Il tribunale di Milano ricorda che la mediazione avviata presso un organismo territorialmente incompetente rende improcedibile il giudizio
Mediazione presso organismo territorialmente incompetente
L’esperimento della procedura di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente rende improcedibile la domanda. Lo ha ribadito il tribunale di Milano, nella sentenza n. 220/2023, in una controversia avviata da un consumatore per ottenere la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con una banca, in virtù della natura usuraria della pattuizione degli interessi applicati al rapporto, con conseguente restituzione dell’importo versato e condanna al risarcimento del danno.
Omesso esperimento procedura di mediazione
Il giudice meneghino non entra neanche nel merito della questione dichiarando le domande improcedibili per omesso esperimento della procedura di mediazione.
Dopo aver concesso termine per avviare il procedimento, essendo la causa petendi riferibile alle materie di cui all’ art. 5, comma 1- bis, d.lgs. n. 28 del 2010, con contestuale differimento alla successiva udienza, a tale data il procuratore dell’attore comunicava, infatti, di aver allegato in via telematica il verbale di mediazione espletata con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Il procuratore di quest’ ultima replicava che la propria assistita non aveva presenziato all’ incontro tenutosi davanti all’ organismo incaricato della mediazione trattandosi di soggetto territorialmente incompetente, essendo stato individuato nel circondario di Napoli e non di Napoli Nord, quale foro del consumatore, ovvero Milano quale foro designato in contratto.
Incompetenza territoriale organismo mediazione
L’incompetenza territoriale dell’organismo incaricato della mediazione per il tribunale risulta dirimente. La procedura, infatti, è stata incardinata presso l’organismo di mediazione nella sua sede di Napoli, essendo invece competenti secondo i criteri ordinari quelli di Napoli Nord o Milano.
Per cui, non rispettando quanto richiesto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, “l’esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del Giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda”.
Conseguentemente, ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, il giudizio è improcedibile.