Scarica Sentenza Corte di Appello di Napoli N.654-2025
Mediazione disposta in pendenza di giudizio: eccezione o rilievo per mancato avvio o procedura irregolare entro la prima udienza
Mediazione in corso di giudizio
In base all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nel testo vigente“ratione temporis”, l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Questa regola si applica anche quando la procedura di mediazione viene disposta in corso di giudizio e risulta esperita in modo irregolare. Lo ha chiarito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 654/2025.
Decreto ingiuntivo e mediazione
Tra un condominio e una società insorge un giudizio ordinario dopo l’opposizione a un decreto ingiuntivo. Il giudice di primo grado assegna alle parti il termine per esperire la mediazione. Parte convenuta però eccepisce l’improcedibilità della domanda attore perché la mediazione non si sarebbe svolta correttamente. Il Condominio non avrebbe infatti fornito la prova della delega conferita al soggetto incaricato. L’Ente di gestione però contesta questa eccezione. Dal verbale di mediazione depositato risulta in modo palese il conferimento della delega. La mediazione pertanto deve ritenersi esperita in modo regolare e la condizione di procedibilità soddisfatta. Per il Condominio l’eventuale improcedibilità della domanda in giudizio sarebbe da addebitare piuttosto alla controparte opponente poiché all’incontro fissato per la mediazione non sarebbe comparsa personalmente, ma a mezzo del proprio difensore. L’irregolarità non può essere quindi fatta gravare sul Condominio opposto, in quanto, a differenza di controparte, ha presenziato regolarmente all’incontro.
Improcedibilità del giudizio di primo grado
In sede di appello il Condominio chiede quindi di dichiarare improcedibile il giudizio di primo grado per la mancata partecipazione personale della parte alla mediazione e nel merito di confermare il decreto ingiuntivo previa dichiarazione della fondatezza del credito che ne è alla base. Parte avversa in appello chiede il rigetto dell’opposizione e che il giudizio venga dichiarato improcedibile. La mediazione esperita non può considerarsi valida a causa della mancata comparizione della parte.
Mediazione assente o irregolare: entro la prima udienza
Nell’accogliere il motivo dell’appellante la Corte ricorda però che la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 riguarda l’obbligatorietà della mediazione in determinate controversie prima di poter procedere in giudizio. Il mancato esperimento della mediazione o eventuali irregolarità devono essere eccepite dalla parte o rilevate d’ufficio dal giudice entro la prima udienza dedicata alla verifica della procedura. Nel caso in esame, l’eccezione di improcedibilità per mancata comparizione personale dell’amministratore di condominio non è stata sollevata tempestivamente. La difesa della controparte ha formulato l’eccezione solo nelle note di trattazione scritta depositate il 7 ottobre 2020, mentre la prima udienza successiva alla mediazione risaliva al 12 marzo 2019. Pertanto, l’eccezione risulta tardiva. Inoltre, il tribunale ha errato nel dichiarare l’improcedibilità del giudizio senza consentire al Condominio di provare l’esistenza della delega, che non era mai stata messa in dubbio fino alla fase di precisazione delle conclusioni. Dall’esame del verbale di mediazione, si evince che l’amministratore di condominio era presente per delega conferita all’avvocato, attestata dal mediatore stesso. Questo documento costituisce prova dell’effettiva partecipazione del condominio alla mediazione tramite rappresentante delegato. Di conseguenza, la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta e la sentenza di primo grado, fondata su un’errata valutazione processuale, va integralmente riformata.
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