendone la condanna al pagamento di una serie di crediti relativi a fatture, comprensivi di capitale, interessi di mora e risarcimento del danno, che sono stati oggetto di una cessione da parte di due s.p.a. La controparte, costituendosi in giudizio, solleva una serie di eccezioni preliminari e di merito. In particolare, eccepisce la nullità della procura alle liti, il difetto di legittimazione attiva della società attrice per la mancata accettazione della cessione dei crediti, l’inopponibilità della cessione stessa e la nullità del contratto originario per mancanza di forma scritta e copertura finanziaria. In udienza il Tribunale, ritenendo la controversia di natura bancaria, invita le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria e rinvia la causa a una nuova udienza per verificarne l’esito. In questa sede la controparte eccepisce in rito l’improcedibilità della domanda. La sua eccezione si basa sulla non corretta partecipazione di parte attrice al primo incontro di mediazione. Chi ha presenziato per conto della società infatti non ha dimostrato di possedere la necessaria rappresentanza sostanziale. Il Tribunale, sciogliendo la riserva sull’eccezione, concede alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie, rinviando la decisione sull’improcedibilità a un momento successivo. Con un altro provvedimento, il giudice, ritenendo la questione preliminare di rito assorbente e potenzialmente risolutiva, trattiene la causa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni da parte delle parti.
Procedimento di mediazione irregolare: procura speciale con firma elettronica semplice
Il cuore della decisione del Tribunale risiede nell’analisi della regolarità del procedimento di mediazione. Il giudice premette che l’esperimento della mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sia che essa sia obbligatoria per legge, sia che sia disposta su ordine del giudice, come nel caso di specie. La condizione si considera avverata solo se il primo incontro si conclude senza un accordo, ma ciò richiede la partecipazione regolare delle parti o dei loro delegati muniti dei poteri necessari. Il Tribunale per motivare la sua decisione ripercorre l’orientamento giurisprudenziale e normativo in materia. In base alla disciplina antecedente alla “riforma Cartabia”, la giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo la facoltà di delega, richiedeva una procura sostanziale apposita per la partecipazione all’incontro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473/2019, aveva infatti stabilito la necessità che il rappresentante fosse “munito di apposita procura sostanziale”. La successiva “riforma Cartabia” (D.lgs. n. 149/2022) ha codificato tale orientamento, chiarendo che le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e con i poteri necessari per la composizione della lite, e ha anche specificato che la delega può essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, purché contenga gli estremi di un documento di identità del delegante. Nel caso specifico, è emerso che parte attrice aveva delegato un soggetto a presenziare all’incontro di mediazione. Tuttavia, l’atto di delega, depositato solo in un secondo momento, è risultato privo di una valida sottoscrizione. La procura speciale, prodotta dalla società attrice per sostenere la regolarità della propria partecipazione, recava infatti una mera firma elettronica semplice. Per il giudice però questo tipo di firma è del tutto insufficiente, soprattutto a fronte della specifica contestazione di controparte. Citando una recente sentenza della Cassazione (n. 22012/2023), il Tribunale ribadisce quindi che una firma elettronica semplice non è in grado di fornire un’adeguata prova né dell’immodificabilità del contenuto del documento né della sua riferibilità all’autore apparente. Di conseguenza, l’atto di delega non può essere riconosciuto come valido. Ne consegue che per il Tribunale parte attrice ha partecipato al primo incontro di mediazione per mezzo di un soggetto terzo privo del relativo e valido potere di rappresentanza sostanziale, irregolarità che comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato regolare esperimento della condizione di procedibilità.
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