Il tribunale di Torre Annunziata ribadisce che la domanda di mediazione, anche promossa in corso di giudizio, va inviata, a pena di improcedibilità, alla parte personalmente e non al procuratore costituito

Domanda di mediazione alla parte personalmente

La domanda di mediazione, anche promossa in corso di causa, va inviata, a pena di improcedibilità, alla parte personalmente e non al procuratore costituito in giudizio. Lo ribadisce il tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 529/2023) chiamato a pronunciarsi su una vicenda avente ad oggetto impugnazione dei testamenti da parte dei figli e della moglie del de cuius e domanda riconvenzionale di riduzione per lesione della legittima. 

La vicenda

In corso di causa, veniva mutato il rito, ex art. 702 ter comma 3 c.p.c. e si ordinava di esperire il previo tentativo di mediazione della controversia assegnando il termine di 15 giorni alle parti per la presentazione della relativa domanda innanzi agli organismi competenti. 

Tuttavia, il tentativo esperito aveva esito negativo per l’assenza delle parti invitate e all’udienza successiva l’avvocato di parte convenuta eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione delegata, precisando che “il d. lgs. n°28/2010 si riferisce, inesorabilmente, della necessità di comunicare direttamente alla parte l’invito alla mediazione e giammai al procuratore costituito in giudizio, senza distinzione tra mediazione ante causam o in corso di causa. Il richiamato decreto, infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l’atto sia portato a conoscenza della parte. 

Presenza personale delle parti

Il giudice dichiara la domanda improcedibile. 

Va precisato, afferma innanzitutto il tribunale, che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come intro- dotto dal d.1. n. 69 del 2013, conv., con modif., in .1 n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore. 

La natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti le parti di persona; difatti, l’istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. 

Si tratta, spiega il giudice, di un “procedimento deformalizzato” che si svolge davanti al mediatore, “in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall’offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate”. 

Il successo dell’attività di mediazione è, dunque, “riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”. 

A tal fine, “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (cfr. Cass. n. 8473 del 7.3.2019).

Convocazione in mediazione

Passando alle modalità secondo le quali la parte “chiamata” o “invitata”, va convocata in mediazione, spiega quindi il tribunale, l’art. 8 D. Lgs. 28/2010 prevede testualmente, al comma 1, che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. 

Per cui, in base alla richiamata previsione “ciò che rileva ai fini della regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento”. E “nonostante sia prassi in molti organismi di mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia – precisa il giudice – inviare l’istanza solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione dell’istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio, evidenziando che l a notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal D.Lgs. 28/2010”. 

L’istanza “di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell’istante o della segreteria dell’organismo di mediazione – mentre – non è possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali. In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile”. 

Nello stesso senso, rileva il giudicante, muovono diverse pronunce di merito (cfr. Trib. Palermo n. 3903/2019; Trib. Cremona 1.7.2021). Dunque, rileva ancora il tribunale, “chi promuove una mediazione delegata dal Giudice è tenuto a prestare particolare attenzione al momento dell’instaurazione del procedimento specie se – come spesso accade – venga indicato nell’istanza di mediazione l’indirizzo del procuratore costituito, in luogo di quello della parte”.

Per cui, nella fattispecie in esame non risulta essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell’azione. 

 Scarica Sentenza Tribunale di Torre Annunziata 21 02 2023

Angelo Scarpati

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Domanda di mediazione alla parte e non al procuratore

Il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 529/2023) ha sancito l'improcedibilità del giudizio qualora l'invito alla mediazione, anche se delegata in corso di causa, venga notificato al solo procuratore costituito anziché alla parte personalmente. Poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta e informale tra i litiganti per favorire un accordo, la comparizione personale è condizione essenziale. Pertanto, la sola notifica al difensore non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

Data sentenza: 21/02/2023
Curia: Tribunale di Torre Annunziata
Giudice: Angelo Scarpati +2
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Materia/e: convocazione in mediazione +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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