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La domanda in giudizio è improcedibile se quella per avviare la mediazione è così generica da non consentire alla controparte di difendersi

Domanda improcedibile in giudizio se quella di mediazione è priva del contenuto minimo
Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la domanda di mediazione proposta prima della causa, se è priva del contenuto minimo stabilito dalla legge causa, nel successivo giudizio di merito, l’improcedibilità della domanda. Lo ha rimarcato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza n. 3071/2024.  

Impugnazione delibera assembleare
Un condomino cita in giudizio il Condominio di cui fa parte impugnando una delibera assembleare. Il condominio con questa decisione avrebbe adottato una nuova tabella millesimale senza ottenere l’unanimità L’attore chiede quindi la restituzione dell’importo provvisorio di 1000,00 euro corrisposto all’amministratore per le spese comuni o l’importo superiore o inferiore che verrà accertato in corso di causa.
Il Condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepisce la notifica dell’atto di citazione e la genericità della mediazione esperita perché non è stata individuata esattamente la delibera impugnata. Il Condominio precisa poi che la delibera è stata inviata all’attore e mai impugnata dallo stesso e che la nuova tabella millesimale relativa ai garage è stata adottata in seconda convocazione con le maggioranze richieste dalla legge.

 Domanda improcedibile: domanda in mediazione generica
Il decidente in via preliminare dichiara l’improcedibilità della domanda a causa del mancato rispetto delle regole previste per lo svolgimento della procedura di mediazione. Nel caso specifico la domanda di mediazione è stata infatti introdotta con una domanda del tutto generica. L’attore ha omesso di indicare nello specifico quali delibere intendeva impugnare e contestare, rendendo impossibile al Condominio di difendersi adeguatamente. Il Giudice ricorda che la materia condominiale rientra tra quelle per le quali il decreto legislativo n. 28/2010 contempla la mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Lo stesso decreto legislativo, al fine di avviare correttamente la mediazione, prescrive il deposito di una domanda presso l’organismo competente in cui indicare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Il contenuto, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 29333/2019, è equivalente a quello indicato dall’articolo 125 c.p.c, che si occupa del contenuto degli atti processuali. Solo gli elementi di diritto non sono indicati. Dalla norma che prescrive il contenuto della domanda da presentare per avviare la mediazione si evince che i fatti in essa descritti devono coincidere con quelli che devono essere esposti in sede processuale. Il mancato rispetto di questa regola conduce alla dichiarazione di improcedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato rispetto della prescrizione legislativa. La mediazione assolve a una funzione deflativa. L’istanza con cui si chiede di impugnare la delibera assembleare deve quindi avere il contenuto minimo stabilito dalla norma del decreto legislativo che impone il contenuto della domanda di mediazione. Solo così si consente alla controparte di difendersi in modo adeguato. Solo la conoscenza della materia del contendere permette infatti al chiamato di prendere posizione già in sede di mediazione e predisporre le difese più opportune. Per la giurisprudenza maggioritaria “tale contenuto minimo risponde all’esigenza di rendere fattiva la soluzione alternativa e/conciliativa della controversia anche e solo nell’intento di provocare una contrazione del thema decidendum nella fase successiva processuale.” Nel caso di specie, nella domanda di mediazione manca ogni riferimento ai motivi specifici di impugnazione della delibera e al petitum. La parte chiamata in mediazione non può conoscere la materia dell’eventuale giudizio e neppure partecipare alla mediazione con cognizione di causa approntando le difese più opportune. L’istanza di mediazione, come previsto per gli atti processuali, per essere valida ed efficace, deve indicare le delibere impugnate, il provvedimento di nullità o annullabilità che si chiede al giudice e l’indicazione sintetica delle ragioni dell’impugnazione. “Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può considerarsi validamente espletata e comporta l’improcedibilità della domanda di mediazione depositata, in quanto priva proprio dei requisiti minimi richiesti dalla norma contenendo la sola dicitura “impugnazione delibera assembleare” e mancando del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.”

Leggi anche: “Impugnazione delibera condominiale: l’istanza di mediazione non può essere generica

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Angela Verolla

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione priva del contenuto minimo: domanda improcedibile

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 3071/2024, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziaria per l'impugnazione di una delibera assembleare condominiale. La decisione deriva dalla genericità della precedente istanza di mediazione, priva dei requisiti minimi di contenuto richiesti dal D.Lgs 28/2010. Poiché l'istanza non specificava le delibere contestate né i motivi dell'impugnazione, è stata impedita la difesa della controparte e la funzione deflativa del rito.

Data sentenza: 30/07/2024
Curia: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Giudice: Angela Verolla
Argomento/i: Contenuto minimo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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