Scarica Sentenza Tribunale di Trapani N. 652-2025
L’obbligo del preventivo reclamo o richiesta di rimborso al vettore aereo è previsto solo per il servizio conciliazioni ART
Reclamo preventivo o richiesta di rimborso obbligatori solo per la conciliazione ART
Le disposizioni regolamentari ART (delibera n. 21/2023), relative alle controversie tra gestori di trasporto e utenti, non si applicano in modo uniforme a tutti gli organismi di mediazione. In particolare, l’obbligo di inviare preventivamente un reclamo o una richiesta di rimborso al vettore aereo, a pena di irricevibilità dell’istanza, è imposto solo quando l’utente sceglie di avviare il tentativo di conciliazione presso il “servizio conciliazioni ART”. Questo onere non sussiste se l’utente decide di ricorrere ad altri organismi di conciliazione previsti e indicati dalla medesima delibera ART. Questo garantisce una maggiore flessibilità nella procedura per l’utente/consumatore. Lo ha chiarito il Tribunale di Trapani nella sentenza n. 652/2025.
Richiesta di compensazione pecuniaria: domanda improcedibile e appello
Un soggetto, in qualità di mandatario, agisce per conto di un passeggero contro la sentenza del Giudice di Pace di Trapani, che ha dichiarato improcedibile la domanda di compensazione pecuniaria, ex Regolamento CE n. 261/2004, per il ritardo prolungato del volo Trapani-Roma Fiumicino (FR8916) del 9 giugno 2023 nei confronti della compagnia aerea responsabile. Per l’appellate, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente basato la declaratoria di improcedibilità relativa alla “irritualità ed invalidità del tentativo obbligatorio di conciliazione”, sulla mancata presentazione preventiva del reclamo o della richiesta di rimborso alla compagnia aerea, come previsto dal comma 1 dell’art. 6 dell’Allegato “A” della Delibera ART n. 236/2022.
Reclamo o rimborso obbligatori al vettore solo per le conciliazioni ART
Il Tribunale ritiene fondato il motivo di gravame dell’appellante, precisando, prima di tutto, che la competenza a dirimere tali controversie e a disciplinare le procedure di soluzione non giurisdizionale è stata attribuita all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) dall’art. 10 della Legge n. 118/2022. L’ART successivamente ha approvato la Delibera n. 21/2023 (con efficacia dal 27 marzo 2023) che ha sostituito e confermato in parte la precedente Delibera n. 236/2022, rendendola applicabile ratione temporis alla fattispecie. L’appellante ha correttamente eccepito che l’onere del preventivo invio del reclamo o richiesta di rimborso al vettore, a pena di irricevibilità (art. 6, commi 1 e 2) o inammissibilità (art. 7, comma 1, lett. a) dell’istanza, trova applicazione esclusivamente per l’instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “Servizio conciliazioni ART”. L’accesso al “Servizio conciliazioni ART” è un meccanismo residuale (art. 4, comma 2, Regolamento) ed è consentito solo se non è disponibile una procedura non onerosa per l’utente presso altri organismi ADR. Il Tribunale chiarisce che l’art. 37, comma 3, lett. h, D.L. n. 201/2011, commina l’improcedibilità della domanda giudiziale unicamente per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il mancato preventivo reclamo al vettore può, al più, precludere l’accesso al solo procedimento dinanzi al “Servizio conciliazioni ART”, ma non può mai costituire causa di improcedibilità della domanda giudiziale. Considerato che l’appellante ha instaurato il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’organismo di mediazione “ADR Conciliazione”, rientrante tra quelli alternativi al Servizio ART, l’unica condizione di procedibilità della domanda deve considerarsi assolta.
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