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Il decreto legislativo n. 150/2023 non è incostituzionale e non lede il diritto di difesa dei cittadini, modifiche giustificate e coerenti

Mediazione civile: legittimo il decreto n. 150/2023 su costi e procedura
Il decreto legislativo n. 150/2023 che ha riformato alcuni aspetti della mediazione civile e commerciale prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010 non è incostituzionale. Esso  non lede il diritto di difesa dei cittadini. Le novità che riguardano i costi della procedura inoltre sono finalizzati a responsabilizzare le parti, mentre la disciplina del patrocinio gratuito non è gravosa, ma coerente con la disciplina del Testo Unico in materia di spese di giustizia. Lo ha chiarito il TAR del Lazio nella sentenza n. 5489/2024.

Mediazione civile: aggravio dei costi e disciplina più gravosa per il patrocinio
Un’associazione agisce in giudizio per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023 principalmente nella parte in cui disciplina i costi della procedura di mediazione che gravano sulle parti. La ricorrente evidenzia come, a differenza della disciplina previgente, il mediatore è obbligato a tentare il raggiungimento di un accordo. Con questo nuovo sistema, nel momento in cui si deposita la domanda d’avvio della mediazione o si aderisce alla stessa, è previsto il pagamento delle spese vive e di un’indennità “corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (prevedendosi, ex articolo 17 comma 4, che il regolamento dellorganismo possa contemplare ulteriori somme per il caso di conclusione dellaccordo di conciliazione o per gli incontri successivi).” Il decreto oggetto di ricorso ha previsto inoltre un aggravio generale dei costi per la mediazione obbligatoria, così come una disciplina più gravosa per l’istituto del gratuito patrocinio. L’esponente ritiene che queste novità normative siano pregiudizievoli degli interessi dei cittadini e contrarie al diritto di accesso alla giustizia contemplato dall’articolo 24 della Costituzione. In questo modo l’associazione denuncia l’illegittimità costituzionale del decreto di cui chiede l’annullamento, previo rinvio eventuale alla CGUE.

Obbligatorietà ampliata, più attenzione alla formazione
Il Tar del Lazio però respinge il ricorso per diversi motivi. Il collegio rileva infatti che le previsioni normative contestate siano coerenti e immuni da vizi di incostituzionalità. La normativa oggetto di contestazione si concentra sul rafforzamento dell’istituto e sulla professionalità dei mediatori. L’articolo 1, comma 4, lett. l) della legge 206/2021 evidenzia l’elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario. La mediazione inoltre, da passaggio formale, diventa uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie. Tra gli indicatori principali vi sono l’obbligatorietà della mediazione come condizione per l’azione giudiziaria e l’ampliamento dei casi obbligatori. Il collegamento tra l’attività istruttoria del mediatore e la fase processuale richiede una maggiore qualificazione del mediatore. Inoltre, il significativo investimento di risorse pubbliche mira a migliorare la qualità del servizio.

Diritto di difesa tutelato
La censura sulla violazione della direttiva 2008/52/CE e dell’articolo 47 della Carta di Nizza è del tutto infondata. Il ricorso al giudice rimane garantito e la mediazione rappresenta una fase dialettica seria tra le parti, non un ostacolo al diritto di difesa. La conformità alla normativa comunitaria deriva dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che ha mantenuto l’impianto della mediazione del d.lgs. n.28/2010, ampliando le tipologie di controversie e rafforzando la professionalità dei mediatori. La condizione di procedibilità si considera assolta con la conclusione del primo incontro senza accordo di conciliazione.  Il sistema è quindi coerente con la normativa comunitaria e non ostacola l’accesso alla giustizia.

Costi per il primo incontro per responsabilizzare le parti
Per quanto riguarda i costi il Tar precisa che il pagamento delle spese di mediazione per il primo incontro serve a responsabilizzare le parti e consente di evitare i costi ben più elevati di un processo. La proporzionalità delle spese è assicurata, poiché parametrata al valore della controversia e ridotta nei casi di mediazione obbligatoria. Il patrocinio a spese dello Stato invece è garantito per le parti non abbienti, in conformità all’articolo 15-bis del d.lgs. n.148 del 2010. La gravosità dei costi di mediazione non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa. La riforma del regime delle spese di avvio e delle indennità per la mediazione mira a migliorare l’efficacia dell’istituto. Il nuovo testo dell’articolo 17 del d.lgs. n.28/2010 prevede un’indennità per le spese di avvio e per il primo incontro. La gratuità del primo incontro era una delle cause del fallimento del vecchio sistema. Ora, l’indennità per i costi di mediazione responsabilizza le parti e consente una conciliazione più efficace. Il credito d’imposta compensa i costi sostenuti, garantendo l’accesso alla giustizia.

Patrocinio gratuito: disciplina coerente
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è coerente con il DPR 115/2002. L’assistenza legale obbligatoria è legittima nei casi di mediazione obbligatoria. La parte non abbiente può accedere al patrocinio alle stesse condizioni del giudizio ordinario.

Il ricorso per tutti questi i motivi esposti viene quindi respinto perché infondato.

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Alberto Ugo

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione civile: costi e procedura non sono gravosi

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5489/2024, ha respinto il ricorso contro il d.lgs. 150/2023, dichiarandolo legittimo e non incostituzionale. Il giudice ha stabilito che la riforma della mediazione civile non lede il diritto di difesa, ma ne potenzia l'efficacia attraverso una maggiore professionalità dei mediatori. L'aggravio dei costi per il primo incontro è giustificato dalla volontà di responsabilizzare le parti, mentre il patrocinio gratuito resta garantito in coerenza con il Testo Unico in materia di spese.

Data sentenza: 08/01/2025
Curia: TAR Lazio
Giudice: Alberto Ugo +2
Argomento/i: Costi e procedura
Materia/e: mediazione civile

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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