Scarica Sentenda di Cassazione Civile Ordinanza N.8050-2025
La procedibilità della domanda è soddisfatta con l’avvio della mediazione e il primo incontro, anche se si esprime la volontà di non proseguire
Mediazione obbligatoria: procedibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8050/2025 sancisce che, ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, è sufficiente che le parti compaiano dinanzi al mediatore per il primo incontro e che, in tale sede, manifestino la propria intenzione, anche negativa, di proseguire il procedimento. Non sussiste un obbligo di intraprendere le fasi successive della mediazione o di raggiungere un accordo. In questo modo si bilancia l’obiettivo di promuovere la risoluzione alternativa delle controversie con il diritto delle parti di accedere alla tutela giurisdizionale in tempi ragionevoli e senza oneri procedurali eccessivi.
Donazione immobiliare: mediazione obbligatoria
Nel caso specifico, la controversia verte sulla validità di una donazione immobiliare, materia espressamente soggetta alla condizione di procedibilità del previo tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010.
Condizione di procedibilità: sufficienti l’avvio della mediazione e il primo incontro
Il punto centrale della decisione della Cassazione, in relazione alla mediazione, risiede nell’affermazione per la quale l’onere di esperire il tentativo obbligatorio si concretizza nell’avvio effettivo della procedura di mediazione e nella comparizione delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore. Non è, invece, necessario che le parti intraprendano attivamente le fasi successive del procedimento di mediazione, né tantomeno che raggiungano un accordo. La mera manifestazione, inequivocabile e tempestiva, della volontà di non voler dar corso alla mediazione, espressa già in occasione del primo incontro informativo, da parte di una o di entrambe le parti, è ritenuta sufficiente per soddisfare la condizione di procedibilità. Questa interpretazione, adottata dalla Suprema Corte in linea con precedenti pronunce, si fonda su una lettura combinata delle disposizioni normative che disciplinano la mediazione. L’articolo 8 del D.Lgs. n. 28/2010, che disciplina il primo incontro di mediazione e l’attività del mediatore, non impone infatti alle parti di proseguire il procedimento qualora non ravvisino margini per una risoluzione conciliativa della controversia.
Primo incontro: incontro strutturato tra le parti
La ratio legis sottesa all’introduzione della mediazione obbligatoria è quella di promuovere una prima occasione di confronto strutturato tra le parti, assistite da un professionista neutrale e qualificato, al fine di valutare la sussistenza di margini per una soluzione amichevole della disputa, alleggerendo in tal modo il carico del sistema giudiziario. L’obbligo imposto alle parti è, dunque, quello di partecipare a questa prima fase informativa e valutativa, durante la quale il mediatore illustra le finalità, le modalità e i potenziali vantaggi della mediazione. Una volta che le parti hanno ricevuto le informazioni necessarie e hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie posizioni, la legge non intende forzarle a intraprendere un percorso negoziale contro la loro volontà. Imporre un obbligo di prosecuzione della mediazione anche in assenza di una reale disponibilità al dialogo e alla ricerca di un accordo risulterebbe contrario al principio di autonomia delle parti e rischierebbe di trasformare la mediazione in un mero adempimento burocratico, privo di effettiva utilità e potenzialmente dilatorio per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Buona fede processuale: violata se chi avvia la mediazione non vuole proseguire
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che il rifiuto di proseguire la mediazione era provenuto proprio dalla parte ricorrente, che successivamente eccepiva la nullità del procedimento per la mancata effettività della mediazione stessa. Questo comportamento appare contraddittorio e non in linea con il principio di buona fede processuale. La Corte di Cassazione, dunque, con la sua pronuncia, consolida un’interpretazione pragmatica e orientata all’efficienza del sistema di risoluzione delle controversie. L’accento viene posto sulla seria partecipazione al primo incontro informativo, quale momento cruciale per valutare la convenienza o meno di intraprendere un percorso di mediazione. La libera determinazione delle parti nel decidere se proseguire o meno il tentativo di conciliazione rimane un elemento fondamentale.
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