Scarica sentenza tribunale di Avezzano 08 11 2023

Il tribunale di Avezzano aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione riafferma che nei giudizi di opposizione a d.i. è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di mediazione

Opposizione a decreto ingiuntivo e tentativo di mediazione

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilità del ricorso e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto. Lo ha rammentato il tribunale di Avezzano, nella sentenza n. 292/2023, aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute per dirimere il conflitto giurisprudenziale insorto sulla questione. 

La vicenda

Nella vicenda, riguardante un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Avezzano in favore di una Srl per oltre 9mila euro, il giudice rilevava innanzitutto la tardiva costituzione dell’opposta, comunque in tempo utile per ottemperare all’invito di presentazione della domanda di mediazione. La stessa tuttavia non risultava essere stata avviata, con i conseguenti “riflessi sulla procedibilità della domanda monitoria e – precludendo – la concessione della provvisoria esecutività”. 

“Osservato infatti che sebbene l’art. 5 co 4 del dlgs 28/2010 – rileva il tribunale – preveda che nei procedimenti per ingiunzione l’incombente relativo all’esperimento della mediazione obbligatoria si renda doveroso solo dopo la delibazione delle istanze ex artt. 648/649 c.p.c., nella fattispecie la tardiva costituzione dell’opposta nonostante la validità della citazione ha impedito lo svolgimento di detta fase (necessariamente omessa), inducendo questo giudice ad assegnare (all’opposta) il termine per l’esperimento della mediazione e in considerazione dell’originaria contumacia della parte a onerare l’opponente di provvedere alla notifica dell’ordinanza, incombente che non si è più reso necessario una volta intervenuta, a pochi giorni di distanza dall’emissione di quell’ordinanza, la costituzione della medesima opposta”. 

Il giudicante assegnava, quindi, termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. al fine di consentire ad entrambe le parti di prendere posizione sulla questione sollevata, rigettava l’istanza ex art. 648 c.p.c, e rinviava l’udienza per le decisioni istruttorie. Tuttavia, non risultando in atti attivato alcun procedimento di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione. 

Improcedibilità giudizio e revoca decreto ingiuntivo opposto

Non avendo nessuna delle parti introdotto il procedimento di mediazione, il tribunale richiama la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “l’onere del promovimento della procedura di mediazione nel caso di opposizione a D.I., va posto a carico dell’opposto, quale attore sostanziale, e la mancata osservanza di tale onere conduce all’improcedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, con conseguente revoca del D.I. opposto (cfr. Cass. SU 19596/2020; da ultimo Cass. 159/2021). 

Pertanto, dichiara improcedibile il giudizio con conseguente revoca del DI., risultando assorbite le ulteriori domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio. 

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Alessandra Contestabile

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione a carico del creditore

Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 292/2023, ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione stabilendo che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione spetta al creditore opposto in qualità di attore sostanziale. La mancata attivazione di tale procedura comporta l'improcedibilità del giudizio di merito e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo, assorbendo ogni ulteriore domanda o eccezione formulata.

Data sentenza: 08/11/2023
Curia: Tribunale di Avezzano
Giudice: Alessandra Contestabile
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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