Scarica Sentenza Tribunale di Foggia N.769-2025
Se i passeggeri chiedono il rimborso del biglietto aereo per l’impossibilità sopravvenuta di volare devono avviare la conciliazione obbligatoria?
Rimborso del biglietto aereo e conciliazione
La sentenza del Tribunale di Foggia n. 769/2025 chiarisce che la richiesta di rimborso di un biglietto aereo a causa di impossibilità sopravvenuta (art. 945 del Codice della Navigazione) non è soggetta all’obbligo di conciliazione presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Questo significa che i passeggeri che chiedono un rimborso per un volo che non hanno potuto prendere a causa di eventi imprevisti e non imputabili a loro, possono rivolgersi direttamente al giudice, senza dover prima tentare la conciliazione obbligatoria. Quest’ultima, infatti, si applica solo a specifiche controversie legate a cancellazioni, ritardi o negato imbarco, come definite dalla normativa europea e dall’ART.
Rimborso biglietto aereo per impossibilità sopravvenuta: conciliazione obbligatoria?Alcuni passeggeri appellano la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la loro domanda improcedibile per non aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 118/2022. Gli appellanti contestano questa decisione, sostenendo che il filtro di procedibilità previsto dall’articolo 10 della Legge n. 118/2022 si applica esclusivamente ai casi regolati dal Regolamento CE 261/04. Questo Regolamento disciplina le situazioni di compensazione pecuniaria per ritardo aereo, cancellazione del volo, overbooking e downgrade. La loro richiesta, invece, riguarda il rimborso del biglietto aereo per impossibilità sopravvenuta, una fattispecie disciplinata dall’art. 945 del Codice della Navigazione, che a loro avviso non rientra tra quelle soggette all’obbligo di conciliazione a pena di improcedibilità. Chiedono, pertanto, la risoluzione del contratto di trasporto e la condanna della compagnia aerea al rimborso di 185,23 euro per ogni ricorrente, oltre interessi e spese legali. La compagnia si costituisce in giudizio ed eccepisce il difetto di ius postulandi degli appellanti (inesistenza o nullità della procura alle liti) e la carenza di interesse ad agire, prospettando un abuso del processo. In subordine, in caso di soccombenza, si dichiara disponibile al pagamento del rimborso.
Tentativo obbligatorio di conciliazione per la richiesta di rimborso del biglietto?
Il Tribunale nella sentenza chiarisce che l’art. 10 della Legge 118/2022 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità per le controversie tra operatori economici del settore trasporti e utenti. Tuttavia, la Delibera ART n. 21/2023 specifica, in modo inequivocabile, che per il trasporto aereo le fattispecie soggette a tale obbligo sono esclusivamente quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, ossia negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato.
Nel caso specifico, la domanda degli appellanti si basa sulla richiesta di rimborso del biglietto aereo per impossibilità sopravvenuta di usufruire del volo, ai sensi dell’art. 945 del Codice della Navigazione. Questa fattispecie quindi non rientra tra quelle coperte dall’obbligo di conciliazione previsto dalla Legge n. 118/2022 e dalla delibera ART. La sentenza di primo grado quindi, va riformata, dichiarando la domanda degli attori procedibile.
Leggi anche: Conciliazione servizi di trasporto: è condizione di procedibilità della domanda