Scarica sentenza tribunale di Avezzano 08 11 2023
Il tribunale di Avezzano aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione riafferma che nei giudizi di opposizione a d.i. è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di mediazione
Opposizione a decreto ingiuntivo e tentativo di mediazione
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilità del ricorso e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto. Lo ha rammentato il tribunale di Avezzano, nella sentenza n. 292/2023, aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute per dirimere il conflitto giurisprudenziale insorto sulla questione.
La vicenda
Nella vicenda, riguardante un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Avezzano in favore di una Srl per oltre 9mila euro, il giudice rilevava innanzitutto la tardiva costituzione dell’opposta, comunque in tempo utile per ottemperare all’invito di presentazione della domanda di mediazione. La stessa tuttavia non risultava essere stata avviata, con i conseguenti “riflessi sulla procedibilità della domanda monitoria e – precludendo – la concessione della provvisoria esecutività”.
“Osservato infatti che sebbene l’art. 5 co 4 del dlgs 28/2010 – rileva il tribunale – preveda che nei procedimenti per ingiunzione l’incombente relativo all’esperimento della mediazione obbligatoria si renda doveroso solo dopo la delibazione delle istanze ex artt. 648/649 c.p.c., nella fattispecie la tardiva costituzione dell’opposta nonostante la validità della citazione ha impedito lo svolgimento di detta fase (necessariamente omessa), inducendo questo giudice ad assegnare (all’opposta) il termine per l’esperimento della mediazione e in considerazione dell’originaria contumacia della parte a onerare l’opponente di provvedere alla notifica dell’ordinanza, incombente che non si è più reso necessario una volta intervenuta, a pochi giorni di distanza dall’emissione di quell’ordinanza, la costituzione della medesima opposta”.
Il giudicante assegnava, quindi, termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. al fine di consentire ad entrambe le parti di prendere posizione sulla questione sollevata, rigettava l’istanza ex art. 648 c.p.c, e rinviava l’udienza per le decisioni istruttorie. Tuttavia, non risultando in atti attivato alcun procedimento di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Improcedibilità giudizio e revoca decreto ingiuntivo opposto
Non avendo nessuna delle parti introdotto il procedimento di mediazione, il tribunale richiama la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “l’onere del promovimento della procedura di mediazione nel caso di opposizione a D.I., va posto a carico dell’opposto, quale attore sostanziale, e la mancata osservanza di tale onere conduce all’improcedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, con conseguente revoca del D.I. opposto (cfr. Cass. SU 19596/2020; da ultimo Cass. 159/2021).
Pertanto, dichiara improcedibile il giudizio con conseguente revoca del DI., risultando assorbite le ulteriori domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio.
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