Scarica sentenza Tribunale di Messina 16 11 2023
Se l’istanza di rinvio è tardiva e priva della documentazione a supporto, il mediatore può rigettare la richiesta e definire la mediazione con verbale negativo
Mediazione e istanza di rinvio tardiva
Il mediatore può rigettare la richiesta di rinvio e definire la mediazione con verbale negativo se l’istanza è tardiva e mancante dei documenti a supporto della richiesta. Così il tribunale di Messina nella sentenza n. 2134/2023 decidendo una vertenza condominiale.
Nella specie, gli attori trascinavano in giudizio il condominio lamentando l’illegittimità della delibera assembleare che attestava la scissione del condominio (inglobante diverse palazzine) in un condominio autonomo, in quanto avvenuta con una procedura irregolare.
Parte convenuta eccepiva, invece, l’inammissibilità ed improcedibilità dell’azione, per il mancato regolare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ovvero, nel merito, chiedeva rigettarsi l’opposizione, stante l’insussistenza di motivi per annullare o privare di efficacia la delibera.
Delibera scissione condominio
Il giudice preliminarmente ricorda che “perché possa legittimamente costituirsi il nuovo condominio è necessaria l’autonomia strutturale dell’edificio o delle ali che compongono un unico edificio e che lo scioglimento sia deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 cc. o, comunque, che sia disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione, come sancito dall’art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile”.
Essendo incontestata l’autonomia strutturale delle unità immobiliari, nel caso di specie, ciò che “occorre verificare – prosegue il tribunale è – se, con la delibera impugnata sia stata disposta la scissione nel rispetto della maggioranza prescritta dalla legge”.
Tuttavia, dalla documentazione in atti si evince che l’assemblea era limitata ai proprietari delle unità immobiliari insistenti solo in alcune palazzine e non includeva i restanti condomini. Ne deriva, conclude il giudicante, “che la delibera che doveva ratificare la scissione e la conseguente formazione del nuovo condominio non era stata deliberata con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., ma soltanto dai proprietari degli immobili ricadenti nelle palazzine A e A1, in violazione di quanto disposto dall’art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile”. Per cui, in definitiva la delibera impugnata non presentava i requisiti di legge per ratificare l’originaria delibera di formazione del nuovo condominio.
Legittimo il rigetto della richiesta di rinvio della mediazione
Quanto all’eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, invece, ritiene, infine, il giudice che non sia fondata, “posto che l’istanza di rinvio della mediazione è pervenuta al mediatore soltanto il giorno precedente la riunione e, non risultando documentati i motivi di salute addotti dal convenuto, il mediatore ha legittimamente rigettato l’istanza e definito la mediazione con verbale negativo”.
Da qui l’accoglimento della domanda di annullamento della delibera condominiale da parte degli attori e il rigetto di tutte le altre domande.
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