Il tribunale di Torre Annunziata ribadisce che la domanda di mediazione, anche promossa in corso di giudizio, va inviata, a pena di improcedibilità, alla parte personalmente e non al procuratore costituito
Domanda di mediazione alla parte personalmente
La domanda di mediazione, anche promossa in corso di causa, va inviata, a pena di improcedibilità, alla parte personalmente e non al procuratore costituito in giudizio. Lo ribadisce il tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 529/2023) chiamato a pronunciarsi su una vicenda avente ad oggetto impugnazione dei testamenti da parte dei figli e della moglie del de cuius e domanda riconvenzionale di riduzione per lesione della legittima.
La vicenda
In corso di causa, veniva mutato il rito, ex art. 702 ter comma 3 c.p.c. e si ordinava di esperire il previo tentativo di mediazione della controversia assegnando il termine di 15 giorni alle parti per la presentazione della relativa domanda innanzi agli organismi competenti.
Tuttavia, il tentativo esperito aveva esito negativo per l’assenza delle parti invitate e all’udienza successiva l’avvocato di parte convenuta eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione delegata, precisando che “il d. lgs. n°28/2010 si riferisce, inesorabilmente, della necessità di comunicare direttamente alla parte l’invito alla mediazione e giammai al procuratore costituito in giudizio, senza distinzione tra mediazione ante causam o in corso di causa. Il richiamato decreto, infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l’atto sia portato a conoscenza della parte.
Presenza personale delle parti
Il giudice dichiara la domanda improcedibile.
Va precisato, afferma innanzitutto il tribunale, che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come intro- dotto dal d.1. n. 69 del 2013, conv., con modif., in .1 n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
La natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti le parti di persona; difatti, l’istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore.
Si tratta, spiega il giudice, di un “procedimento deformalizzato” che si svolge davanti al mediatore, “in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall’offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate”.
Il successo dell’attività di mediazione è, dunque, “riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”.
A tal fine, “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (cfr. Cass. n. 8473 del 7.3.2019).
Convocazione in mediazione
Passando alle modalità secondo le quali la parte “chiamata” o “invitata”, va convocata in mediazione, spiega quindi il tribunale, l’art. 8 D. Lgs. 28/2010 prevede testualmente, al comma 1, che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.
Per cui, in base alla richiamata previsione “ciò che rileva ai fini della regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento”. E “nonostante sia prassi in molti organismi di mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia – precisa il giudice – inviare l’istanza solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione dell’istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio, evidenziando che l a notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal D.Lgs. 28/2010”.
L’istanza “di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell’istante o della segreteria dell’organismo di mediazione – mentre – non è possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali. In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile”.
Nello stesso senso, rileva il giudicante, muovono diverse pronunce di merito (cfr. Trib. Palermo n. 3903/2019; Trib. Cremona 1.7.2021). Dunque, rileva ancora il tribunale, “chi promuove una mediazione delegata dal Giudice è tenuto a prestare particolare attenzione al momento dell’instaurazione del procedimento specie se – come spesso accade – venga indicato nell’istanza di mediazione l’indirizzo del procuratore costituito, in luogo di quello della parte”.
Per cui, nella fattispecie in esame non risulta essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell’azione.