Scarica Sentenza Tribunale di Firenze N.15-2025

Il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza di rinvio determina inevitabilmente l’improcedibilità della domanda giudiziale

Termini mediazione demandata dal giudice
Il mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice entro l’udienza di rinvio determina inevitabilmente l’improcedibilità della domanda giudiziale. È quanto rimarcato dal tribunale di Firenze con la recente sentenza n. 15/2025.

La vicenda
La controversia ha ad oggetto un contratto di finanziamento per un elettrodomestico e la richiesta di linea di credito con carta revolving. La ricorrente sostiene la procedibilità dell’azione in assenza di mediazione, nonostante abbia attivato il procedimento, in quanto per recente giurisprudenza è stato escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria, poiché materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti bancari e finanziari, cui fa riferimento l’art. 5 D. 1gs. 28/2010.

Il ricorso
La ricorrente asserisce, inoltre, che il contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari in quanto concluso presso esercizi convenzionati ma non con un agente in attività finanziaria, come richiederebbe la normativa in questione, e che l’attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha invero raccolto una proposta contrattuale relativa all’apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving.
La donna ritiene, altresì, che il contratto debba considerarsi nullo per avere la parte proponente assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa in violazione dell’art. 1355 c.c., nonché per violazione dell’art. 117 TUB per mancanza di trasparenza e correttezza nel rapporto contrattuale tra l’intermediario e il cliente, poiché l’utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dalla normativa a pena di nullità.

Eccezione di improcedibilità della domanda
Parte resistente, dal canto suo, eccepisce preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione previsto obbligatoriamente per le controversie in materia bancaria in forza dell’art. 5 D.lgs. n. 28/2010, in quanto l’azione ha ad oggetto un contratto bancario. Nonostante parte ricorrente abbia attivato il relativo procedimento, per parte resistente, questo deve ritenersi inammissibile, in quanto introdotto cumulativamente per più soggetti, tutti con differenti posizioni, e senza la partecipazione personale della ricorrente, che senza giustificare la sua assenza, è stata rappresentata per delega, presentata su un unico documento per tutti i partecipanti.
Eccepisce inoltre l’infondatezza delle tesi sostenute da parte ricorrente, in quanto ritiene non ci siano stati addebiti che non siano stati legittimi e giustificati da un valido contratto posto per iscritto.
Infine, sostiene che il collocamento di una linea di credito con carta, all’epoca dei fatti era consentito a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria, per cui non vi è stata nessuna violazione della riserva di legge. La situazione, infatti, è mutata radicalmente con l’entrata in vigore del D.L.gs 13 agosto 2010 n. 141, con cui è stato ampliato lo spettro della riserva di legge in favore degli agenti in attività finanziaria, ma si è trattato di una riforma successiva al rapporto de quo, per cui non può ricomprendere i contratti stipulati antecedentemente.

Mancato adempimento mediazione e improcedibilità
Il tribunale, essendo questione assorbente che rende superflua ogni altra pronuncia sul merito, esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato adempimento all’ordine del giudice di disporre la mediazione, ritenendola fondata e accogliendola.
All’udienza del marzo 2024, precisa, infatti, il giudicante, veniva disposta con ordinanza la mediazione, in quanto il procedimento precedentemente attivato dalla ricorrente, cumulativamente con altri soggetti, senza la presenza personale della parte non era del tutto adeguato.
Ritenuto opportuno rinnovare il tentativo, pertanto, il giudice assegnava termine alla ricorrente per l’introduzione del procedimento e rinviava ad udienza successiva per verificarne l’esito.
“La disciplina da seguire – afferma quindi il tribunale – era quella prevista dall’art. 5quater D.Lgs. 28/2010, dove la mediazione ope iudicis diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, che deve necessariamente essere esperita entro l’udienza di rinvio disposta dal giudice (Cass. 40035/2021)”.
All’udienza fissata, tuttavia, parte onerata non aveva ottemperato all’ordine del giudice, adducendo che un nuovo procedimento di mediazione era stato già attivato e concluso fra le parti con esito negativo e che pertanto sarebbe stato inutile ed oneroso attivarne un terzo.
Per il giudicante, però, tale argomentazione non può essere accolta in quanto contraria al dettato normativo sopracitato, che prevede espressamente “l’improcedibilità della domanda nell’ipotesi in cui la parte alla quale spetta l’onere dell’attivazione non vi ottemperi entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice, a nulla rilevando il fatto dedotto dalla ricorrente che un precedente procedimento era stato azionato dal momento che lo stesso non era stato ordinato dal giudice”.
Alla luce di quanto sopra, al giudice non resta che dichiarare la domanda improcedibile e condannare la donna al pagamento delle spese legali.

Leggi anche Mediazione: il termine che conta è l’udienza di rinvio

Scarica Sentenza Tribunale di Firenze N.15-2025

Annalisa Ballerini

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Improcedibile la domanda se la mediazione non è espletata entro l’udienza di rinvio

La sentenza n. 15/2025 del Tribunale di Firenze stabilisce che il mancato esperimento della mediazione ordinata dal giudice entro l'udienza di rinvio determini l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nel caso specifico, riguardante un contratto di credito al consumo, il giudice aveva ritenuto inadeguato il primo tentativo di mediazione, imponendone un nuovo. La ricorrente non ha ottemperato all'ordine, rendendo superflue le questioni di merito e portando alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione.

Data sentenza: 03/01/2025
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Annalisa Ballerini
Argomento/i: Mancato esperimento mediazione
Materia/e: improcedibilità della domanda

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento