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La presenza del mediatore, soggetto terzo e parziale, rende la mediazione preferibile rispetto alla negoziazione, che si fonda sulla cooperazione delle parti

La negoziazione soccombe davanti alla mediazione
In una controversia potenzialmente soggetta sia alla mediazione che alla negoziazione assistita, la mediazione prevale. La ragione risiede nella maggiore garanzia offerta dalla mediazione. A differenza della negoziazione assistita, che si svolge con la sola presenza degli avvocati delle parti, la mediazione prevede infatti l’intervento di un terzo soggetto imparziale, il mediatore. Questa figura professionale facilita il dialogo e la ricerca di una soluzione condivisa, offrendo un livello di supporto e neutralità assente nella negoziazione assistita. Lo ha ribadito il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 1077/2025.

Inadempienza contratto di locazione
I proprietari di un immobile propongono ricorso ex art. 702 bis c.p.c contro l’inquilina, a seguito di un contratto di locazione sottoscritto nel novembre 2014. I ricorrenti lamentano gravi inadempienze contrattuali da parte della resistente, che non avrebbe adempiuto agli obblighi pattuiti, risultando debitrice di diverse somme. I proprietari dichiarano inoltre di trattenere il deposito cauzionale di € 550,00 a titolo di ristoro per ulteriori danni riscontrati nell’immobile.

Mancato esperimento negoziazione e mediazione
La conduttrice, nel costituirsi in giudizio, solleva una serie di eccezioni tra cui l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria (ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014) e della mediazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010).

Mediazione: più garanzie rispetto alla negoziazione
Il Giudice in via preliminare qualifica la domanda come inadempimento contrattuale di un contratto di locazione già risolto consensualmente. Lo stesso affronta poi la questione della condizione di procedibilità legata alla negoziazione assistita e alla mediazione. Per quanto riguarda la negoziazione assistita, il Giudice sottolinea che, sebbene si tratti di uno strumento vincolante che richiede la cooperazione in buona fede delle parti assistite dai rispettivi avvocati per risolvere la controversia amichevolmente, nel caso specifico la procedura non è stata validamente esperita. È emerso infatti che l’invio della PEC al procuratore della resistente da parte del procuratore dei proprietari non è stato accompagnato da una valida procura di rappresentanza da parte degli stessi assistiti. La negoziazione assistita, che può essere obbligatoria per controversie di risarcimento danni da circolazione o per pagamenti di somme fino a 50.000 euro, richiede che gli avvocati autentichino le firme delle parti sulla convenzione di negoziazione. In questo caso, l’assenza di una valida procura preclude il riconoscimento dell’avveramento della condizione di procedibilità. Ancor più decisiva però è la valutazione della mediazione obbligatoria, prevista ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per la materia delle locazioni. Il Giudice evidenzia come la giurisprudenza tenda a privilegiare la mediazione rispetto alla negoziazione assistita quando entrambe sono previste, data la maggiore garanzia offerta dalla presenza di un mediatore terzo e imparziale. Tuttavia, nel caso in esame, anche la mediazione non si è svolta in modo conforme ai requisiti procedurali. Sebbene le parti siano state invitate, l’avvocato di parte ricorrente si è presentato solo al primo incontro, omettendo di partecipare al secondo senza giustificazione alcuna. Inoltre, e questo è un punto cruciale, le parti ricorrenti non si sono presentate personalmente alla procedura di mediazione e non hanno munito il difensore di una procura speciale per autorizzarlo a rappresentarle pienamente in tale sede. Il Giudice ricorda infatti che la presenza personale delle parti o di un loro rappresentante munito di procura speciale, costituisce un requisito essenziale per l’avveramento della condizione di procedibilità della mediazione. A causa di queste gravi carenze relative al mancato corretto esperimento sia della negoziazione assistita che della mediazione obbligatoria, la domanda è improcedibile.

Leggi anche: Negoziazione assistita: in caso di cumulo prevale la mediazione

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Angela Dell'Ali

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

La mediazione prevale sulla negoziazione

La sentenza n. 1077/2025 del Tribunale di Siracusa stabilisce che, in caso di cumulo, la mediazione prevale sulla negoziazione assistita grazie alla garanzia di neutralità offerta dal mediatore. Nel caso specifico, relativo a un inadempimento contrattuale di locazione, il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile. Ciò è dovuto al mancato esperimento di entrambi i procedimenti: la negoziazione è mancata di una valida procura, mentre la mediazione è stata viziata dall'assenza delle parti e di procura speciale.

Data sentenza: 02/07/2025
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Angela Dell'Ali
Argomento/i: Mediazione e negoziazione
Materia/e: Mediatore

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Conciliazione luce e gas: onere dell’utente finale

La sentenza n. 808/2025 del Tribunale di Siracusa stabilisce che, nelle liti su luce e gas, l'onere di attivare la procedura di conciliazione obbligatoria spetta esclusivamente all'utente finale. Tale principio si applica anche in caso di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore: in questo scenario l'utente assume il ruolo di attore e deve dunque esperire il tentativo conciliativo. Il gestore non è pertanto tenuto a tale adempimento, rendendo infondata ogni eccezione di improcedibilità.

Data sentenza: 21/05/2025
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Angela Dell'Ali
Argomento/i: Consumi elettrici
Materia/e: Luce e gas

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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