Il tribunale di Cosenza afferma che il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria investe anche la domanda riconvenzionale 

Tentativo di mediazione nelle controversie agrarie

Il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria, che deve essere sempre “preventivo”, investe anche la domanda proposta in riconvenzionale, a pena di improponibilità della domanda stessa. Così il tribunale di Cosenza nella sentenza n. 470/2023 decidendo una controversia tra eredi su un terreno agricolo ricevuto in successione dal padre.

La vicenda

Gli eredi del proprietario del terreno chiedevano lo scioglimento del contratto d’affitto del fondo concesso dal de cuius al genitore dell’odierno resistente, per intervenuto decesso dell’affittuario del terreno, in mancanza dei presupposti di cui all’art 49L 203/82 in punto di subentro previsto nella sola ipotesi di eredi coltivatori diretti, per come accertato da precedente sentenza del tribunale di Cosenza, oltre al rilascio immediato del terreno e la condanna al pagamento dell’indennità da occupazione sine titulo fino alla data del decesso dell’affittuario.

Il resistente evidenziava, dal canto suo, che non era stato esercitato

il diritto di recesso ex art 1627 c.c., norma da ritenersi applicabile al caso di specie poiché l’art. 49 L. 203/1982 andava circoscritto all’ipotesi di contratto di affittanza a coltivatore diretto. E in via riconvenzionale chiedeva il pagamento dell’indennizzo di cui all’art 43 L. 203/1982.

La decisione

Il tribunale rileva anzitutto che la pretesa muove dall’assunto che il dante causa del resistente fosse un coltivatore diretto e che non vi fosse stato un subentro in favore dell’erede, in ragione dell’art. 49, ult. comma, L. 203/82, che presuppone, la sussistenza in capo a quest’ultimo della qualità di coltivatori diretti ovvero di imprenditore a titolo principale, requisito questo non riscontrato nel diverso giudizio definito con sentenza dal medesimo tribunale.

Nella specie, a fronte di tali specifiche allegazioni, il resistente negava l’applicazione dell’art. 49 L. 203/82 senza tuttavia specificamente contestare la qualità di coltivatore diretto in capo all’affittuario.

Per cui, il giudice riteneva doversi dichiarare sciolto il contratto di affitto e condannava il resistente, detentore sine titulo, al rilascio immediato del fondo, libero e sgombero da persone, animali e cose.

Accoglieva anche la domanda di condanna del resistente al pagamento di una indennità per occupazione senza titolo del terreno in questione.

Tentativo di mediazione e riconvenzionale

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal resistente, il giudice dichiarava la stessa inammissibile, poiché non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art 11 del D.lgs 150/2011.

Sul punto, difatti, afferma il giudicante, “la norma suddetta riproduce il contenuto precettivo dell’art. 46 della legge n. 203 del 1982, sottoponendo alla condizione di proponibilità le domande giudiziali che hanno ad oggetto le controversie ‘in materia di contratti agrari’ (comma 1) e, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre ‘preventivo’, cioè attivato prima dell’inizio di qualsiasi controversia (cfr. Cass. Civ. n. 2046/10)”.

L’inciso secondo cui “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia” in materia agraria, lascia intendere, prosegue il tribunale, “che anche la domanda proposta in riconvenzionale è soggetta alla condizione di ‘proponibilità’, la cui mancanza, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della relativa domanda”.

Per cui, in definitiva, il tribunale accogliendo in toto la domanda degli eredi, dichiara improponibile anche la domanda riconvenzionale del resistente, condannandolo alle spese di lite.

Scarica Sentenza Tribunale di Cosenza 15 03 23

Antonio Giovanni Provazza

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Liti agrarie: tentativo di mediazione “preventivo” anche per la riconvenzionale

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 470/2023, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva in materia agraria si applica anche alle domande riconvenzionali, a pena di improponibilità. Nel caso di specie, il giudice ha accertato lo scioglimento di un contratto di affitto per mancanza dei presupposti di subentro, condannando il resistente al rilascio del fondo e al pagamento dell'indennità di occupazione, dichiarando inammissibile la sua richiesta di indennizzo per carenza di mediazione.

Data sentenza: 15/03/2023
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

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Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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