Se il giudice dispone la mediazione e le parti non la avviano, la domanda è improcedibile: l’inottemperanza blocca il giudizio
Scarica Sentenza Corte di Appello Napoli N. 310-2026
Appello improcedibile se le parti non si attivano per avviare la mediazione demandata
Nel caso in cui il magistrato disponga la mediazione demandata, l’effettivo esperimento della procedura diviene condizione necessaria di procedibilità. Se entrambe le parti restano inerti, ignorando l’onere di impulso a carico della parte più diligente, l’inottemperanza blocca il processo. Il giudice è dunque obbligato a dichiarare l’improcedibilità, sanzionando il mancato rispetto dell’ordine giudiziale. Lo ha rimarcato la Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 310/2026.
Pagamento prestazioni professionali geometra
Un geometra cita in giudizio la proprietaria di un terreno davanti al Tribunale. L’attore reclama il pagamento di € 23.638,35 a titolo di onorari per prestazioni professionali svolte tra il 1985 e il 1994, relative a pratiche di sanatoria edilizia, direzione lavori e accatastamento di un fabbricato rurale. La convenuta si costituisce, eccependo la prescrizione presuntiva triennale (ex art. 2956, n. 2 c.c. 9 e facendo presente che l’incarico si è concluso oltre vent’anni prima della citazione. All’esito dell’istruttoria, basata su prove testimoniali e documentali, il Tribunale accoglie le ragioni della convenuta, rigettando la domanda del professionista e condannandolo al pagamento parziale delle spese di lite. Insoddisfatto della decisione, il geometra propone appello nel dicembre 2022, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. La Corte d’Appello, alla prima udienza utile del 2023, trattiene la causa per poi disporre, nel marzo 2025, un tentativo di mediazione delegata, ravvisando la possibilità di una risoluzione stragiudiziale della lite prima di procedere alla sentenza definitiva.
Mediazione demandata non avviata: giudizio improcedibile
Il fulcro della decisione della Corte d’Appello non risiede nel merito della parcella professionale, quanto nel mancato rispetto delle regole procedurali relative alla mediazione.
Ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, il giudice ha, infatti, il potere di disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione anche in grado di appello. Quando il magistrato esercita tale facoltà, la mediazione smette di essere facoltativa e diventa una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In altre parole, se le parti non avviano il percorso di mediazione, il processo non può proseguire verso una decisione nel merito.
Nel caso di specie, la Corte con l’ordinanza emessa all’udienza del 21 marzo 2025:
- ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare l’istanza di mediazione;
- ha posto l’onere di impulso a carico della “parte più diligente” (solitamente l’appellante);
- ha avvertito esplicitamente che il mancato esperimento sarebbe stato sanzionato con l’improcedibilità.
Nonostante ciò, la condotta delle parti è stata di totale inerzia. Entrambi i difensori si sono limitati a depositare le “note di trattazione scritta” per l’udienza finale, rassegnando poi le conclusioni di merito. Nessuna delle parti ha fornito prova dell’avvio della mediazione, né del suo esito negativo.
La Corte ha rilevato che, in assenza di verbale di mediazione, sia esso positivo o negativo, la sanzione di legge è automatica. Di conseguenza l’appello risulta improcedibile e il ricorrente viene condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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