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Se l’istanza di rinvio è tardiva e priva della documentazione a supporto, il mediatore può rigettare la richiesta e definire la mediazione con verbale negativo

Mediazione e istanza di rinvio tardiva

Il mediatore può rigettare la richiesta di rinvio e definire la mediazione con verbale negativo se l’istanza è tardiva e mancante dei documenti a supporto della richiesta. Così il tribunale di Messina nella sentenza n. 2134/2023 decidendo una vertenza condominiale. 

Nella specie, gli attori trascinavano in giudizio il condominio lamentando l’illegittimità della delibera assembleare che attestava la scissione del condominio (inglobante diverse palazzine) in un condominio autonomo, in quanto avvenuta con una procedura irregolare. 

Parte convenuta eccepiva, invece, l’inammissibilità ed improcedibilità dell’azione, per il mancato regolare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ovvero, nel merito, chiedeva rigettarsi l’opposizione, stante l’insussistenza di motivi per annullare o privare di efficacia la delibera. 

Delibera scissione condominio

Il giudice preliminarmente ricorda che “perché possa legittimamente costituirsi il nuovo condominio è necessaria l’autonomia strutturale dell’edificio o delle ali che compongono un unico edificio e che lo scioglimento sia deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 cc. o, comunque, che sia disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione, come sancito dall’art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile”. 

Essendo incontestata l’autonomia strutturale delle unità immobiliari, nel caso di specie, ciò che “occorre verificare – prosegue il tribunale è – se, con la delibera impugnata sia stata disposta la scissione nel rispetto della maggioranza prescritta dalla legge”. 

Tuttavia, dalla documentazione in atti si evince che l’assemblea era limitata ai proprietari delle unità immobiliari insistenti solo in alcune palazzine e non includeva i restanti condomini. Ne deriva, conclude il giudicante, “che la delibera che doveva ratificare la scissione e la conseguente formazione del nuovo condominio non era stata deliberata con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., ma soltanto dai proprietari degli immobili ricadenti nelle palazzine A e A1, in violazione di quanto disposto dall’art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile”. Per cui, in definitiva la delibera impugnata non presentava i requisiti di legge per ratificare l’originaria delibera di formazione del nuovo condominio. 

Legittimo il rigetto della richiesta di rinvio della mediazione

Quanto all’eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, invece, ritiene, infine, il giudice che non sia fondata, “posto che l’istanza di rinvio della mediazione è pervenuta al mediatore soltanto il giorno precedente la riunione e, non risultando documentati i motivi di salute addotti dal convenuto, il mediatore ha legittimamente rigettato l’istanza e definito la mediazione con verbale negativo”. 

Da qui l’accoglimento della domanda di annullamento della delibera condominiale da parte degli attori e il rigetto di tutte le altre domande. 

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rinvio mediazione

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Il mediatore può rigettare la richiesta di rinvio

Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2134/2023, ha stabilito che il mediatore può legittimamente rigettare un'istanza di rinvio e redigere verbale negativo se la richiesta è tardiva e priva di documentazione probatoria. Nel caso specifico, l'azione è stata dichiarata procedibile nonostante il mancato accordo in mediazione. Il giudice ha inoltre annullato la delibera di scissione condominiale, poiché non ratificata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c. e dall'art. 61 att. c.c.

Data sentenza: 16/11/2023
Curia: Tribunale di Messina
Giudice: Massimo Maria Antonio Morgia
Argomento/i: rinvio mediazione
Materia/e: istanza rinvio

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Argomento/i: Domanda improcedibile
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
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Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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