Scarica Sentenda di Cassazione Civile Ordinanza N.8050-2025

La procedibilità della domanda è soddisfatta con l’avvio della mediazione e il primo incontro, anche se si esprime la volontà di non proseguire

Mediazione obbligatoria: procedibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8050/2025 sancisce che, ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, è sufficiente che le parti compaiano dinanzi al mediatore per il primo incontro e che, in tale sede, manifestino la propria intenzione, anche negativa, di proseguire il procedimento. Non sussiste un obbligo di intraprendere le fasi successive della mediazione o di raggiungere un accordo. In questo modo si bilancia l’obiettivo di promuovere la risoluzione alternativa delle controversie con il diritto delle parti di accedere alla tutela giurisdizionale in tempi ragionevoli e senza oneri procedurali eccessivi.

Donazione immobiliare: mediazione obbligatoria
Nel caso specifico, la controversia verte sulla validità di una donazione immobiliare, materia espressamente soggetta alla condizione di procedibilità del previo tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010.

Condizione di procedibilità: sufficienti l’avvio della mediazione e il primo incontro
Il punto centrale della decisione della Cassazione, in relazione alla mediazione, risiede nell’affermazione per la quale l’onere di esperire il tentativo obbligatorio si concretizza nell’avvio effettivo della procedura di mediazione e nella comparizione delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore. Non è, invece, necessario che le parti intraprendano attivamente le fasi successive del procedimento di mediazione, né tantomeno che raggiungano un accordo. La mera manifestazione, inequivocabile e tempestiva, della volontà di non voler dar corso alla mediazione, espressa già in occasione del primo incontro informativo, da parte di una o di entrambe le parti, è ritenuta sufficiente per soddisfare la condizione di procedibilità. Questa interpretazione, adottata dalla Suprema Corte in linea con precedenti pronunce, si fonda su una lettura combinata delle disposizioni normative che disciplinano la mediazione. L’articolo 8 del D.Lgs. n. 28/2010, che disciplina il primo incontro di mediazione e l’attività del mediatore, non impone infatti alle parti di proseguire il procedimento qualora non ravvisino margini per una risoluzione conciliativa della controversia.

Primo incontro: incontro strutturato tra le parti
La ratio legis sottesa all’introduzione della mediazione obbligatoria è quella di promuovere una prima occasione di confronto strutturato tra le parti, assistite da un professionista neutrale e qualificato, al fine di valutare la sussistenza di margini per una soluzione amichevole della disputa, alleggerendo in tal modo il carico del sistema giudiziario. L’obbligo imposto alle parti è, dunque, quello di partecipare a questa prima fase informativa e valutativa, durante la quale il mediatore illustra le finalità, le modalità e i potenziali vantaggi della mediazione. Una volta che le parti hanno ricevuto le informazioni necessarie e hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie posizioni, la legge non intende forzarle a intraprendere un percorso negoziale contro la loro volontà. Imporre un obbligo di prosecuzione della mediazione anche in assenza di una reale disponibilità al dialogo e alla ricerca di un accordo risulterebbe contrario al principio di autonomia delle parti e rischierebbe di trasformare la mediazione in un mero adempimento burocratico, privo di effettiva utilità e potenzialmente dilatorio per l’accesso alla tutela giurisdizionale.

Buona fede processuale: violata se chi avvia la mediazione non vuole proseguire
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che il rifiuto di proseguire la mediazione era provenuto proprio dalla parte ricorrente, che successivamente eccepiva la nullità del procedimento per la mancata effettività della mediazione stessa. Questo comportamento appare contraddittorio e non in linea con il principio di buona fede processuale. La Corte di Cassazione, dunque, con la sua pronuncia, consolida un’interpretazione pragmatica e orientata all’efficienza del sistema di risoluzione delle controversie. L’accento viene posto sulla seria partecipazione al primo incontro informativo, quale momento cruciale per valutare la convenienza o meno di intraprendere un percorso di mediazione. La libera determinazione delle parti nel decidere se proseguire o meno il tentativo di conciliazione rimane un elemento fondamentale.

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Antonio Mondini

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Procedibilità: basta dichiarazione di indisponibilità alla fine del 1° incontro

L'ordinanza n. 8050/2025 della Cassazione stabilisce che, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta con l'avvio della procedura e la comparizione delle parti al primo incontro. È sufficiente che in tale sede venga espressa la volontà di non proseguire, senza l'obbligo di affrontare fasi successive o raggiungere un accordo. Tale orientamento tutela il diritto di accesso alla giustizia, evitando che la mediazione diventi un mero onere burocratico dilatorio.

Data sentenza: 03/12/2024
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Aldo Carrato +3
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Procedibilità della domanda

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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