Scarica sentenza Tribunale di Roma 27 10 2023

Il tribunale di Roma ripercorre lo stato dell’arte della giurisprudenza sul termine dei 15 giorni per l’attivazione della mediazione

Termine attivazione mediazione

Il termine di 15 giorni per attivare la mediazione non è perentorio ma ha l’effetto di stimolare le parti a portare a conclusione la procedura, rispondendo all’esigenza di assicurare tempi certi alla definizione della stessa. È quanto, in sintesi, affermato dal tribunale di Roma che, con la sentenza n. 15587/2023, ha deciso una controversia condominiale. 

Nello specifico, la proprietaria di un appartamento trascinava in giudizio il condominio per sentir dichiarare il proprio diritto ad installare (a proprie spese e con la partecipazione degli altri condomini consenzienti) un ascensore all’interno dello stabile. 

La donna, infatti, faceva presente di essere affetta da grave patologia che ne comprometteva il normale svolgimento della vita quotidiana per cui necessitava dell’impianto. 

L’assemblea all’uopo convocata si era espressa, a suo dire, in senso positivo all’installazione, incaricando un tecnico per la redazione del progetto. Tuttavia, nella successiva assemblea, data la contrarietà di un condomino che diffidava l’amministratore a non dare corso ai lavori, il tutto si arenava. 

Per cui si era arrivati alla causa. Il condominio convenuto si costituiva evidenziando che la mancata autorizzazione all’installazione dell’impianto era dipesa unicamente dal fatto che il progetto era risultato inidoneo e non sicuro per la stabilità del palazzo. 

Il giudice, preliminarmente, inviava le parti in mediazione concedendo apposito termine e alla successiva udienza, fissata in trattazione scritta per la verifica della condizione di procedibilità, il convenuto eccepiva l’improcedibilità della domanda per non avere l’attrice avviato e concluso la mediazione disposta dal G.I. 

Con autonomo atto, nel frattempo, intervenivano in giudizio alcuni dei condomini aderendo alla domanda dell’attrice e all’udienza successiva, all’esito della discussione delle parti presenti, la causa veniva decisa. 

Termine di 15 giorni non perentorio

Innanzitutto, il tribunale si pronuncia sulla condizione di procedibilità della domanda, posto che la controversia rientra nell’alveo applicativo dell’art. 5 d.l.gs 28/2010, per il quale il procedimento di mediazione costituisce, appunto, condizione di procedibilità della domanda proposta. 

Al riguardo, specifica dunque il giudice, soffermandosi su termini e durata della mediazione, “l’art. 5, commi 1 bis e 2, D. Lgs. n. 28/10, ante riforma prevede che il giudice, in caso di mediazione obbligatoria ope iudicis, assegni alle parti un termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l’udienza di verifica della condizione di procedibilità”. 

Tale termine, aggiunge il tribunale, “senz’altro non perentorio (non più previsto a seguito delle modifiche introdotto dal D.lgs. 149/2022), ha, però l’effetto di stimolare le parti all’attivazione della procedura in modo che essa possa essere portata a conclusione prima della celebrazione dell’udienza di rinvio e risponde all’esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione i quali non debbono ricadere sulla durata del processo ma hanno lo scopo di rendere effettivo l’eventuale raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti”. 

Il successivo art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010 dispone che, ricorda il giudicante, “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, il cui dies a quo va computato, ai sensi del successivo comma 2, dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, e , anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’ articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”. 

Con la riforma, “la durata della mediazione è ancora di tre mesi ma essa, su accordo scritto delle parti e prima della sua scadenza, può essere prorogata di ulteriori tre mesi”.  

Premesso questo, continua dunque il tribunale, nel caso di specie, la mediazione obbligatoria non era stata esperita e ne era stato disposto l’avvio assegnando alle parti il termine di legge di 15 giorni per la presentazione dell’istanza, fissando la successiva udienza di verifica, tenuto conto del termine (tre mesi) di durata massima della mediazione previsto dall’art. 6 d.lgs. 28/2010. 

Pur non essendo il termine quindicinale per l’attivazione del procedimento perentorio, come precisato anche dalla Cassazione (cfr. n. 40035/2021) aggiunge il giudicante, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 commi 2 e 2 bis D.LGS 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo”. 

In sostanza, “affinché la condizione di procedibilità possa dirsi avverata non occorre che sia rispettato il termine di giorni quindici per l’avvio ma occorre che entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice ai sensi dell’art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010 le parti abbiano quanto meno partecipato al primo incontro innanzi al mediatore”.  

Domanda improcedibile

Per cui, alla luce dei principi esposti, nella specie, la domanda giudiziale è da ritenere, secondo il tribunale capitolino, “improcedibile non essendo stata la mediazione utilmente esperita”. 

Difatti dall’esame degli atti, risulta che a distanza di oltre 4 mesi dall’udienza nella quale le parti erano state inviate ad avviare la mediazione, nessuna delle parti aveva né avviato né concluso la procedura, né avanzato alcuna istanza di proroga del termine di legge. Non solo. All’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità, “le parti non avevano ancora partecipato al primo incontro con la conseguenza che il termine di tre mesi previsto dalla norma per la conclusione del procedimento di mediazione era stato abbondantemente superato”. 

Da qui l’improcedibilità della domanda e la condanna nei confronti di parte attrice e dei condomini intervenuti ad adiuvandum al pagamento delle spese di lite, poiché “se è vero che, in generale – conclude il tribunale – il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che il condominio convenuto, non avendo proposto alcuna domanda riconvenzionale, ha subito l’iniziativa giudiziaria dell’attrice sostenendo i relativi oneri difensivi, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione”.

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Berti

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Termine di 15 giorni per l’attivazione della mediazione

Con la sentenza n. 15587/2023, il Tribunale di Roma ha chiarito che il termine di 15 giorni per attivare la mediazione obbligatoria non è perentorio, ma serve a garantire la certezza dei tempi processuali. Per soddisfare la condizione di procedibilità, è tuttavia necessario che le parti partecipino almeno al primo incontro prima dell'udienza di verifica. Nel caso di specie, l'omessa attivazione della procedura ha portato all'improcedibilità della domanda e alla condanna dell'attrice al pagamento delle spese.

Data sentenza: 27/10/2023
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Berti
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: Mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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