Se il giudice dispone la mediazione e le parti non la avviano, la domanda è improcedibile: l’inottemperanza blocca il giudizio 

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Appello improcedibile se le parti non si attivano per avviare la mediazione demandata

Nel caso in cui il magistrato disponga la mediazione demandata, l’effettivo esperimento della procedura diviene condizione necessaria di procedibilità. Se entrambe le parti restano inerti, ignorando l’onere di impulso a carico della parte più diligente, l’inottemperanza blocca il processo. Il giudice è dunque obbligato a dichiarare l’improcedibilità, sanzionando il mancato rispetto dell’ordine giudiziale. Lo ha rimarcato la Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 310/2026.

Pagamento prestazioni professionali geometra

Un geometra cita in giudizio la proprietaria di un terreno davanti al Tribunale. L’attore reclama il pagamento di € 23.638,35 a titolo di onorari per prestazioni professionali svolte tra il 1985 e il 1994, relative a pratiche di sanatoria edilizia, direzione lavori e accatastamento di un fabbricato rurale. La convenuta si costituisce, eccependo la prescrizione presuntiva triennale (ex art. 2956, n. 2 c.c. 9 e facendo presente che l’incarico si è concluso oltre vent’anni prima della citazione. All’esito dell’istruttoria, basata su prove testimoniali e documentali, il Tribunale accoglie le ragioni della convenuta, rigettando la domanda del professionista e condannandolo al pagamento parziale delle spese di lite. Insoddisfatto della decisione, il geometra propone appello nel dicembre 2022, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. La Corte d’Appello, alla prima udienza utile del 2023, trattiene la causa per poi disporre, nel marzo 2025, un tentativo di mediazione delegata, ravvisando la possibilità di una risoluzione stragiudiziale della lite prima di procedere alla sentenza definitiva.

Mediazione demandata non avviata: giudizio improcedibile

Il fulcro della decisione della Corte d’Appello non risiede nel merito della parcella professionale, quanto nel mancato rispetto delle regole procedurali relative alla mediazione.
Ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, il giudice ha, infatti, il potere di disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione anche in grado di appello. Quando il magistrato esercita tale facoltà, la mediazione smette di essere facoltativa e diventa una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In altre parole, se le parti non avviano il percorso di mediazione, il processo non può proseguire verso una decisione nel merito.

Nel caso di specie, la Corte con l’ordinanza emessa all’udienza del 21 marzo 2025:

  • ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare l’istanza di mediazione;
  • ha posto l’onere di impulso a carico della “parte più diligente” (solitamente l’appellante);
  • ha avvertito esplicitamente che il mancato esperimento sarebbe stato sanzionato con l’improcedibilità.

Nonostante ciò, la condotta delle parti è stata di totale inerzia. Entrambi i difensori si sono limitati a depositare le “note di trattazione scritta” per l’udienza finale, rassegnando poi le conclusioni di merito. Nessuna delle parti ha fornito prova dell’avvio della mediazione, né del suo esito negativo.

La Corte ha rilevato che, in assenza di verbale di mediazione, sia esso positivo o negativo, la sanzione di legge è automatica. Di conseguenza l’appello risulta improcedibile e il ricorrente viene condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 Leggi anche: Mancata mediazione delegata da parte dell’attore, domanda improcedibile

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Alessandro Cocchiara

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Mediazione delegata: parti non “diligenti”, giudizio improcedibile

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 310/2026, ha dichiarato l'improcedibilità di un ricorso relativo al pagamento di onorari professionali poiché le parti non hanno avviato la mediazione demandata dal giudice. Poiché l'esperimento della procedura delegata costituisce condizione necessaria di procedibilità, l'inerzia di entrambi i difensori ha bloccato il giudizio. Di conseguenza, il mancato rispetto dell'ordine giudiziale ha comportato l'improcedibilità automatica dell'appello.

Data sentenza: 16/01/2026
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Alessandro Cocchiara +1
Argomento/i: giudizio improcedibile
Materia/e: mediazione delegata

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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