Scarica Sentenza tribunale di Treviso
L’omessa mediazione entro il termine assegnato dal giudice determina l’improcedibilità della domanda giudiziale senza che alla parte onerata possa concedersi un nuovo termine
Omessa presentazione della domanda di mediazione
L’omessa presentazione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni concesso dal giudice in corso di causa determina l’improcedibilità del giudizio, senza che alla parte onerata possa essere assegnato un nuovo termine per instaurare la mediazione. Così il tribunale di Treviso nella sentenza n. 2026/2023.
La vicenda
La vicenda ha ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui era stato ingiunto a un soggetto, quale fideiussore, di pagare oltre 114mila euro quale residuo dovuto per il rimborso di un mutuo.
L’ingiunto proponeva opposizione eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all’ingiungente, la prescrizione del credito, la nullità della clausola contrattuale di deroga all’art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione della fideiussione, la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
L’opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il giudice, dopo aver rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo assegnava termine di 15 giorni per l’instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, vertendosi in una delle materie indicate dall’art. 5 co. 1-bis D.Lgs. 28/2010, con conseguente rinvio del procedimento a nuova udienza.
Nelle more, nessuna delle due parti presentava domanda di mediazione e l’attrice chiedeva di dichiarare l’improcedibilità del processo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre la convenuta chiedeva l’assegnazione di un nuovo termine per l’instaurazione della procedura.
No al nuovo termine per instaurare la mediazione
Per il giudice, tuttavia, l’istanza della convenuta non può trovare accoglimento, dovendo il giudizio essere dichiarato improcedibile. “Quand’anche non si volesse ritenere come perentorio il termine di 15 giorni assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 5 co. 1-bis D.lgs. 28/2010, come pure ritenuto da un diffuso orientamento giurisprudenziale, e lo si ritenesse quindi meramente ordinatorio – osserva infatti il tribunale – comunque non potrebbe essere assegnato un nuovo termine alla parte che avesse omesso di instaurare la mediazione nel termine originariamente fissato”.
Ciò, prosegue il giudicante, “alla luce dei condivisibili principi affermati da Cass. 40035/2021, per cui ‘ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge’”.
Questo, prosegue ancora il tribunale, “in quanto il mancato rispetto del termine di quindici giorni comunque non deve pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, parimenti richiamato dalla Suprema Corte”.
Infine, conclude il giudice dichiarando improcedibile il giudizio e revocando il decreto ingiuntivo opposto, “come chiarito da Cass. SU 19596/2020, nelle controversie soggette a mediazioneobbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della
parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.