Scarica Sentenza Tar Lazio n.5489-2025
Il decreto legislativo n. 150/2023 non è incostituzionale e non lede il diritto di difesa dei cittadini, modifiche giustificate e coerenti
Mediazione civile: legittimo il decreto n. 150/2023 su costi e procedura
Il decreto legislativo n. 150/2023 che ha riformato alcuni aspetti della mediazione civile e commerciale prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010 non è incostituzionale. Esso non lede il diritto di difesa dei cittadini. Le novità che riguardano i costi della procedura inoltre sono finalizzati a responsabilizzare le parti, mentre la disciplina del patrocinio gratuito non è gravosa, ma coerente con la disciplina del Testo Unico in materia di spese di giustizia. Lo ha chiarito il TAR del Lazio nella sentenza n. 5489/2024.
Mediazione civile: aggravio dei costi e disciplina più gravosa per il patrocinio
Un’associazione agisce in giudizio per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023 principalmente nella parte in cui disciplina i costi della procedura di mediazione che gravano sulle parti. La ricorrente evidenzia come, a differenza della disciplina previgente, il mediatore è obbligato a tentare il raggiungimento di un accordo. Con questo nuovo sistema, nel momento in cui si deposita la domanda d’avvio della mediazione o si aderisce alla stessa, è previsto il pagamento delle spese vive e di un’indennità “corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (prevedendosi, ex articolo 17 comma 4, che il regolamento dell’organismo possa contemplare ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi).” Il decreto oggetto di ricorso ha previsto inoltre un aggravio generale dei costi per la mediazione obbligatoria, così come una disciplina più gravosa per l’istituto del gratuito patrocinio. L’esponente ritiene che queste novità normative siano pregiudizievoli degli interessi dei cittadini e contrarie al diritto di accesso alla giustizia contemplato dall’articolo 24 della Costituzione. In questo modo l’associazione denuncia l’illegittimità costituzionale del decreto di cui chiede l’annullamento, previo rinvio eventuale alla CGUE.
Obbligatorietà ampliata, più attenzione alla formazione
Il Tar del Lazio però respinge il ricorso per diversi motivi. Il collegio rileva infatti che le previsioni normative contestate siano coerenti e immuni da vizi di incostituzionalità. La normativa oggetto di contestazione si concentra sul rafforzamento dell’istituto e sulla professionalità dei mediatori. L’articolo 1, comma 4, lett. l) della legge 206/2021 evidenzia l’elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario. La mediazione inoltre, da passaggio formale, diventa uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie. Tra gli indicatori principali vi sono l’obbligatorietà della mediazione come condizione per l’azione giudiziaria e l’ampliamento dei casi obbligatori. Il collegamento tra l’attività istruttoria del mediatore e la fase processuale richiede una maggiore qualificazione del mediatore. Inoltre, il significativo investimento di risorse pubbliche mira a migliorare la qualità del servizio.
Diritto di difesa tutelato
La censura sulla violazione della direttiva 2008/52/CE e dell’articolo 47 della Carta di Nizza è del tutto infondata. Il ricorso al giudice rimane garantito e la mediazione rappresenta una fase dialettica seria tra le parti, non un ostacolo al diritto di difesa. La conformità alla normativa comunitaria deriva dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che ha mantenuto l’impianto della mediazione del d.lgs. n.28/2010, ampliando le tipologie di controversie e rafforzando la professionalità dei mediatori. La condizione di procedibilità si considera assolta con la conclusione del primo incontro senza accordo di conciliazione. Il sistema è quindi coerente con la normativa comunitaria e non ostacola l’accesso alla giustizia.
Costi per il primo incontro per responsabilizzare le parti
Per quanto riguarda i costi il Tar precisa che il pagamento delle spese di mediazione per il primo incontro serve a responsabilizzare le parti e consente di evitare i costi ben più elevati di un processo. La proporzionalità delle spese è assicurata, poiché parametrata al valore della controversia e ridotta nei casi di mediazione obbligatoria. Il patrocinio a spese dello Stato invece è garantito per le parti non abbienti, in conformità all’articolo 15-bis del d.lgs. n.148 del 2010. La gravosità dei costi di mediazione non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa. La riforma del regime delle spese di avvio e delle indennità per la mediazione mira a migliorare l’efficacia dell’istituto. Il nuovo testo dell’articolo 17 del d.lgs. n.28/2010 prevede un’indennità per le spese di avvio e per il primo incontro. La gratuità del primo incontro era una delle cause del fallimento del vecchio sistema. Ora, l’indennità per i costi di mediazione responsabilizza le parti e consente una conciliazione più efficace. Il credito d’imposta compensa i costi sostenuti, garantendo l’accesso alla giustizia.
Patrocinio gratuito: disciplina coerente
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è coerente con il DPR 115/2002. L’assistenza legale obbligatoria è legittima nei casi di mediazione obbligatoria. La parte non abbiente può accedere al patrocinio alle stesse condizioni del giudizio ordinario.
Il ricorso per tutti questi i motivi esposti viene quindi respinto perché infondato.