Scarica Sentenza Corte d’Appello di L’Aquila N.513-2025
Enfiteusi: l’onere di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione grava sull’enfiteuta se agisce in fase sommaria per l’affrancazione del fondo
Tentativo di conciliazione? Onere dell’enfiteuta
La sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 513/2025 sottolinea un principio fondamentale nel diritto agrario: chi, in qualità di enfiteuta, avvia un procedimento giudiziario sommario per ottenere l’affrancazione di un terreno agricolo, ha l’obbligo di tentare preventivamente una conciliazione con la controparte. La mancata ottemperanza a questo adempimento comporta la dichiarazione di improponibilità della sua domanda.
Controversia agraria e tentativo obbligatorio di conciliazione
Il proprietario di un terreno gravato da un diritto di enfiteusi, con ricorso (art. 5, comma 4, della legge n. 607 del 22/07/1966), contesta l’ordinanza con cui il giudice ha dichiarato l’affrancazione dei terreni in favore dell’enfiteuta, dopo il deposito del capitale di affranco, come previsto dall’art. 4 della stessa legge. Il Tribunale però dichiara improponibile il ricorso, rilevando la mancata esecuzione del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, come previsto dall’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (confluito nell’art. 11, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 150/2011). Nella decisione il giudice precisa che questo adempimento è a carico del soggetto che ha impugnato l’ordinanza di affranco, che di conseguenza viene condannato a pagare le spese legali.
Tentativo di conciliazione: su chi grava l’onere di avviarlo?
La parte soccombente però non accetta il verdetto e appella la decisione. Con il secondo motivo, che verte “sull’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sull’imputabilità dello stesso”, lamenta la totale carenza di motivazione sul punto centrale della decisione, ovvero l’individuazione del soggetto tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione. Con il terzo motivo invece contesta che la decisione nel punto in cui sancisce che l’onere di avviare la conciliazione sia a carico dell’opponente, ovvero di un soggetto parte di un giudizio già avviato in sede sommaria dalla controparte. All’appellante, poiché la controparte ha presentato la domanda di affrancazione che ha dato origine alla controversia, spetta il dovere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Spetta all’enfiteuta l’onere di avviare il tentativo di conciliazione
La questione centrale della decisione consiste nello stabilire su quale dei due soggetti, proprietario o enfiteuta gravi l’onere di esperire la conciliazione. Il ricorrente ha infatti dedotto l’erroneità della decisione di porre a suo carico l’onere del tentativo di conciliazione, con conseguente erroneità della decisione sulle spese legali. La Corte d’Appello evidenzia in via preliminare la mancata contestazione della natura agraria della controversia, con la conseguente applicabilità della condizione di proponibilità prevista dall’art. 46 della legge n. 203/1982 (ora art. 11, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 150/2011).
Cassazione n. 13683/2012: onere dell’enfiteuta se agisce per l’affrancazione
Ai fini del decidere la Corte richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 13683/2012, che in un caso analogo ha statuito che in materia agraria, il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione costituisce una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d’ufficio, comporta la dichiarazione di improponibilità della causa. La Cassazione in questa decisione ha anche affermato però che grava sull’enfiteuta che agisce in sede sommaria per l’affrancazione l’onere di esperire il tentativo di conciliazione. Nel rispetto di questo orientamento giurisprudenziale, era quindi onere dell’enfiteuta che aveva agito in sede sommaria per l’affrancazione, di esperire preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con le conseguenti responsabilità in caso di omissione. Per la Corte non regge l’argomentazione della controparte secondo cui tale onere sarebbe stato assolto nella fase sommaria con la disposizione di due diverse CTU, una secondo i criteri normativi e l’altra in ottica conciliativa. La Corte accoglie quindi l’appello, dichiarando improponibile la domanda di affrancazione formulata dall’enfiteuta e revocando di conseguenza l’ordinanza di affrancazione.
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