Scarica Sentenza Corte Suprema di Cassazione Civile N. 14676-2025
La procura al rappresentante per la partecipazione alla mediazione non deve contenere necessariamente il riferimento al caso specifico controverso
Guida in stato di ebbrezza: copertura assicurativa non prevista
Una compagnia assicuratrice agisce in giudizio per recuperare l’importo risarcito ai danneggiati, sostenendo che l’assicurata era alla guida in stato di ebbrezza, condizione che esclude la copertura assicurativa secondo una clausola della polizza e in base a quanto previsto dall’art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni private. Il Tribunale di Milano accoglie la domanda della compagnia in parte, condannando l’assicurata al pagamento di quasi 13.000 euro. La Corte d’Appello di Milano però ribalta la decisione, dichiarando l’improcedibilità del giudizio. Da qui il ricorso in Cassazione della compagnia assicurativa.
La procura in mediazione
Il cuore del ricorso della compagnia risiede nel primo motivo, che denuncia la violazione di norme di diritto relative alla procura in mediazione. La Corte d’Appello aveva ritenuto che la procura rilasciata dall’amministratore delegato della compagnia al proprio difensore, seppur in forma notarile e relativa all’attività negoziale della mediazione, fosse “inidonea a concedere al difensore il diritto di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione”, essendo necessaria una “procura sostanziale rilasciata per partecipare alla specifica controversia”. La compagnia però contesta questa interpretazione, sostenendo in sede di legittimità, che essa stravolge le finalità della mediazione e ignora una lettura costituzionalmente orientata della normativa.
Procura al appresentante: non occorre il richiamo alla specifica controversia
La Cassazione (n. 14676/2025) ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Nella decisione ha riaffermato un principio già consolidato nella sua giurisprudenza: nel procedimento di mediazione obbligatoria, la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, è necessaria, ma le parti possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di apposita procura. Questo rappresentante può anche coincidere con il difensore. La Corte ha chiarito che non esiste alcuna disposizione di legge che imponga al rappresentante della parte di essere munito di una procura speciale contenente un riferimento specifico alla controversia oggetto della mediazione. Ciò che è richiesto è una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente alla mediazione. Questo significa che una semplice procura valida per la rappresentanza processuale non è sufficiente, anche se include il potere di transigere e conciliare. La procura per la mediazione, sebbene rilasciata allo stesso difensore, deve specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, consentendo al rappresentante di raggiungere qualsiasi soluzione transattiva senza limitazioni. La procura inoltre deve essere conferita a un soggetto che abbia adeguata conoscenza delle vicende sostanziali alla base della controversia. Deve quindi essere presente in mediazione un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Non è necessario, invece, che la procura contenga un riferimento espresso e specifico alla singola controversia né che sia conferita caso per caso.
Interpretazione restrittiva condizioni di procedibilità
A sostegno della sua decisione, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali devono essere sempre interpretate in modo restrittivo. Questa posizione è coerente con l’interesse generale a un accesso non eccessivamente oneroso o difficile alla giustizia, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Imporre un riferimento specifico alla singola controversia in una procura, senza una previsione legislativa esplicita, rappresenterebbe un ostacolo ingiustificato alla libertà delle parti di stabilire le modalità di partecipazione alla mediazione. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la procura al rappresentante della compagnia assicuratrice, sebbene di carattere generale, era stata conferita con atto notarile e prevedeva espressamente sia i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi, sia il potere di partecipare al procedimento di mediazione. Inoltre, il legale in questione aveva piena conoscenza dei fatti di causa. Pertanto, la procura era certamente idonea per una partecipazione utile alla mediazione.
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