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Indennità organismo di mediazione correttamente determinata se la controversia è di valore indeterminabile perché relativa a molteplici vizi della delibera

Impugnazione delibera condominiale: se i vizi sono molteplici il valore è indeterminabile
In presenza di un’azione promossa per chiedere l’annullamento di una delibera condominiale, se i capi di impugnazione sollevano vizi procedurali, vizi contabili generici o violazioni di legge per i quali non è possibile attribuire un valore economico puntuale, è corretta l’applicazione dello scaglione di valore indeterminabile per la quantificazione dell’indennità da corrispondere all’organismo di mediazione. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Catania nella sentenza n. 2216/2025.

Opposizione decreto ingiuntivo pagamento indennità di mediazione
Un Condominio si oppone al decreto ingiuntivo con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di 1.278,56 euro (oltre interessi e spese) in favore dell’ADR Center S.R.L.
A fondamento del decreto vi è l’indennità dovuta per un servizio di mediazione di cui il Condominio ha pienamente usufruito.
La procedura di mediazione era stata avviata su istanza di un singolo condomino, che intendeva impugnare la delibera assembleare del 27 settembre 2023 su diversi punti all’ordine del giorno per molteplici motivi di impugnazione.

  • L’approvazione dei bilanci consuntivi 2020, 2021 e 2022 su basi millesimali risultano illegittime e mai regolarmente approvate.
  • Una spesa urgente di 1.472,00 euro non risulta essere mai stata ratificata.
  • Emerge l’approvazione di un rendiconto non inserito nell’ordine del giorno.
  • Si contesta la ripartizione delle somme per il risarcimento dei danni a un appartamento.

Calcolo errato dell’indennità per l’organismo di mediazione
L’opposizione del Condominio non contesta l’utilizzo del servizio, ma l’ammontare dell’importo ingiunto. L’opponente sostiene infatti che il compenso sia stato erroneamente calcolato basandosi sul presunto “valore indeterminabile della causa”. Per il Condominio, infatti, i motivi di impugnazione della delibera avrebbero un valore determinabile e già determinato. L’organismo di mediazione opposto replica alle affermazioni del Condominio, sostenendo la correttezza del compenso. L’istanza di mediazione aveva per oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare per una pluralità di vizi, molti dei quali privi o di difficile valutazione economica, questa la ragione della classificazione del valore come indeterminabile.

Corretto il valore indeterminabile della controversia e corretta l’indennità per l’organismo
Il Giudice di Pace di Catania, accoglie la tesi dell’organismo di mediazione e rigetta l’opposizione del Condominio, confermando il decreto ingiuntivo.
Il Giudice ritiene che, nella fattispecie, il valore della controversia sia stato correttamente individuato come indeterminabile. A sostegno della sua decisione richiama in sentenza l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. n. 15434/2020 e n. 19250/2021) per il quale, in caso di impugnazione di delibera condominiale per molteplici vizi, molti dei quali non suscettibili di precisa quantificazione economica, la causa deve considerarsi di valore indeterminabile.
Il Giudice osserva inoltre che, anche volendo considerare la controversia determinabile, la giurisprudenza di legittimità impone di considerare il valore esteso alla validità dell’intera deliberazione e non solo al singolo rapporto tra condomino e condominio (Cass. n. 43388/2023). Poiché il singolo condomino ha eccepito vizi idonei a comportare l’annullamento della delibera con efficacia verso tutti, il valore effettivo della controversia risulta ben superiore allo scaglione di riferimento.
Per queste ragioni, il Giudice ritiene l’indennità correttamente calcolata secondo le tariffe minime previste dal D.M. 150/2023 per lo scaglione di “valore indeterminabile” (assimilato a quello da 50.001,00 euro a 150.000,00 euro), con le riduzioni di legge previste per la mediazione obbligatoria.

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Valore della mediazione

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Corretta determinazione del valore della mediazione condominiale

Il Giudice di Pace di Catania, con la sentenza n. 2216/2025, ha confermato la correttezza dell'indennità di mediazione calcolata sulla base di un valore indeterminabile della controversia. Il caso riguardava l'impugnazione di una delibera condominiale per molteplici vizi procedurali e contabili, non suscettibili di quantificazione economica puntuale. In linea con l'orientamento della Cassazione, il giudice ha rigettato l'opposizione del condominio, validando l'applicazione dello scaglione tariffario più elevato.

Data sentenza: 11/10/2025
Curia: Tribunale di Catania
Argomento/i: Valore della mediazione
Materia/e: Condominio

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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