Scarica Sentenza del Tribunale di Mantova 25.11.2024

La domanda in giudizio è procedibile se la mediazione viene avviata e si compie prima dell’udienza di rinvio fissata dal giudice

Procedibilità della domanda: mediazione entro l’udienza di rinvio
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 25 novembre 2024, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda giudiziale a causa della mancata osservanza dei termini per l’avvio della mediazione obbligatoria entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice.

Mediazione obbligatoria: termini da rispettare
La mediazione obbligatoria, regolata dal decreto legislativo n. 28/2010, rappresenta una condizione essenziale per procedere con alcune controversie civili. Essa richiede che il tentativo di conciliazione venga avviato e, idealmente, completato, entro termini specifici. Nel caso in esame, il giudice aveva assegnato alle parti il compito di iniziare la mediazione, ma entrambe hanno tardato nell’adempiere. In particolare, l’attrice ha depositato la richiesta di avvio della mediazione solo tre giorni prima delludienza fissata dal giudice, ovvero quattro mesi dopo la prima sollecitazione. Tale ritardo ha impedito l’effettiva realizzazione dell’incontro con il mediatore entro i termini stabiliti.

Secondo la normativa, il procedimento di mediazione deve compiersi utilmente entro tre mesi dal suo avvio, salvo proroghe concordate tra le parti. Nel caso di specie, il termine è stato ampiamente superato, con conseguente inadempienza rispetto alla condizione di procedibilità della domanda. La sentenza evidenzia che la semplice presentazione tardiva di un’istanza non può sanare una decadenza già verificatasi. Il giudice ha ribadito che la mediazione deve concludersi utilmente prima dell’udienza di rinvio fissata, in linea con precedenti giurisprudenziali (Cass. 40035/2021 e Tribunale di Roma, 1 luglio 2024). Ciò garantisce una gestione efficace dei tempi processuali e l’eventuale raggiungimento di un accordo conciliativo.

Rimessione in termini: presupposti e limiti
L’attrice aveva richiesto un rinvio dell’udienza, interpretabile come istanza di rimessione in termini. Tuttavia, la rimessione in termini presuppone una decadenza incolpevole, ossia situazioni in cui l’inadempimento non è imputabile alla parte. In questo caso, l’attrice non ha dimostrato motivi gravi o giustificazioni sufficienti per l’inerzia nell’avviare la mediazione. Il giudice, di conseguenza, ha respinto la richiesta.

Declaratoria di improcedibilità: effetti
La declaratoria di improcedibilità si estende anche agli effetti provvisori della causa. Nel caso specifico, il giudice ha revocato l’ordinanza di rilascio dell’immobile emessa ex art. 665 c.p.c., evidenziando la natura provvisoria e non definitiva del provvedimento.
Dottrina e giurisprudenza confermano che l’ordinanza di rilascio, priva di una conferma nella sentenza di merito, decade insieme al processo. Essa non può produrre effetti autonomi al di fuori del procedimento giudiziario, risultando inefficace a seguito dell’improcedibilità.
Il giudice infine ha compensato le spese processuali tra le parti. La convenuta aveva presentato una domanda riconvenzionale, anch’essa dichiarata improcedibile per il mancato svolgimento della mediazione. Tale reciprocità di esiti ha giustificato la decisione di non gravare una parte sulle spese dell’altra.

Leggi anche: Domanda procedibile se la mediazione è esperita entro l’udienza di rinvio

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Andrea Bulgarelli

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione obbligatoria: domanda procedibile se avviata entro l’udienza di rinvio

Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 25 novembre 2024, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale per l'inosservanza dei termini della mediazione obbligatoria. L'istanza, presentata tardivamente, non ha permesso l'effettivo compimento del tentativo conciliativo entro l'udienza di rinvio. Respinta la rimessione in termini per mancanza di colpevolezza, il giudice ha revocato anche l'ordinanza di rilascio dell'immobile, compensando infine le spese tra le parti.

Data sentenza: 25/11/2024
Curia: Tribunale di Mantova
Giudice: Andrea Bulgarelli
Argomento/i: Domanda procedibile

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Niente sfratto senza mediazione

Il Tribunale di Mantova ha dichiarato improcedibile una domanda di sfratto per morosità a causa del mancato espletamento della mediazione obbligatoria, come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010. Nonostante il giudice avesse assegnato un termine per avviare tale procedura a seguito del mutamento del rito, le parti non vi hanno dato corso. Di conseguenza, l'azione è stata dichiarata improcedibile con condanna della parte intimante al pagamento delle spese di lite per aver dato causa al processo.

Data sentenza: 20/01/2015
Curia: Tribunale di Mantova
Giudice: Andrea Bulgarelli
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +1
Materia/e: Locazione +1

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Aggravio dei costi, non giustifica la mancata presenza in mediazione

Il Tribunale di Mantova ha dichiarato risolto un contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, condannandolo al pagamento dei canoni arretrati. Il giudice ha inoltre sanzionato il conduttore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 per l'assenza ingiustificata al tentativo obbligatorio di mediazione. La motivazione addotta dal convenuto, ovvero il desiderio di non gravare il procedimento di ulteriori costi, è stata ritenuta insufficiente a giustificare la mancata partecipazione al procedimento.

Data sentenza: 22/03/2016
Curia: Tribunale di Mantova
Giudice: Andrea Bulgarelli
Argomento/i: Indennità di mediazione
Materia/e: Locazione +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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