Scarica Sentenza Tribunale di Tivoli N.25-2025
La domanda in giudizio è improcedibile se la parte onerata ad avviare la mediazione procede in tale senso ma poi vi prende parte
Mancata partecipazione parte onerata: domanda improcedibile
La mancata partecipazione della parte onerata al procedimento di mediazione obbligatoria determina l’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 25/2025. Questo principio deriva dall’applicazione degli articoli 5 e 8 del Decreto Legislativo n. 28/2010, che regolano lo svolgimento della mediazione come condizione di procedibilità per alcune controversie civili e commerciali.
Eredità e testamento: mediazione obbligatoria
La controversia che si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda riguarda una successione ereditaria e la validità di un testamento olografo. Nello specifico le parti convenute eccepiscono l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Durante il procedimento, è emerso che la parte istante non ha partecipato personalmente alla mediazione, delegando interamente il proprio avvocato senza procura sostanziale. Il giudice rileva che il mancato rispetto della procedura di mediazione rappresenta una violazione degli obblighi imposti dal Decreto Legislativo n. 28/2010. La mediazione non può ridursi a un mero adempimento formale: la sua funzione è quella di instaurare un dialogo tra le parti, con l’obiettivo di raggiungere una composizione bonaria della lite.
Obbligo di mediazione e partecipazione personale
Il legislatore ha introdotto la mediazione obbligatoria per favorire la risoluzione alternativa delle controversie. Per questo è importante che le parti coinvolte partecipino personalmente al primo incontro di mediazione.
La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione (sentenza n. 8473/2019), ha confermato che l’assenza della parte istante o la mancata partecipazione personale comporta l’improcedibilità dell’azione giudiziale. La partecipazione personale delle parti al primo incontro è essenziale per garantire la serietà del procedimento. Essa infatti consente un confronto diretto, che aumenta le probabilità di trovare soluzioni condivise. Secondo la Corte di Cassazione infatti (sentenza n. 40035/2021), l’adempimento dell’obbligo di mediazione si considera realizzato con la partecipazione delle parti al primo incontro, anche se la procedura poi si conclude senza accordo.
Nel caso in esame, il giudice dichiara improcedibile la domanda giudiziale perché la parte istante non ha rispettato l’obbligo di partecipazione personale alla mediazione. Questa condotta non determina una semplice irregolarità formale, ma una violazione sostanziale. Essa contrasta con l’obiettivo della normativa, che è quello di favorire la composizione pacifica delle controversie. Le parti infatti devono collaborare attivamente, presentandosi di persona per dialogare con la controparte e il mediatore. L’adesione attiva delle parti alla mediazione è una vera e propria opportunità. Attraverso il dialogo, le parti possono evitare lunghe e costose battaglie giudiziarie. Il sistema normativo italiano continua a promuovere strumenti alternativi come la mediazione per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. Innegabile tuttavia che il successo di tali strumenti dipende dalla collaborazione delle parti e dal rispetto rigoroso delle procedure previste.
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