Scarica Sentenza Tribunale S.M. Capua Vetere N.3071-2024
La domanda in giudizio è improcedibile se quella per avviare la mediazione è così generica da non consentire alla controparte di difendersi
Domanda improcedibile in giudizio se quella di mediazione è priva del contenuto minimo
Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la domanda di mediazione proposta prima della causa, se è priva del contenuto minimo stabilito dalla legge causa, nel successivo giudizio di merito, l’improcedibilità della domanda. Lo ha rimarcato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza n. 3071/2024.
Impugnazione delibera assembleare
Un condomino cita in giudizio il Condominio di cui fa parte impugnando una delibera assembleare. Il condominio con questa decisione avrebbe adottato una nuova tabella millesimale senza ottenere l’unanimità L’attore chiede quindi la restituzione dell’importo provvisorio di 1000,00 euro corrisposto all’amministratore per le spese comuni o l’importo superiore o inferiore che verrà accertato in corso di causa.
Il Condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepisce la notifica dell’atto di citazione e la genericità della mediazione esperita perché non è stata individuata esattamente la delibera impugnata. Il Condominio precisa poi che la delibera è stata inviata all’attore e mai impugnata dallo stesso e che la nuova tabella millesimale relativa ai garage è stata adottata in seconda convocazione con le maggioranze richieste dalla legge.
Domanda improcedibile: domanda in mediazione generica
Il decidente in via preliminare dichiara l’improcedibilità della domanda a causa del mancato rispetto delle regole previste per lo svolgimento della procedura di mediazione. Nel caso specifico la domanda di mediazione è stata infatti introdotta con una domanda del tutto generica. L’attore ha omesso di indicare nello specifico quali delibere intendeva impugnare e contestare, rendendo impossibile al Condominio di difendersi adeguatamente. Il Giudice ricorda che la materia condominiale rientra tra quelle per le quali il decreto legislativo n. 28/2010 contempla la mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Lo stesso decreto legislativo, al fine di avviare correttamente la mediazione, prescrive il deposito di una domanda presso l’organismo competente in cui indicare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Il contenuto, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 29333/2019, è equivalente a quello indicato dall’articolo 125 c.p.c, che si occupa del contenuto degli atti processuali. Solo gli elementi di diritto non sono indicati. Dalla norma che prescrive il contenuto della domanda da presentare per avviare la mediazione si evince che i fatti in essa descritti devono coincidere con quelli che devono essere esposti in sede processuale. Il mancato rispetto di questa regola conduce alla dichiarazione di improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato rispetto della prescrizione legislativa. La mediazione assolve a una funzione deflativa. L’istanza con cui si chiede di impugnare la delibera assembleare deve quindi avere il contenuto minimo stabilito dalla norma del decreto legislativo che impone il contenuto della domanda di mediazione. Solo così si consente alla controparte di difendersi in modo adeguato. Solo la conoscenza della materia del contendere permette infatti al chiamato di prendere posizione già in sede di mediazione e predisporre le difese più opportune. Per la giurisprudenza maggioritaria “tale contenuto minimo risponde all’esigenza di rendere fattiva la soluzione alternativa e/conciliativa della controversia anche e solo nell’intento di provocare una contrazione del thema decidendum nella fase successiva processuale.” Nel caso di specie, nella domanda di mediazione manca ogni riferimento ai motivi specifici di impugnazione della delibera e al petitum. La parte chiamata in mediazione non può conoscere la materia dell’eventuale giudizio e neppure partecipare alla mediazione con cognizione di causa approntando le difese più opportune. L’istanza di mediazione, come previsto per gli atti processuali, per essere valida ed efficace, deve indicare le delibere impugnate, il provvedimento di nullità o annullabilità che si chiede al giudice e l’indicazione sintetica delle ragioni dell’impugnazione. “Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può considerarsi validamente espletata e comporta l’improcedibilità della domanda di mediazione depositata, in quanto priva proprio dei requisiti minimi richiesti dalla norma contenendo la sola dicitura “impugnazione delibera assembleare” e mancando del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.”
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