Scarica sentenza Tribunale di Roma 27 10 2023
Il tribunale di Roma ripercorre lo stato dell’arte della giurisprudenza sul termine dei 15 giorni per l’attivazione della mediazione
Termine attivazione mediazione
Il termine di 15 giorni per attivare la mediazione non è perentorio ma ha l’effetto di stimolare le parti a portare a conclusione la procedura, rispondendo all’esigenza di assicurare tempi certi alla definizione della stessa. È quanto, in sintesi, affermato dal tribunale di Roma che, con la sentenza n. 15587/2023, ha deciso una controversia condominiale.
Nello specifico, la proprietaria di un appartamento trascinava in giudizio il condominio per sentir dichiarare il proprio diritto ad installare (a proprie spese e con la partecipazione degli altri condomini consenzienti) un ascensore all’interno dello stabile.
La donna, infatti, faceva presente di essere affetta da grave patologia che ne comprometteva il normale svolgimento della vita quotidiana per cui necessitava dell’impianto.
L’assemblea all’uopo convocata si era espressa, a suo dire, in senso positivo all’installazione, incaricando un tecnico per la redazione del progetto. Tuttavia, nella successiva assemblea, data la contrarietà di un condomino che diffidava l’amministratore a non dare corso ai lavori, il tutto si arenava.
Per cui si era arrivati alla causa. Il condominio convenuto si costituiva evidenziando che la mancata autorizzazione all’installazione dell’impianto era dipesa unicamente dal fatto che il progetto era risultato inidoneo e non sicuro per la stabilità del palazzo.
Il giudice, preliminarmente, inviava le parti in mediazione concedendo apposito termine e alla successiva udienza, fissata in trattazione scritta per la verifica della condizione di procedibilità, il convenuto eccepiva l’improcedibilità della domanda per non avere l’attrice avviato e concluso la mediazione disposta dal G.I.
Con autonomo atto, nel frattempo, intervenivano in giudizio alcuni dei condomini aderendo alla domanda dell’attrice e all’udienza successiva, all’esito della discussione delle parti presenti, la causa veniva decisa.
Termine di 15 giorni non perentorio
Innanzitutto, il tribunale si pronuncia sulla condizione di procedibilità della domanda, posto che la controversia rientra nell’alveo applicativo dell’art. 5 d.l.gs 28/2010, per il quale il procedimento di mediazione costituisce, appunto, condizione di procedibilità della domanda proposta.
Al riguardo, specifica dunque il giudice, soffermandosi su termini e durata della mediazione, “l’art. 5, commi 1 bis e 2, D. Lgs. n. 28/10, ante riforma prevede che il giudice, in caso di mediazione obbligatoria ope iudicis, assegni alle parti un termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l’udienza di verifica della condizione di procedibilità”.
Tale termine, aggiunge il tribunale, “senz’altro non perentorio (non più previsto a seguito delle modifiche introdotto dal D.lgs. 149/2022), ha, però l’effetto di stimolare le parti all’attivazione della procedura in modo che essa possa essere portata a conclusione prima della celebrazione dell’udienza di rinvio e risponde all’esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione i quali non debbono ricadere sulla durata del processo ma hanno lo scopo di rendere effettivo l’eventuale raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti”.
Il successivo art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010 dispone che, ricorda il giudicante, “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, il cui dies a quo va computato, ai sensi del successivo comma 2, dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, e , anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’ articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”.
Con la riforma, “la durata della mediazione è ancora di tre mesi ma essa, su accordo scritto delle parti e prima della sua scadenza, può essere prorogata di ulteriori tre mesi”.
Premesso questo, continua dunque il tribunale, nel caso di specie, la mediazione obbligatoria non era stata esperita e ne era stato disposto l’avvio assegnando alle parti il termine di legge di 15 giorni per la presentazione dell’istanza, fissando la successiva udienza di verifica, tenuto conto del termine (tre mesi) di durata massima della mediazione previsto dall’art. 6 d.lgs. 28/2010.
Pur non essendo il termine quindicinale per l’attivazione del procedimento perentorio, come precisato anche dalla Cassazione (cfr. n. 40035/2021) aggiunge il giudicante, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 commi 2 e 2 bis D.LGS 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo”.
In sostanza, “affinché la condizione di procedibilità possa dirsi avverata non occorre che sia rispettato il termine di giorni quindici per l’avvio ma occorre che entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice ai sensi dell’art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010 le parti abbiano quanto meno partecipato al primo incontro innanzi al mediatore”.
Domanda improcedibile
Per cui, alla luce dei principi esposti, nella specie, la domanda giudiziale è da ritenere, secondo il tribunale capitolino, “improcedibile non essendo stata la mediazione utilmente esperita”.
Difatti dall’esame degli atti, risulta che a distanza di oltre 4 mesi dall’udienza nella quale le parti erano state inviate ad avviare la mediazione, nessuna delle parti aveva né avviato né concluso la procedura, né avanzato alcuna istanza di proroga del termine di legge. Non solo. All’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità, “le parti non avevano ancora partecipato al primo incontro con la conseguenza che il termine di tre mesi previsto dalla norma per la conclusione del procedimento di mediazione era stato abbondantemente superato”.
Da qui l’improcedibilità della domanda e la condanna nei confronti di parte attrice e dei condomini intervenuti ad adiuvandum al pagamento delle spese di lite, poiché “se è vero che, in generale – conclude il tribunale – il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che il condominio convenuto, non avendo proposto alcuna domanda riconvenzionale, ha subito l’iniziativa giudiziaria dell’attrice sostenendo i relativi oneri difensivi, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione”.