Scarica Sentenza Tribunale di Milano N.7261-2024
Il procedimento di mediazione è valido se la parte delega il suo rappresentante con procura sostanziale con facoltà di conciliare
Mediazione: parte validamente rappresentata con procura semplice
La rappresentanza in mediazione non richiede una procura notarile. Questo principio trova ampio riscontro nella normativa italiana e nella giurisprudenza consolidata. Lo ha sancito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 7261-2024, in cui ha sottolineato che la delega semplice è sufficiente, purché espliciti chiaramente il potere a conciliare conferito al rappresentante.
Procedura di mediazione: svolgimento irregolare
Nel caso in esame, una banca ha richiesto il pagamento di un credito derivante da diverse operazioni finanziarie.
L’opponente ha eccepito l’improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione non fosse stata validamente esperita.
L’eccezione però si è rivelata infondata. La parte convenuta aveva infatti delegato regolarmente il proprio rappresentante per partecipare alla mediazione, come dimostrato dai documenti depositati agli atti.
Delega in mediazione: sufficiente per la rappresentanza
La normativa italiana non richiede che la delega per la rappresentanza in mediazione abbia forme complesse come la procura notarile. È sufficiente una delega semplice, purché questa attribuisca esplicitamente la facoltà di rappresentanza e di conciliazione della controversia.
Nel caso specifico, la banca aveva delegato un sostituto del proprio difensore, il quale ha partecipato all’incontro di mediazione esercitando i poteri conferiti. Questa modalità operativa è conforme all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 28/2010.
La legge non impone formalità eccessive per la validità della rappresentanza anche al fine di incentivare l’utilizzo della mediazione come strumento alternativo e semplificato per la risoluzione delle controversie.
Procedura valida: delegato debitamente autorizzato
Il verbale della mediazione, allegato agli atti, ha confermato che la rappresentanza della banca era pienamente valida. La presenza del sostituto delegato, munito di regolare autorizzazione, soddisfa i requisiti di legge. Per il Tribunale la mediazione si è svolta nel rispetto delle norme, nonostante l’esito negativo della stessa. Per queste ragioni la domanda di improcedibilità è stata rigettata. In mediazione la rappresentanza può essere esercitata senza procura notarile. La delega semplice, se redatta correttamente, è sufficiente a garantire la validità della procedura. La scelta di non richiedere una procura notarile per la rappresentanza in mediazione risponde a un’esigenza di semplificazione, che è uno degli obiettivi principali del Decreto legislativo n. 28/2010. La normativa intende infatti stimolare il ricorso alla mediazione, riducendo il contenzioso giudiziario attraverso un approccio alternativo e meno formale, che si rivela particolarmente utile nel contesto delle controversie civili e commerciali. Come evidenziato dal Tribunale di Milano, la validità della mediazione dipende dalla sostanza e non dalla forma della rappresentanza, in questo modo si garantisce una maggiore flessibilità nella gestione delle procedure.
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