La procura speciale sostanziale rende irrituale la partecipazione in sede di mediazione se non definisce in modo chiaro poteri e limiti del delegato
Partecipazione irrituale: la procura speciale non indica limiti e poteri
Deve ritenersi irrituale la partecipazione della parte alla procedura di mediazione se la stessa delega il proprio avvocato conferendo una procura speciale e sostanziale che però non specifica i limiti e i poteri che il delegato può esercitare in mediazione.
Questo quanto sancito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 421/2022 (sotto allegata).
Azione civile risarcitoria
Una Società conviene in giudizio l’Azienda Napoletana di Mobilità avviando nei suoi confronti una causa per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione del dovere di buona fede da parte della convenuta.
La sentenza di primo grado respinge le richieste dalla società attrice. Il giudizio prosegue in appello, poi in Cassazione e nuovamente in appello in sede di rinvio.
In questa sede la Corte di secondo grado dispone la mediazione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e fissa l’udienza di rinvio. Trascorso questo termine e svolta l’udienza di rinvio, la Corte rileva problemi legati alla ritualità della mediazione.
Difetto di procura o verbalizzazione sommaria?
Per parte appellante l’organismo di mediazione non è stato sufficientemente preciso nello specificare la presenza personale delle parti in mediazione.
Parte appellata invece rileva che, come emerge anche dal verbale del primo incontro, l’appellante ha preso parte alla mediazione per mezzo del suo avvocato, a cui però non ha conferito la prevista procura speciale sostanziale. Ragione per la quale la mediazione deve ritenersi improcedibile.
L’appellante nel replicare a tale richiesta fa presente però che il problema deve rinvenirsi piuttosto nella sommaria verbalizzazione effettuata dall’Organismo di mediazione, che rende necessario un nuovo esperimento della procedura.
La Corte di Appello, dopo avere analizzato nel dettaglio lo svolgimento della mediazione, ai fini del decidere si riporta ad alcune conclusioni della Cassazione sulla mediazione.
La procura speciale sostanziale deve indicare limiti e poteri
La mediazione, ricorda la Corte di Appello, è una procedura che ha successo se le parti vi partecipano personalmente. E’ grazie al dialogo facilitato dal mediatore in modo informale che è possibile infatti giungere a una soluzione in grado di porre fine al conflitto in via amichevole e soddisfacente per entrambi.
La presenza delle parti con i loro avvocati al primo incontro quindi è fondamentale, ma affinché si avveri la condizione di procedibilità a rilevare è che la parte prenda parte alla mediazione, senza limitarsi a inviare solo il suo avvocato.
Questo non significa, come spiegato dalla Cassazione, che la partecipazione alla mediazione è un’attività non delegabile. Perché la delega sia valida occorre però conferire al delegato una procura specifica per la mediazione che gli conferisca il potere di esercitare tutti i diritti sostanziali che tale funzione comporta.
Non è infatti sufficiente, per conferire all’avvocato il potere di sostituire la parte in sede di mediazione, la procura che gli è stata conferita per il processo, anche perché la mediazione delegata non rappresenta un’attività processuale. La stessa è piuttosto una parentesi non giurisdizionale all’interno del processo.
In base a quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 8473/2019 la partecipazione della parte alla mediazione per mezzo di un soggetto delegato a cui non è stata conferita specifica procura sostanziale, che specifichi in modo chiaro i poteri e i limiti, rende il procedimento di mediazione non validamente, ritualmente e legittimamente esperito.
Ipotesi che si è realizzata nel caso di specie in quanto dal verbale risulta la presenza per la società del suo avvocato, munita di procura speciale e trasmessa a mezzo pec, ma dal verbale non è possibile ricavare il contenuto specifico della procura suddetta.
Contenuto della procura speciale che non è stato chiarito dalla società neppure in sede di udienza, impedendo così di valutare la presenza rituale all’incontro di mediazione.
La procura che l’appellata ha conferito al difensore per prendere parte alla mediazione non può quindi ritenersi idonea e poiché la partecipazione irrituale è equiparabile all’assenza ingiustificata in mediazione, la stessa viene sanzionata dalla Corte di Appello.